LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 472-2019 proposto da:
P.P., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO DI PAOLO;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 745/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 29/11/2018 R.G.N. 32/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott. CALAFIORE DANIELA.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
La Corte di appello di L’Aquila, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda avanzata dall’architetto P.P. nei confronti dell’Inps ed ha dichiarato la legittimità dell’iscrizione d’ufficio della stessa alla gestione separata presso l’Inps di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per l’anno 2010 e dovuto il relativo contributo, stante l’obbligo per gli ingegneri e architetti lavoratori dipendenti che prestano attività di lavoro subordinato, di iscriversi a detta gestione separata e di versare ad Inarcassa il contributo integrativo;
avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione P.P. sulla base di sei motivi di censura, illustrati con memoria;
l’Inps ha resistito con controricorso;
la Sesta sezione di questa Corte di cassazione ha rimesso la causa alla Sezione quarta con ordinanza interlocutoria n. 1362 del 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, posto che la sentenza impugnata non aveva rilevato d’ufficio il difetto di specificità del gravame in relazione al capo della pronuncia di primo grado che aveva escluso l’obbligo per difetto di abitualità nell’esercizio della professione;
con il secondo motivo, si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in ragione del fatto che la sentenza impugnata aveva omesso di esaminare l’eccezione, che avrebbe dovuto comportare il rigetto della pretesa dell’INPS, proposta dalla professionista di aver svolto attività meramente occasionale conseguendo un reddito di appena Euro 4.007;
con il terzo motivo, si denuncia la violazione e o falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, come interpretato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. in L. n. 11 del 2011 e 44, comma 2 penultima parte del D.L. n. 269 del 2003 come modificato dalla L. n. 326 del 2003 che, correttamente interpretati, avrebbero dovuto condurre alla negazione dell’obbligo di iscrizione in ragione della natura occasionale dell’attività svolta nell’anno 2010 con produzione di reddito inferiore ad Euro 5000;
con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, relativo alla circostanza che la medesima aveva prodotto nel 2010 un reddito fiscalmente imponibile, frutto di lavoro libero professionale di architetto, inferiore nell’importo complessivo a quello di Euro 5.000,00, integrante il minimo per l’iscrizione alla gestione separata;
con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione della L. n. 335 del 1995, come interpretata dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011 che non giustificherebbe l’imposizione dell’obbligo in ipotesi professionista tenuto ad iscriversi in apposito albo;
con il sesto motivo deduce violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del combinato disposto degli artt. 1334,1335 e 2935 c.c., nonché del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4 e D.P.R. n. 435 del 2011, art. 17, comma 1, nel testo all’epoca vigente, osservando che la decorrenza del termine di prescrizione era da fissare al momento del pagamento del saldo sull’imposta sui redditi (16 giugno 2011), con la conseguenza che al momento della richiesta di pagamento da parte dell’Inps (raccomandata inviata il 22 giugno 2016 e ricevuta il successivo 18 luglio 2016) il termine prescrizionale era spirato;
il sesto motivo di ricorso, relativo al tema della prescrizione, va trattato preliminarmente perché suscettibile a definire il giudizio;
il motivo è fondato in ragione della condivisione dei precedenti di questa Corte di legittimità (cfr. ex multis, Cass. n. 27950 del 2018, Cass. n. 19403 del 2019, Cass. n. 27950 del 2018, n. 19403 del 2019, nn. 17610 e 21472 del 2020 e 4415 del 2021) secondo cui la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi;
nella specie, in riferimento ai redditi del 2010, i termini di pagamento sono stati differiti con D.P.C.M. 12 maggio 2011, senza oneri ulteriori, alla data del 6 luglio 2011, e non decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo;
pertanto, la richiesta di pagamento avanzata dall’INPS con lettera ricevuta il 18 luglio 2016 (come riportato dalla sentenza impugnata alla pag. 6, senza alcuna contestazione) risulta intervenuta quando orma il termine di prescrizione della pretesa contributiva era ormai decorso e tale accertamento, non necessitando di ulteriori indagini in fatto, può essere compiuto da questa Corte di legittimità ai sensi del disposto dell’art. 384 c.p.c., comma 2 ultima parte;
ne consegue che, accolto il sesto motivo e dichiarati assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata e la causa decisa nel merito con declaratoria di avvenuta prescrizione dell’obbligo contributivo preteso dall’INPS per l’anno 2010;
la circostanza che sul punto specifico relativo al dies a quo del termine di prescrizione la giurisprudenza di legittimità si è consolidata solo successivamente alla proposizione del ricorso e del controricorso, determina la compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara prescritto il credito contributivo preteso dall’INPS; dichiara compensate le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021
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