Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.33308 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9600/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Marca Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Gianluca Rubino, con domicilio eletto presso lo stesso in Cosenza via L. De Franco n. 26, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Equitalia Sud Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Giancarlo Gentile, con domicilio eletto presso l’Avv. Maria Gentile in Roma via Magliano Sabina n. 24, giusta procura speciale in calce al contro ricorso;

– controricorrente –

nonché

sul ricorso proposto da:

Equitalia Sud Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Giancarlo Gentile, con domicilio eletto presso l’Avv. Maria Gentile in Roma via Magliano Sabina n. 24, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– ricorrente –

contro

Marca Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Gianluca Rubino, con domicilio eletto presso lo stesso in Cosenza via L. De Franco n. 26, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 632/4/14, depositata il 4 aprile 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2021 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con un motivo, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Cosenza, aveva ritenuto la nullità della cartella di pagamento emessa nei confronti di Marca Srl per Iva, Irpef, Ires e Irap per l’anno 2005 per inesistenza della notifica in quanto effettuata direttamente dall’agente della riscossione a mezzo del servizio postale.

Analogo ricorso è proposto, con un motivo, da Equitalia Sud Spa.

Resiste Marca Srl con separati controricorsi; Equitalia Sud Spa deposita altresì controricorso al ricorso dell’Agenzia delle entrate, alle cui conclusioni aderisce.

CONSIDERATO

CHE:

1. Preliminarmente vanno dichiarati inammissibili i controricorsi della società Marca Srl atteso l’omesso deposito degli avvisi di ricevimento delle relative notifiche, da cui l’inesistenza delle stesse (v. Cass. n. 25552 del 27/10/2017; con particolare riferimento al controricorso, Cass. n. 4559 del 28/03/2001).

2. L’unico motivo del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 per aver la CTR ritenuto non consentita – e quindi inammissibile – la notificazione diretta tramite il servizio postale della cartella di pagamento da parte dell’Agente della riscossione.

2.1. La medesima doglianza è parimenti proposta da Equitalia Sud Spa con il proprio ricorso.

3. Le doglianze, da esaminare unitariamente per l’identità della questione, sono fondate.

3.1. La Corte, infatti, ha ripetutamente stabilito, con dictum dal quale non v’e’ motivo di discostarsi, che “in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, comma penultimo secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (tra le tante v. Cass. n. 14327 del 19/06/2009; Cass. n. 11708 del 27/05/2011; Cass. n. 6395 del 19/03/2014; Cass. n. 4567 del 06/03/2015; Cass. n. 20918 del 17/10/2016; Cass. n. 12351 del 15/06/2016; Cass. n. 17248 del 13/07/2017; Cass. n. 4275 del 21/02/2018; Cass. n. 9240 del 03/04/2019).

L’erroneità della decisione della CTR emerge altresì alla luce del precedente richiamato dal giudice d’appello (Cass. n. 13278 del 2013), per nulla pertinente alla questione in giudizio, avendo ad oggetto la diversa questione della distinzione tra irreperibilità assoluta e relativa e della necessaria osservanza degli adempimenti prescritti.

4. In accoglimento dei ricorsi, la sentenza va cassata con rinvio alla CTR competente in diversa composizione, per un nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie i ricorsi; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Calabria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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