Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.33296 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina M. – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA R.M. – rel. Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21433/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 1216/50/15 depositata il 9.2.2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.5.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.

RITENUTO IN FATTO

M.M., socia accomandataria sino al 27.12.2014 della Puma Carburanti s.a.s. di P.S. (già di M.M.) impugnava un avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2003 fondato su un pvc della Guardia di Finanza con il quale si contestava l’omissione per tutti gli anni verificati (2003-2008) delle dichiarazioni II.DD. ed IVA.

L’avviso rideterminava induttivamente il reddito societario tenendo conto “dei margini di profitto consentiti dall’attività esercitata, del volume di affari di Euro 10.176.088,00 ricostruito sulla base di indagini bancarie, della redditività media prevista per il settore “de quo”, nonché dell’incidenza dei costi sui ricavi”.

La CTP di Napoli non disponeva l’integrazione del contraddittorio ritenendo insussistente il litisconsorzio necessario e accoglieva il ricorso.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania con sentenza n. 1216/50/15 depositata il 9.2.2015, confermava la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione affidando il suo mezzo a quattro motivi.

La contribuente non ha spiegato difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’ufficio deduce la violazione dell’art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Lamenta che la CTR, non solo non aveva rilevato la mancata integrità del contraddittorio, vertendosi di un accertamento su società di persone, ma non aveva nemmeno valutato il giudicato intervenuto sullo stesso accertamento nel giudizio proposto dalla socia P.G., in quell’anno accomandataria, che aveva confermato l’accertamento anche nei confronti della odierna contribuente.

2. Con il secondo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, quanto all’affermazione della CTR che la M. aveva impugnato l’accertamento solo relativamente alla propria posizione individuale.

Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse sono fondate.

2.1. Al riguardo deve ricordarsi che “secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il principio di unitarietà dell’accertamento, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci, comporta che il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra soci e società (ex plurimis, Cass. S.U. n. 10145/12; Cass. sez. V, nn. 5844/16, 2094/15, V1-5 nn. 4570/16, 3690/16, 2867/16), il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, ovvero, se possibile, la riunione dei processi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari, ai sensi del successivo art. 29; in ogni caso, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del procedimento (Cass. S.U. nn. 1052/2007 e 14815/08; conf., ex multis, Cass., sez. V, nn. 26071/15, 7212/15, 1047/13, 13073/12, 23096/12)” (così in Cass. n. 17549 del 02/09/2016).

2.2. Va inoltre ribadito l’indirizzo della Corte secondo cui ogni controversia che riguardi la composizione stessa del gruppo sociale comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti (Cass. n. 14387 del 2014, n. 5119 del 2004, n. 4226 del 1991) anche dei soci di fatto (Cass. 4062 del 2015); e ciò in quanto, come ha precisato la Corte, il litisconsorzio necessario sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. 24025/2018; Cass. n. 121 del 2005).

2.3. Erroneamente la CTR ha affermato che le eccezioni sollevate dalla M. riguardassero questioni solo personali. La contribuente, nel ricorso introduttivo riprodotto dall’Ufficio in ossequio del principio di autosufficienza, ha contestato l’accertamento impugnato lamentando la “illegittimità dell’avviso di accertamento emesso a carico della società Puma e pro quota alla ricorrente e l’illegittimità dell’avviso per infondatezza della pretesa fiscale”.

Nella specie, dunque, l’intero rapporto processuale si è sviluppato in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14; quindi va cassata la sentenza impugnata e quella di primo grado e la causa va rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Napoli per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Il giudice del rinvio dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14.

2.4. L’eventuale formazione di giudicati parziali (riferiti, cioè, a singole posizioni), sarà valutata tenendo conto dei limiti soggettivi stabiliti dall’art. 2909 c.c.. Il principio del contraddittorio e il diritto di difesa impediscono di opporre il giudicato a chi non ha partecipato al processo o non è stato messo in grado di essere parte nello stesso. Questa conclusione, nella materia tributaria è dovuta ai limiti soggettivi degli atti notificati dall’amministrazione finanziaria, prima ancora che ai limiti del giudicato (Cass. 14815/2008 p. 2.9). Pertanto la definitività della sentenza n. 56/17/13, pronunciata tra altre parti non è di ostacolo alla integrazione del contraddittorio.

Il ricorso deve essere, pertanto accolto, con assorbimento della trattazione del terzo motivo con il quale si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del quarto con il quale si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e la sentenza cassata con rinvio alla CTP di Napoli anche per le spese.

PQM

Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbita la trattazione del terzo e del quarto, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTP di Napoli – in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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