Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.3333 del 10/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24176-2019 proposto da:

I.E.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO OJETTI 114, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ANTONIO CAPUTO, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO MARADEI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 5532/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 03/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 3.7.2019, il Tribunale di Venezia respinse il ricorso proposto da I.E.V., cittadino ***** proveniente dall'*****, avverso la decisione della Commissione Territoriale di Verona di diniego della domanda di protezione internazionale nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto al rilascio del permesso umanitario.

1.1. Il ricorrente aveva dichiarato di essere fuggito nel 2010 perchè alcuni componenti della setta degli ***** lo avevano costretto a farne parte, dopo la morte del padre; avendo opposto un netto rifiuto, anche perchè convertito al cristianesimo, gli avevano versato addosso acqua calda e lo avevano minacciato di morte qualora avesse lasciato vacante il posto del padre.

1.2. Il Tribunale, disposta l’audizione del ricorrente, rigettò la domanda, non ritenendo credibili le dichiarazioni, sia per la loro incoerenza e lacunosità sia perchè in contrasto con le informazioni del Paese di provenienza; non ravvisò i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) non sussistendo nella zona di provenienza del ricorrente, l'*****, una situazione di violenza indiscriminata tale da minacciarne l’incolumità, secondo il report dell’EASO. Disattese la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari sia per la carenza di credibilità, sia perchè il ricorrente non aveva allegato alcun elemento specifico in ordine alla sua situazione personale e lavorativa in Italia.

2. Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso I.E.V. sulla base di tre motivi.

2.1. Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; il ricorrente contesta l’erronea valutazione delle prove, priva di approfondimenti istruttori sulle condizioni relative al Paese di provenienza del ricorrente oltre all’omesso esame della situazione di pericolo in caso di rientro nel Paese d’origine.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 ed 8 per non avere il Tribunale adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria al fine del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) ed h) dell’art. 10 Cost. e del principio del “non refoulement”, in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle condizioni del Paese di provenienza e del concreto pericolo di esposizione a trattamenti degradanti o alla compromissione dei diritti fondamentali cui sarebbe esposto il ricorrente in caso di rientro.

3.1. I motivi, che per la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

3.2. Il Tribunale ha ritenuto che il racconto del ricorrente fosse intrinsecamente ed estrinsecamente incoerente; non solo, il giudice di merito, dopo aver proceduto all’ascolto, ha ravvisato lacune ed incongruenze nelle dichiarazioni con riferimento alla ricostruzione del fatto ma, proprio dalle informazioni attinte da fonti qualificate sulla setta degli *****, ha ritenuto non veritiere ed implausibili le dichiarazioni del richiedente. In particolare, dal contenuto del report *****, ha accertato che non è ammessa nel gruppo degli ***** l’iniziazione forzata e, dalle fonti Easo, risulta che la società ***** nacque tra gli ***** mentre il ricorrente è di etnia *****. Inoltre, i membri della setta appartengono alla classe dirigente della *****, mentre il ricorrente ha compiuto gli studi della scuola superiore e nulla ha riferito in ordine alla posizione sociale del padre.

3.3. La decisione è pertanto conforme al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, il quale disciplina il procedimento cui l’organo giudicante è tenuto ad attenersi al fine di valutare la credibilità del ricorrente nel caso in cui lo stesso non fornisca adeguato supporto probatorio alle circostanze poste a fondamento della domanda di protezione internazionale.

3.4. Alla luce di quanto esposto, risulta, quindi, che il giudice di merito abbia fatto corretta applicazione degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e degli indicatori di credibilità estrinseca, attraverso l’indagine sulla situazione del Paese di provenienza, attraverso le fonti qualificate previste dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

3.5. Ne discende che, atteso il giudizio negativo sulla credibilità, nessun danno grave poteva derivare al richiedente, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b). Analogamente, le fonti internazionali EASO hanno escluso l’esistenza di un conflitto indiscriminato e, al contrario, hanno collocato l'***** tra gli Stati della ***** in cui il conflitto è ad un livello basso.

3.6. Quanto alla protezione umanitaria, il ricorrente non precisa in cosa consisterebbe la sua condizione di vulnerabilità; non censura l’affermazione compiuta dalla Corte d’appello secondo cui nella zona di sua provenienza non sussiste una violazione dei diritti umani al di sotto del minimo inviolabile; è, infine, decisivo, sul punto, il difetto di allegazione sulla situazione individuale del ricorrente nel Paese di destinazione che avrebbe consentito di verificare la sussistenza dei presupposti per la tutela invocata indipendentemente dal giudizio di credibilità (Cassazione civile sez. I, 04/09/2020, n. 18443).

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

4.1. Non deve provvedersi alla liquidazione delle spese di lite non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.

4.2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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