Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.3326 del 10/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23483-2019 proposto.da:

K.A., rappresentato e difeso dall’avv. BEATRICE RIGOTTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso, AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 03/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 3.7.2019, il Tribunale di Venezia rigettò il ricorso di K.A. avverso la decisione della Commissione Territoriale di Verona avente ad oggetto il diniego della domanda di protezione internazionale nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato, e, in subordine, della protezione sussidiaria e del diritto al rilascio di un permesso umanitario.

1.1. K.A., cittadino ***** proveniente dall'*****, aveva dichiarato di aver lasciato il proprio Paese per il rischio di persecuzioni legato alla sua condizione di omosessualità. Aveva dichiarato di aver scoperto il proprio orientamento sessuale all’età di sette anni e di aver consumato i primi rapporti all’età di undici anni. La famiglia, pur non condividendo la sua scelta, non lo aveva ostacolato. Tuttavia, la relazione intrattenuta con un altro uomo venne scoperta dai vicini di casa e dagli stessi fortemente disapprovata tanto da costringere il ricorrente a fuggire dal proprio Paese a seguito dell’aggressione subita.

1.2. Il Tribunale disposta l’audizione del richiedente ha ritenuto che le dichiarazioni fossero prive di coerenza interna sia in relazione alla data della scoperta che dell’iniziazione ai rapporti omosessuali, avvenuta a soli undici anni; ha, inoltre, dubitato dell’accettazione della sua omosessualità da parte della famiglia e della facilità di frequentazione del proprio compagno in luoghi pubblici. Ha ritenuto che la relazione del *****, frequentato da omosessuali, non fosse sufficiente a superare la carenza di credibilità e che, al contempo, l’affidavit di un amico *****, che aveva dichiarato alla pubblica autorità della condizione di omosessualità del ricorrente, destasse perplessità e non avesse rilievo nell’ordinamento italiano.

1.3. Il Tribunale rigettò la richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria in quanto, secondo le informazioni tratte dal rapporto EASO, nell'***** non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata di particolare intensità tale da esporre il richiedente al rischio di essere esposto a pericolo di vita per la sola presenza sul territorio.

1.4. Quanto alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il giudice di merito ritenne che il racconto relativo all’omosessualità non fosse credibile, che il ricorrente non versasse in condizioni di vulnerabilità e che non avesse raggiunto un adeguato livello di integrazione nel Paese ospitante, avendo svolto solo un tirocinio in agricoltura in modo precario e non stabile.

2. Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso K.A. sulla base di tre motivi.

2.1. Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, artt. 3 e 14 e dell’art. 8, comma 3 medesimo decreto, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo; si censura la valutazione relativa alla credibilità del ricorrente in quanto fondata su basi soggettivistiche e su opinioni stereotipate, quali l’età in cui il richiedente ha iniziato a manifestare l’orientamento sessuale ed a praticare l’omosessualità, l’accettazione da parte della propria famiglia e le informazioni sulla consapevolezza del proprio orientamento sessuale emergenti dalla relazione proveniente dal *****. La valutazione della non credibilità sarebbe stata quindi fondata sulla scienza privata del Tribunale e su considerazioni prive di fondamento scientifico ed opinabili.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, 3 e 14 e dell’art. 8, comma 3 medesimo decreto, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9 oltre all’omesso esame di un fatto decisivo relativo al materiale prodotto dal ricorrente, consistente in un estratto del 31.1.2019 del “station diary extract” della polizia nigeriana e nell’affidavit di un amico ***** circa il suo stato di omosessualità, ritenuta perplessa e priva di valore nell’ordinamento interno. La produzione di detta documentazione darebbe conto dello sforzo del richiedente di fornire riscontri alla domanda, nonostante le difficili condizioni che deve affrontare chi è costretto a fuggire dal proprio Paese; in luogo di un’apodittica affermazione di perplessità sulla genuinità dei documenti e sull’erronea irrilevanza di essi nell’ordinamento interno, il giudice di merito avrebbe dovuto attivare il suo dovere di cooperazione istruttoria al fine di valutare la credibilità.

