Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.3329 del 10/02/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22358-2019 proposto da:

E.O., rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONA GIANNANGELI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 1711/2019 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositato il 21/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. E.O. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto del tribunale di L’Aquila, Sezione Specializzata in materia di Protezione internazionale, che ha rigettato la sua opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale che aveva, a propria volta, disatteso le sue domande di riconoscimento di protezione internazionale e di protezione umanitaria.

Il Ministero dell’Interno ha depositato una memoria ai soli fini della discussione orale.

La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 7 ottobre 2020, per la quale il ricorrente ha depositato una memoria con documenti allegati.

1.1. Il ricorso è inammissibile.

1.2. La procura speciale rilasciata all’avvocatessa Simona Giannangeli, infatti, non contiene l’indicazione della data di rilascio. Difetta pertanto, nella specie, la certificazione, da parte del difensore, della “data del rilascio in suo favore” della procura, prescritta del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, quinto periodo, al fine di assicurare, a pena di inammissibilità del ricorso, il conferimento della procura speciale -in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato”.

1.3. Questa Corte, del resto, ha statuito che “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria, poichè tale previsione non determina una disparità di trattamento tra la parte privata ed il Ministero dell’interno, che non deve rilasciare procura, armonizzandosi con il disposto dell’art. 83 c.p.c., quanto alla specialità della procura, senza escludere l’applicabilità dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3 (Cass. n. 17717 del 2018).

1.4. In fattispecie analoga, poi, questa Corte ha ritenuto l’inammissibilità della “procura su foglio separato e spillato in calce” ove “niente consente di dire che la procura sia stata giustappunto rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento impugnato, atteso che sulla procura anzidetta non risulta apposta nè la data di conferimento, nè attestazione veruna” (Cass. n. 30620 del 2019).

1.5. In effetti, in materia di protezione internazionale, vale il principio per cui, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, il conferimento della procura alle liti per proporre il ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato, va certificato nella sua data di rilascio dal difensore, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso nel quale la procura (nella specie, apposta in calce all’atto) non indica la data in cui essa è stata conferita, non assolvendo alla funzione certificatoria la sola autentica della firma, nè il citato requisito potendo discendere dalla mera inerenza all’atto steso a fianco o dalla sequenza notificatoria (Cass. n. 1047 del 2020).

1.6.Nulla per le spese di lite, in difetto di vera e propria attività difensiva ad opera del ministero resistente.

1.7.La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto. Tale importo, peraltro, è dovuto dal difensore: in effetti, in caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto, come nella specie, di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. come novellato dalla L. n. 228 del 2012, ma, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato, grava sul difensore e non sulla parte (Cass. n. 25435 del 2019, Cass. n. 32008 del 2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’avv.ssa Simona Giannangeli, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472