LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angel – Maria –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. PUTATURO Donati Viscido di Nocera M.G. – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15048/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Italiana Accessori s.r.l., in persona del L.R., rappresentata e difesa dall’avv. Luca Righi, elettivamente domiciliato presso lo studio della dottoressa Francesca Buccellato presso lo studio legale Aiello, Pastore e Americo in Roma, via Cosseria 2;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 58/31/2011, depositata il 29 aprile 2011, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/07/2021 dal Consigliere Adet Toni Novik.
PREMESSO CHE:
– la CTR della Toscana ha accolto sia l’appello principale proposto da Italiana Accessori S.r.l., sia l’appello incidentale proposto dall’agenzia delle entrate, avverso l’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2005 per Ires, Irap ed Iva per vendite non contabilizzate a favore del terzo Charles S.r.l. (basato su un PVC eseguito nell’ambito di una verifica effettuata nei confronti di detto terzo), nonché per aver emesso fatture applicando il regime di non imponibilità di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 41 per cessioni comunitarie senza prova dei documenti comprovanti il trasferimento in altri paesi dell’Unione Europea;
– il giudice di appello – dichiarando assorbite le ulteriori censure della società contribuente – ha ritenuto di accogliere l’appello principale con cui la contribuente contestava di aver effettuato vendite non contabilizzate al cliente Charles S.r.l. in considerazione del fatto che l’ufficio avesse prodotto un mero astratto dell’originario PVC eseguito nei confronti di detto cliente, qualificabile quale mero indizio, insufficiente a reggere la prova del suddetto fatto (vendite non contabilizzate) in assenza di ulteriori indagini e verifiche;
– la C.T.R. ha, inoltre, parzialmente accolto l’appello incidentale dell’agenzia in ordine all’erronea applicazione del regime della non imponibilità di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 41 per cessioni intracomunitarie, ritenendo che la documentazione prodotta dalla contribuente non giustificasse tutte le vendite per le quali fosse stato applicato il regime di non imponibilità di cui all’art. 41 D.L. cit.;
– l’agenzia delle entrate ha interposto due motivi di ricorso avverso la sentenza impugnata;
– la società contribuente ha a sua volta interposto ricorso incidentale con due motivi.
CONSIDERATO
CHE:
– in data 30/11/2018, la società contribuente ha depositato istanza di sospensione ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni previste nella suddetta norma;
– con ordinanza interlocutoria del 10 dicembre 2018, questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo del procedimento;
– in data 27 maggio 2019, la società contribuente ha presentato Modello di pagamento unificato F24 attestante il versamento di Euro 1006,98 + 283,70 in favore dell’agenzia delle entrate a titolo di “imposte dirette, Iva, ritenute alla fonte, altri tributi ed interessi”;
– l’Avvocatura dello Stato in data 6/7/2021, vista la definizione agevolata della controversia, ha chiesto che, in riforma dell’impugnata sentenza, sia dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3;
– alla luce della documentazione prodotta deve dichiararsi l’estinzione del giudizio. Per giurisprudenza di questa Corte il pagamento a seguito di definizione agevolata comprende le spese processuali, atteso che, per espressa previsione di legge, “Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate” (D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13; conf. art. 46, comma 3, proc. trib.).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021