Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.33273 del 10/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 360-2020 proposto da:

A.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO, 14 presso lo studio dell’avvocato GAETANO VENCO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 16/11/2019 R.G.N. 6877/2018 R.G.N. 6877/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI FEDERICO.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

Il Tribunale di Bologna, con decreto del 16.11.19, rigettava l’opposizione proposta da A.M., cittadino bengalese, avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di Bologna per la protezione internazionale del 6.4.18, con il quale gli venivano negate tutte le forma di protezione richieste (internazionale, sussidiaria ed umanitaria).

Il M. aveva esposto che, a seguito di un prestito non potuto restituire, egli ricevette, dal gruppo *****, minacce e percosse con lesioni, e finanche un sequestro personale (cessato unicamente col pagamento di un riscatto); che tali gravi fatti vennero da lui denunciati alla locale Polizia, che tuttavia si rifiutò addirittura di riceverla.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il M., affidato ad unico motivo; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

La procura al difensore per il presente giudizio risulta rispettosa dei requisiti di cui alla sentenza S.U. di questa Corte n. 15177/21.

Il provvedimento impugnato ha negato la richiesta protezione internazionale senza aver effettuato una adeguata ricerca sulla situazione socio economica esistente nel Bangladesh con riferimento al caso in esame (debito non onorato), e per aver ritenuto apoditticamente non credibile la narrazione dei fatti esposta senza neppure valutare la violenza subita ed il disinteresse della locale Polizia per l’accaduto.

Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati”, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale (cfr., ex aliis, Cass. 3 febbraio 2020, n. 2355), non potendo per contro addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, solo con riferimento a circostanze non dedotte.

In sostanza il Tribunale non avrebbe potuto, tra l’altro, ignorare la dichiarazione del richiedente sulla mancata “accettazione” della propria denuncia da pare della polizia “corrotta” perché trattavasi di un elemento essenziale per poter dare protezione anche a vicende private. Invece il Tribunale si è avvalso di generici report sul Bangladesh, nei quali questo fondamentale elemento (in ordine alle gravi conseguenze inerenti i debiti non onorati e l’affidabilità della polizia locale) non è stato specificamente trattato (Ndr: testo originale non comprensibile).

Il ricorso deve essere pertanto accolto, con rinvio al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, per il riesame della controversia e la regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Bologna in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese, comprese quelle del presene giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021

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