2.1. I motivi, che per la loro connessione meritano una trattazione congiunta, sono fondati.

3. La valutazione della credibilità del richiedente asilo, per ragioni legate all’omosessualità, deve avvenire secondo i criteri previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. La norma, testualmente riproduttiva della corrispondente disposizione contenuta nell’art. 4 della Direttiva 2004/83/CE, costituisce, unitamente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all’accertamento delle condizioni aggiornate del Paese d’origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell’onere della prova, posto a base dell’esame e dell’accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale.

3.1. Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova, possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata su detti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall’assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca, ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del Paese.

3.2. Inoltre, il giudice deve tenere conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente”, con riguardo alla sua condizione sociale e all’età (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del Paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D.Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l’acquisizione di altri canali informativi (Cass., n. 16202/2012).

3.3. Nè la direttiva qualifiche nè la direttiva procedure contengono specifiche disposizioni relative alla modalità con cui vengono raccolte le dichiarazioni del richiedente asilo per ragioni legate al proprio orientamento sessuale, nè in ordine alla valutazione della sua credibilità.

3.4. Le linee guida dell’UNHCR raccomandano che non si proceda ad interrogatori invasivi concernenti i dettagli delle pratiche sessuali di un richiedente, esami medici o pseudo-medici e richieste abusive di video o fotografie che ritraggano il richiedente asilo mentre compie atti sessuali. Vengono scoraggiate anche valutazioni della credibilità basate sull’assenza di tempestività della richiesta dello status di rifugiato, sulla risposta non corretta a domande su argomenti di carattere generale, per esempio relative alle organizzazioni che rappresentano gli omosessuali nel Paese da dove viene il richiesto asilo.

3.5. La direttiva qualifiche non pone limiti a nessun tipo di prova che può essere presentata a sostegno di una domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato purchè le prove siano raccolte in modo da rispettare i diritti fondamentali dei richiedenti. Metodi degradanti o non conformi alla dignità umana, come analisi pseudo-mediche o valutazioni compiute tramite il riferimento a stereotipi, non sono conformi nè alla direttiva qualifiche nè alla Carta dei diritti fondamentali.

3.6. La Corte di Giustizia, con la sentenza del 2 dicembre 2014 n. 2406, pronunciandosi sull’art. 4 della direttiva qualifiche in merito all’attribuzione dello status di rifugiato a richiedenti che invocavano il loro orientamento sessuale a fondamento del rischio di persecuzione nel loro Paese di origine, ha individuato i limiti per la raccolta e la valutazione delle dichiarazioni, ai fini della compatibilità con il diritto dell’Unione. Nella sentenza citata, la Corte di Lussemburgo ha escluso detta compatibilità, laddove si abbia riguardo, quanto alla raccolta della prova, ad interrogatori dettagliati relativi alle pratiche sessuali del richiedente incompatibili con il rispetto della vita privata e familiare o a test idonei a dimostrare l’omosessualità o registrazioni video di atti intimi. Infine, la Corte di Giustizia ha affermato che l’art. 4, par. 3 della direttiva 2004/83 nonchè l’art. 13, par. 3, lett. a) della direttiva 2005/85 devono essere interpretati nel senso che l’assenza di credibilità non può essere desunta dalla circostanza che l’orientamento sessuale non sia stato fatto valere dal richiedente alla prima occasione concessagli per esporre i motivi di persecuzione.

3.7. La dichiarazione di un richiedente relativa al proprio orientamento sessuale è un elemento importante da prendere in considerazione, ma l’attività istruttoria e valutativa deve avvenire nel rispetto degli artt. 3 e 7 della Carta.

3.8. Nell’esaminare una domanda di protezione internazionale fondata sul timore di persecuzione a causa dell’orientamento sessuale, questo deve costituire un fatto assodato in base alle semplici dichiarazioni di tale richiedente e costituire il punto di partenza nel processo di esame dei fatti e delle circostanze previsto all’art. 4 direttiva 2004/83.

