Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.33307 del 11/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23657/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Alpha Costruzioni Srl, S.C. e V.F. – intimati avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 366/29/14, depositata il 25 febbraio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2021 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con due motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Padova, aveva ritenuto l’illegittimità degli avvisi emessi nei confronti della società Alpha Costruzioni Srl, nonché di quelli, emessi per trasparenza, nei confronti dei soci S.C. e V.F., per l’anno 2006 per Iva, Irap e Ires (Irpef nei confronti dei soci) perché notificati in inosservanza del termine L. n. 212 del 2000, ex art. 12, comma 7.

I contribuenti sono rimasti intimati.

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per motivazione apparente per aver la CTR statuito prescindendo completamente dalla vicenda concreta, senza neppure considerare se e quando sia venuto ad esistenza o sia stato notificato il presunto processo verbale, da cui ha derivato la mancata osservanza del termine dilatorio L. n. 212 del 2000, ex art. 12, comma 7, rispetto agli avvisi notificati ai contribuenti.

1.1. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6 e art. 12, comma 7, per aver la CTR ritenuto la norma applicabile alla vicenda in giudizio ancorché l’avviso fosse stato emesso a seguito di richiesta di documentazione e senza l’effettuazione di accesso, ispezione o verifica presso i locali dell’impresa.

2. I motivi, da esaminare unitariamente per connessione logica, sono fondati.

2.1. Occorre premettere che la disposizione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, si fonda sul presupposto, fattuale, che l’accertamento tragga origine da accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali del contribuente, anche limitate, in ipotesi, alla sola acquisizione documentale, mentre sono estranee ad essa tutte le ipotesi in cui una tale attività sia stata assente e, invece, la pretesa tragga origine da accertamenti eseguiti solo aliunde dall’Ufficio (ad esempio, tramite indagini bancarie o dall’invio di questionari, con acquisizione della documentazione così trasmessa, ovvero mediante segnalazione di altro Ufficio o, anche, su trasmissione degli atti dall’Autorità giudiziaria che abbia autorizzato la trasmissione e utilizzazione ai fini fiscali degli esiti delle indagini penali), ossia in tutte le ipotesi in cui la ripresa sia riconducibile all’accertamento cd. a tavolino (ex multis, da ultimo, Cass. n. 24793 del 05/11/2020).

In tale ultima evenienza non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Ires (o Irpef) e Irap (v. Sez. U, n. 24823 del 2015), mentre, con riguardo ai tributi armonizzati, nella specie l’Iva, l’inosservanza dell’obbligo di contraddittorio preventivo, derivante direttamente dal diritto unionale e dai principi affermati dalla Corte di Giustizia, comporta l’invalidità dell’atto sempreché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa (cd. prova di resistenza), ossia se, in mancanza del suddetto vizio, il procedimento si sarebbe potuto concludere in maniera diversa (Corte di Giustizia, sentenza 4 giugno 2020, SC C.F. SRL, in C-430/19; Sez. U, n, 24823 cit.; recentemente Cass. n. 218 del 08/01/2019).

2.2. Orbene, nella vicenda in giudizio, la CTR si è limitata a ritenere non rispettato il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, senza neppure indicare se l’atto, da cui dovesse decorrere il suddetto termine, fosse esistente (e ciò in contraddizione con quanto lamentato dagli stessi contribuenti, che denunciavano la mancata emissione del pvc) e se la fattispecie fosse sussumibile nella norma applicata ovvero se, come dedotto dall’Ufficio (e riprodotto per autosufficienza), l’accertamento traesse origine da una mera richiesta di documentazione inviata alla società, risolvendosi l’intera motivazione nell’affermazione meramente astratta e apodittica secondo cui “correttamente i primi giudici hanno dato rilevanza all’eccezione preliminare del contribuente laddove egli eccepisce il mancato rispetto dei termini di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7”.

3. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza va cassata con rinvio alla CTR competente in diversa composizione, per un nuovo esame con l’osservanza dei principi su esposti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Veneto in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472