Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.33279 del 10/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7087-2017 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso open legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

B.M.M., R.R., L.M.L., C.O., G.L., D.S., D.N., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ARMELLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ROMEO BRUNETTI, che le rappresenta e difende;

– controricorrenti –

contro

S.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 747/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 15/09/2016 R.G.N. 826/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA.

RILEVATO IN FATTO

– che, con sentenza del 15 settembre 2016, la Corte d’Appello di L’Aquila confermava la decisione resa dal Tribunale di Pescara e accoglieva la domanda proposta da B.M.M., C.O., D.N., D.S., G.L., L.L.M. e R.R. nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo, Ufficio IV – Ambito territoriale della Provincia di Chieti e Pescara, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto delle istanti al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento della provincia per l’insegnamento nella scuola primaria e per il sostegno, con il medesimo punteggio maturato all’atto della cancellazione;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto nel merito, affermata la propria giurisdizione e la procedibilità del ricorso per essere il contraddittorio limitato alle parti in giudizio, doversi considerare ancora vigente e non abrogata dal L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605, lett. C), la disposizione di cui al D.L. n. 97 del 2004, art. 1, comma 1 bis, conv. con modif. in L. n. 143 del 2004 che consentiva, a domanda degli interessati da presentarsi nei termini previsti, il reinserimento dei docenti cancellati dalle predette graduatorie ad esaurimento con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione;

– che per la cassazione di tale decisione ricorrono il MIUR, l’Ufficio scolastico regionale e l’Ambito territoriale della Provincia di Chieti e Pescara, affidando l’impugnazione a un unico motivo, cui resistono, con controricorso, tutte le originarie istanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che, con l’unico motivo, il Ministero e gli Uffici ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 97 del 2004, art. 1, comma 1 bis, comma 4 conv. con modif. in L. n. 143 del 2004, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605, lett. C), nonché dei DD.MM. 42 del 2009 e 44/2011, lamenta la non conformità a diritto del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa la perdurante vigenza della norma ammissiva del reinserimento a domanda stante il carattere ad esaurimento delle graduatorie, da ritenersi tale da escludere, anche in base ad espresse previsioni di legge cui si conformano i decreti ministeriali, nuovi inserimenti e sancire di contro la definitività della cancellazione;

– che il motivo risulta infondato alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte a muovere dalla sentenza n. 28250 del 27.11.2017 che, dato conto del complessivo quadro normativo applicabile alla fattispecie, dal quale emerge che al disposto del D.L. n. 97 del 2004, art. 1, comma 1 bis, si è fatto costante riferimento, anche dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti a “ad esaurimento”, per indicare tempi e modalità dell’aggiornamento delle stesse, ha concluso nel senso dell’applicabilità della disposizione in questione, concernete il reinserimento in graduatoria a domanda dei docenti cancellati, alle graduatorie ad esaurimento;

– che, pertanto, il ricorso va rigettato;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021

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