3.9. Occorre rilevare a tal riguardo che, conformemente all’art. 4, par. 3, lett. c) della direttiva 2004/83, tale valutazione deve tener conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l’estrazione, il sesso e l’età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

3.10. Nel caso di specie, il giudice di merito non si è uniformato ai principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale in materia di valutazione della credibilità del richiedente asilo, con particolare riferimento alla situazione di chi dichiari di essere fuggito da proprio Paese per il timore di subire persecuzioni in ragione del proprio orientamento sessuale.

3.11. Il Tribunale ha valutato la credibilità del richiedente sulla base di affermazioni prive di fondamento scientifico, basate su opinioni personali e senza tener conto degli aspetti essenziali della vicenda narrata e dello sforzo compiuto per circostanziare la domanda.

3.12. In primo luogo, quanto all’età della scoperta dell’orientamento sessuale, avvenuto a soli sette anni, ed all’età di iniziazione alle pratiche omosessuali, ad undici anni, il Tribunale ritiene apoditticamente che ciò sia inverosimile, senza spiegare le ragioni per le quali esclude che la consapevolezza della propria identità sessuale possa manifestarsi già dall’infanzia e che le prime esperienze omosessuali siano state vissute in età precoce.

3.13. L’assenza di credibilità è stata erroneamente ancorata alla riferita accettazione dell’omosessualità da parte della famiglia dopo un’iniziale opposizione e alla frequentazione del proprio compagno in luoghi pubblici; anche in questo caso, le ragioni dell’accettazione possono derivare da un atteggiamento di protezione legato alle conseguenze alle quali il proprio congiunto sarebbe esposto in caso di conclamata omosessualità in un Paese dalla legislazione omofoba. In tal senso, manca, da parte del Tribunale, la valutazione sulle condizioni degli omosessuali in Nigeria e sulla legislazione esistente in caso di pratiche omosessuali. Del resto, la previsione di pene severe è volta a prevenire la diffusione dell’omosessualità, ma non impedisce alle coppie omosessuali di frequentare luoghi pubblici, tenendo nascosto il loro legame affettivo. Sotto tale profilo, non è condivisibile la decisione del Tribunale di fondare l’assenza di credibilità sulla frequentazione da parte del ricorrente e del suo compagno di luoghi pubblici, laddove la relazione era tenuta riservata.

3.14. Può, quindi, concludersi affermando che la valutazione della credibilità è avvenuta su basi soggettivistiche, inidonee a fondare un giudizio di assenza di credibilità intrinseca, nonostante il ricorrente avesse compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda.

3.15. La vicenda narrata dovrà pertanto essere valutata sulla base del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 tenendo conto della coerenza intrinseca delle dichiarazioni e della documentazione offerta a supporto della versione del richiedente, alla quale non è stato dato alcun rilievo sol perchè “desta perplessità” che un amico abbia reso un affidavit in cui confermava la condizione di omosessualità del ricorrente. Si tratta di documento che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare per stabilirne la genuinità ed il contenuto delle dichiarazioni in quanto trattasi di atto prodotto a supporto della domanda di protezione internazionale, ai sensi del citato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Anche in questo caso, il Tribunale, in modo sbrigativo, non considera plausibile che un amico abbia reso un affidavit per confermare l’omosessualità del ricorrente e nega a tale documento ogni rilevanza nell’ordinamento interno, laddove nessuna norma pone un divieto al principio di acquisizione delle prove in materia di protezione internazionale, impregiudicata la valutazione da parte del giudice di merito della genuinità del documento e l’apprezzamento del contenuto del medesimo.

3.14. Alla luce di quanto esposto, risulta, quindi, che il Giudice di merito non abbia fatto corretta applicazione degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e non abbia esaminato, adempiendo al suo dovere di cooperazione istruttoria, nè l’affidavit, nè la relazione del *****.

4. Resta assorbito il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità della sentenza per motivazione inesistente ed apparente in ordine alla richiesta del riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari legati alla sua condizione di omosessualità ed in base al principio di non refoulement.

5. Il decreto va, pertanto, cassato in relazione ai motivi accolti e si rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Venezia in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte Suprema di cassazione, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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