Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.3330 del 10/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24093-2019 proposto da:

R.A., rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANIA SANTILLI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 3451/2019 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 28/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2020 dal Presidente Dott. FELICE MANNA.

RITENUTO IN FATTO

R.A., cittadino ***** originario di ***** (*****), nato nel ***** e di religione *****, proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Brescia avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A sostegno deduceva di aver lasciato la ***** nel 2016 a causa di una crisi tra ***** e *****, culminata in un attentato terroristico avvenuto a ***** ai danni di una chiesa *****.

Il Tribunale rigettava la domanda con decreto n. 345/19 del 28.6.2019. Senza entrare nel merito della plausibilità della narrazione del ricorrente, i giudici di merito osservavano che questi si era recato a ***** da uno zio solo 15 gg. prima dell’attentato, mentre a *****, sua città d’origine, aveva figure familiari di riferimento con cui era ancora in contatto, tra cui due figlie; che, richiestone espressamente, egli non aveva saputo individuare una condizione specifica e personale di rischio, idonea a giustificare la protezione internazionale, limitandosi a lamentare la situazione di violenza diffusa esistente in *****. Rilevava, quindi, il Tribunale, che l'*****, luogo d’origine del richiedente, era caratterizzato da una criminalità comune, prevalentemente indirizzata contro le compagnie petrolifere e tale da non determinare una rilevante e stabile perdita del controllo statuale del territorio. Di conseguenza, dovevano ritenersi esclusi i presupposti tanto del riconoscimento dello status di rifugiato (non meglio delineati in ricorso), quanto quelli della protezione sussidiaria.

Quanto alla protezione umanitaria – rilevava il Tribunale – non si evidenziavano per il richiedente elementi di vulnerabilità soggettivi od oggettivi, trattandosi di persona giovane, nel pieno possesso della capacità lavorativa e con figure d’importante riferimento nel Paese di provenienza.

Avverso detto decreto il richiedente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis. 1. c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il primo motivo di ricorso denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 e artt. 2 e 3 CEDU, per non aver il Tribunale, nel ritenere non credibile il racconto del richiedente, operato una valutazione comparativa tra la situazione individuale e le circostanze personali di lui e le informazioni sul contesto socio-politico del Paese di rientro, da acquisire d’ufficio in base agli obblighi di cooperazione istruttoria. 11 Tribunale, sostiene parte ricorrente, avrebbe desunto in maniera apodittica la non credibilità del richiedente, senza applicare gli indicatori legali di genuinità di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e senza considerare un fatto decisivo, pure riferito dal richiedente, ossia l’essere stato venduto a dei trafficanti, cosa che gli aveva impedito il rientro a *****.

1.1. – Il motivo è inammissibile, poichè non coglie la ratio decidendi sottesa al provvedimento impugnato.

Quest’ultimo, a differenza di quanto ritenuto dalla Commissione territoriale, non ha basato la sua pronuncia di rigetto su di un difetto di credibilità del racconto (testuale a pag. 2 del decreto: “Senza entrare nel merito della plausibilità del racconto del richiedente nella parte in cui riferisce di essere stato vittima di un attentato a ***** in una chiesa ***** e di essere stato fatto espatriare la sera stessa da un uomo che mai aveva visto prima…”), ma sul fatto che il richiedente – benchè richiestone – non è stato in grado di indicare una situazione specifica e personale di rischio, idonea a integrare i presupposti della protezione internazionale. Ciò in quanto egli, a precisa domanda, si è limitato a rispondere di temere, in caso di rientro in *****, di essere ucciso dai *****. Eventualità, quest’ultima, non individualizzata – come invece richiesto per accordare la protezione internazionale, ad eccezione dell’ipotesi cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c (cfr Cass. n. 19224/20) – ma genericamente connessa al cd. rischio Paese, che accomuna in maniera indifferenziata tutti i soggetti che condividono il medesimo territorio.

2. – Col secondo motivo è dedotta, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e art. 14, lett. c) nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente escluso, sulla base di informazioni risalenti a due anni prima, che nel Paese d’origine del richiedente vi sia una situazione di instabilità tale da esporlo ad una grave minaccia alla vita, come ritraibile dai report di molteplici fonti qualificate.

2.1. – Il motivo è manifestamente infondato.

