LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5038-2020 proposto da:
E.E., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ELIA VALENTINI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA – SEZIONE DI FORLI’ – CESENA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 3355/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/11/2019 R.G.N. 2446/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal Consigliere Dott. PICCONE VALERIA.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
– E.E. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, depositata il 26 novembre 2019, di reiezione della impugnazione dell’ordinanza emessa dal locale Tribunale che aveva respinto la sua domanda per il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria;
– dall’esame della decisione impugnata emerge che a sostegno della domanda il richiedente aveva allegato che era originario della Nigeria, da cui era fuggito per due persecuzioni personali e familiari essendo stato arrestato a seguito di un incidente stradale nel corso del quale aveva investito due persone e di essere stato continuamente minacciato dai familiari delle vittime durante i due mesi di detenzione, da cui era fuggito per sottrarsi all’inumano regime carcerario;
il ricorso è affidato a due motivi;
– il Ministero dell’Interno ha presentato memoria al fine della eventuale partecipazione all’udienza ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
– con il primo motivo di ricorso, la parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 con riguardo alla mancata utilizzazione di fonti COI aggiornate;
– con il secondo motivo si allega la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in ordine alla valutazione relativa alla vulnerabilità del ricorrente;
– in via preliminare, deve essere dichiarata la giuridica inesistenza della procura speciale rilasciata al difensore atteso che la stessa, oltre ad essere illeggibile, risulta apposta a margine di un foglio bianco separato dal ricorso introduttivo;
– non v’e’ dubbio che il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione e’, per sua natura, mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcun specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l’impugnazione si rivolge, ma deve emergere dal relativo testo una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità, il che si verifica certamente quando la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevanti gli eventuali errori materiali della procura circa gli estremi della sentenza impugnata e del relativo giudizio di merito (sul punto, fra le tante, Cass. n. 7765 del 2021; Cass. n. 27302 del 2020).
– deve invero rammentarsi che non può considerarsi speciale, come l’art. 365 c.p.c., prescrive, la procura conferita a margine del foglio in bianco, la quale non contenga richiami alla fase processuale di legittimità (Cass. n. 7137 del 2020);
– la giurisprudenza di legittimità ha nel tempo reputato legittima la procura apposta su foglio separato (fra le tante, Cass. n. 34259 del 2019), purché si tratti di foglio materialmente congiunto all’atto cui si riferisce;
– nel caso di specie, al contrario, la procura, illeggibile, è apposta a margine di un foglio bianco, allegato al ricorso introduttivo;
– orbene secondo la definizione del Devoto – Oli, si intende per margine “… ciascuno dei quattro spazi bianchi che delimitano una superficie scritta o stampata…”: non può, quindi, considerarsi “a margine” la procura apposta ad un foglio bianco, richiedendo il margine, per essere considerato, tale, di essere affiancato ad uno scritto;
– la procura in esame, quindi, non può considerarsi un “tutt’uno” con il ricorso e, pertanto, non può evincersene, in assenza di precise e comprensibili indicazioni in essa contenute, la volontà della parte di promuovere un giudizio per cassazione;
– va, quindi, ritenuta l’inesistenza della procura in esame in quanto priva di uno specifico riferimento al provvedimento impugnato;
– alla suddetta conclusione si perviene d’ufficio in quanto l’art. 83 c.p.c., configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell’effettiva estensione della procura rilasciata – principalmente a garanzia della stessa parte che l’ha rilasciata, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell’autonoma iniziativa del proprio difensore – per l’assorbente rilievo secondo cui la suindicata formulazione della procura fa sì che essa non risulti riferibile al ricorso, cui pur materialmente accede e quindi alla controversia in relazione alla quale il mandato è stato conferito dal ricorrente, non essendo tale vizio sanabile per effetto della sottoscrizione del ricorrente stesso apposto in calce alla procura speciale (vedi, per tutte: Cass. 7 giugno 2003, n. 9173);
– la mancata riferibilità della procura alla causa in esame ne determina l’inesistenza con conseguente inammissibilità del ricorso, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese;
– si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto il cui versamento va posto a carico del difensore dandosi seguito ad un consolidato orientamento di questa Corte in materia di procura inesistente (vedi, per tutte: Cass. SU 10 maggio 2006, n. 10706 e successive conformi).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021
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