Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.3332 del 10/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20174-2019 proposto da:

O.G., rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO TRUCCO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

nonchè contro PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1941/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 14/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2020 dal Presidente Dott. FELICE MANNA.

RITENUTO IN FATTO

O.G., cittadino ***** del *****, nato nel *****, proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Brescia avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A fondamento della domanda deduceva di aver perso la moglie, uccisa mentre viaggiava con lui in moto dalla caduta accidentale d’un tronco d’albero di cocco. Sosteneva che i parenti della moglie l’avevano accusato di aver cagionato la morte della moglie per effettuare una sorta di rito, e che intendendo riottenere la dote l’avevano minacciato di morte. Pertanto, sebbene nessuna accusa pubblica fosse stata mossa nei suoi confronti, il richiedente aveva deciso di abbandonare la Nigeria, temendo per la propria vita, e si era quindi recato in Italia, dopo una prima sosta in Libia.

Il Tribunale rigettava la domanda.

L’impugnazione proposta innanzi alla Corte d’appello di Brescia era del pari respinta, con sentenza n. 1941/18. Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, la Corte territoriale osservava che, al di là d’ogni valutazione sulla credibilità del racconto, il richiedente non sarebbe stato vittima di alcuna persecuzione, ma di un tentativo di vendetta privata; che lo stato di provenienza del richiedente non presentava una situazione di violenza indiscriminata per effetto di conflitto interno; e che neppure ricorrevano gli estremi della protezione umanitaria, atteso che il richiedente aveva ancora legami col Paese d’origine, che escludevano, in caso di rimpatrio, che egli potesse trovarsi in una situazione di ineliminabile privazione dei diritti costitutivi della dignità umana.

Avverso detta sentenza, pubblicata il 14.12.2018, il richiedente propone un primo ricorso per cassazione notificato il 14.6.2019 a mezzo PEC alle ore 11,31, e poi un secondo ricorso, ugualmente notificato a mezzo PEC il 14.6.2019 ma alle ore 23,46, a firma di un difensore diverso ed appartenente ad altro foro, e privo di riferimenti al ricorso precedente.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis. 1. c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Preliminarmente si rileva l’inammissibilità del secondo ricorso. Infatti, una volta che la parte abbia già proposto un primo ricorso ed abbia, quindi, esercitato il relativo potere di impugnazione in ordine al provvedimento censurato, essa ha esaurito la facoltà di critica della decisione che assume a sè pregiudizievole, senza che possa proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge (v. n. 8552/20, che ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso proposto avverso una sentenza d’appello, affidato a motivi diversi dal primo e con diverso difensore, senza alcun riferimento al precedente e senza che potesse evincersi se il ricorrente avesse inteso affiancare un nuovo difensore al primo o sostituirlo).

2. – Il primo motivo d’impugnazione denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 lamentando sia l’omessa audizione del richiedente, nonostante le contraddizioni che la Corte d’appello ha rilevato nella narrazione di lui, sia la ritenuta non esistenza in ***** di un conflitto armato interno, tale da configurare una situazione di violenza indiscriminata idonea a fondare la richiesta protezione sussidiaria.

2.1. – Il motivo è infondato in entrambe le censure in cui si articola.

2.1.1. – Quanto all’audizione del richiedente, la Corte di Giustizia U.E., con sentenza 26 luglio 2017, in causa C-348/16, Moussa Sacko, ha chiarito che “(l)a direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, e in particolare i suoi artt. 12, 14, 31 e 46, letti alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, deve essere interpretata nel senso che non osta a che il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata, respinga detto ricorso senza procedere all’audizione del richiedente qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione, a condizione che, da una parte, in occasione della procedura di primo grado sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, conformemente all’art. 14 di detta direttiva, e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio, qualora quest’ultimo sia avvenuto, sia stato reso disponibile unitamente al fascicolo, in conformità all’art. 17, par. 2 direttiva medesima, e, dall’altra parte, che il giudice adito con il ricorso possa disporre tale audizione ove lo ritenga necessario ai fini dell’esame completo ed ex nunc degli elementi di fitto e di diritto contemplato all’art. 46, par. 3 di tale direttiva”.

Nel caso in esame, la Corte distrettuale ha correttamente ritenuto che le vicende narrate dal richiedente, al di là di qualsiasi valutazione di credibilità, avendo ad oggetto il pericolo di una vendetta privata esulino dall’ambito della protezione internazionale, non configurando nè una persecuzione, nè un danno grave, sicchè è di tutta evidenza che il rigetto della domanda è dipeso non da colmabili carenze narrative, ma dall’assenza in radice dei presupposti della protezione.

2.1.2. – Quanto alla seconda, va data continuità all’indirizzo di questa Corte secondo cui ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (v. n. 26728/19).

Nella specie, parte ricorrente a sostegno di una diversa ricostruzione della situazione generale della ***** cita non già fonti qualificate D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3, diverse e più recenti rispetto a quella menzionata nella sentenza impugnata, ma precedenti giurisdizionali di merito, di nulla valenza oltre i rispettivi casi decisi.

3. – Il secondo mezzo allega la violazione e/o erronea “applicazione”, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., del T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 10 Cost., comma 3, in quanto la Corte territoriale non avrebbe considerato le terribili esperienze subite dal richiedente e gli elementi di integrazione in Italia.

3.1. – Il motivo è inammissibile perchè – al netto delle generali considerazioni sul fondamento giuridico della protezione umanitaria e del richiamo a Cass. n. 4455/18 – non contiene altro che un generico richiamo a non meglio precisate situazioni di vulnerabilità e di integrazione del richiedente, senza dimostrare di averne allegato in maniera specifica l’esistenza nelle fasi di merito.

4. – In conclusione, il ricorso va respinto.

5. – Seguono, le spese, liquidate come in dispositivo.

6. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito. Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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