In primo luogo, contrariamente a quanto si assume nel ricorso, il Tribunale non ha per nulla omesso l’esame del fatto anzi detto (come, del resto, finisce per ammettere anche la stessa parte ricorrente, la quale, senza coglierne l’intima contraddizione, lamenta anche che il relativo apprezzamento sarebbe stato erroneo). E nell’escludere una situazione di violenza indiscriminata, il giudice di merito ha citato le COI (acronimo di Country of Origin Information) aggiornate al 2018 (e dunque non di due, ma di un anno prima della decisione), tratte dal sito dell’EASO (Ufficio Europeo di sostegno per l’asilo, fonte qualificata D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3) (di pari contenuto altra fonte citata nel decreto, riferita al Dipartimento di Stato degli Stati uniti d’America).

In secondo luogo, nell’esaminare e valutare, nei termini di cui s’è detto in narrativa, le informazioni riguardanti l'*****, regione di provenienza del richiedente, il Tribunale si è attenuto alla giurisprudenza di questa Corte Suprema e della Corte di giustizia dell’Unione Europea, in base alla quale ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (così, Cass. nn. 18306/19, 9090/19 e 13858/18).

Ne deriva, sempre in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, che per dimostrare la violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (v. Cass. n. 26728/19 e successive altre non massimate).

2.1.1. – Nella specie, la censura si limita a richiamare in maniera non concludente precedenti di questa Corte sulla natura non individualizzata della protezione sussidiaria per il caso di violenza indiscriminata, sull’affermata necessità di verificarne l’esistenza a stregua di informazioni aggiornate e sul generale dovere di cooperazione istruttoria a tal fine. 11 tutto per nulla contrastante col metodo di accertamento esattamente seguito nel decreto impugnato.

Oltre a ciò, la critica svolta non allega un solo report relativo all'***** e di contenuto diverso o più recente di quello esaminato dal Tribunale (la citazione tratta dal sito web *****, di cui a pag. 16 del ricorso, è senza data e, soprattutto, essa non esplicita alcun riferimento alla *****, contenendo solo, in linea di principio, l’elencazione degli elementi di fatto in presenza dei quali è possibile desumere il rischio di violenza indiscriminata).

3. – Il terzo motivo espone, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 la violazione o falsa applicazione del T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 10, comma 3 e art. 19, comma 2, l’omesso esame di fatti decisivi sull’esistenza delle condizioni della protezione umanitaria, la violazione, ancora, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 7,14,16 e 17, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10 e 32 art. 10 Cost. e art. 111 Cost., comma 6, artt. 112,132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2. Sostiene parte ricorrente che le condizioni della protezione umanitaria, da esaminare e verificare d’ufficio, imponevano al giudice di merito di attivare i poteri di cooperazione istruttoria e di comparare, in base al principio espresso da Cass. n. 4455/18, le condizioni personali del richiedente in Italia, qui perfettamente integrato, bilanciandole con quelle di partenza, caratterizzate da una situazione socio-politica ed economica, come quella della *****, instabile e non rispettosa del nucleo minimo dei diritti della persona e della dignità umana.

3.1. – La censura non ha pregio.

Proprio in virtù del citato precedente di questa Corte (n. 4455/18), il bilanciamento tra le due situazioni, quella nel Paese d’accoglienza e quella nel Paese d’origine, presuppone pur sempre la vulnerabilità del richiedente. Questa ricorre in presenza di alcuna delle condizioni di cui al T.U. n. 286 del 1998, art. 19 ovvero nell’ipotesi della c.d. vulnerabilità di ritorno, quale risultato, cioè, di un raggiunto livello di integrazione nel Paese di accoglienza che, rapportato a quello che il richiedente ritroverebbe nel Paese d’origine, faccia prevedere a carico del richiedente la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale Solo in presenza di elementi di un’effettiva integrazione tale giudizio comparativo ha ragion d’essere, sicchè correttamente il Tribunale, avendo ritenuto che non emergesse nè radicamento (insufficiente essendo la sola volontà di inserirsi nel contesto socio-economico italiano) nè vulnerabilità del richiedente, non l’ha operato.

4. – In conclusione il ricorso va respinto.

5. – Nulla per le spese, non avendo il Ministero dell’Interno svolto attività difensiva.

6. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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