LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10327/2012 R.G. proposto da:
CAMAR S.R.L., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, via Ofanto n. 18, presso lo studio dell’Avv. Marco Attanasio, dal quale, unitamente all’Avv. Wilma Viscardini e all’avv. Gambardella Sergio, e rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, e AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente e ricorrente in via incidentale –
Avverso la sentenza n. 200/11 della Corte di Appello di Salerno, depositata il 2 marzo 2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2021 dal Consigliere Raffaele Rossi.
RILEVATO
che:
1. La Camar s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, articolato su tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno in epigrafe indicata, la quale, in parziale accoglimento del gravame del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane, ha condannato questi ultimi alla restituzione alla società di una somma, contenuta nel limite massimo di Euro 373.771,48.
2. Resistono, con unico controricorso, le PP.AA. intimate, le quali spiegano altresì ricorso incidentale per quattro motivi.
CONSIDERATO
che:
3. Con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio, non partecipata, fissata a norma dell’art. 380-bis.1 c.p.c., il procuratore speciale del ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
La rinuncia è stata accettata dall’Avvocatura generale dello Stato. Ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 c.p.c., il giudizio va dunque dichiarato estinto.
4. Attesa la concorde istanza delle parti sul punto, va disposta la integrale compensazione delle spese del grado di giudizio.
In ragione della modalità di definizione della vertenza, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo, misura applicabile ai soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (così Cass. 07/12/2018, n. 31372; Cass. 07/06/2018, n. 14782; Cass. 12/11/2015, n. 23175).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il 16 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021