Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33338 del 11/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18587/2019 proposto da:

O.A., domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Livio Neri;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5550/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata l’11/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Milano, attinta dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19, e art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo: 1) dell’omesso esame di un fatto decisivo essendo l’impugnata decisione frutto dell’obliterazione di “più di un fatto decisivo” rivelatore della avvenuta integrazione economica e sociale del richiedente nel nostro paese; 2) della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 32 comma 3, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, art. 10 Cost., comma 3, e art. 8 CEDU, costituendo il raggiungimento di un livello di integrazione sociale e culturale “un elemento di valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza di una delle variabili di vulnerabilità”.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente in quanto riflettenti il medesimo tema decisionale, sono inammissibili.

La Corte d’Appello ha motivato il proprio negativo responso sul punto affermando che “né dalle dichiarazioni dell’appellante né dalla documentazione prodotta (che attesta periodi lavorativi altalenanti e comunque a termine) è rinvenibile la realizzazione, da parte dello stesso appellante, di un adeguato grado di integrazione sociale”.

Ne discende, segnatamente per il diretto richiamo che nel trascritto brano motivazionale si legge alla documentazione prodotta – di cui il ricorrente non contesta la concordanza con quella indicata nel motivo – che non vi è stata alcuna obliterazione censurabile da parte del decidente degli asseriti fatti decisivi, ma solo una difforme valutazione della loro concludenza, di talché le doglianze declinate in entrambi i motivo, in disparte da ulteriori ragioni di inammissibilità argomentabili in relazione allo statuto di censurabilità per cassazione dell’errore di diritto e ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, incarnano la mera perorazione a procedere ad una nuova valutazione del sottostante quadro istruttorio della vicenda estranea, tuttavia, ai fini istituzionali di questa Corte.

Ne’ peraltro sarebbe decisivo il reiterato richiamo alla raggiunta condizione di integrazione sociale ed economica nel nostro paese, poiché quand’anche si volesse credere che per questo la Corte d’Appello, nel formulare il responso di che trattasi abbia omesso l’esame di fatto rilevante anche a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sub specie dei fatti secondari idonei a dimostrarne la sussistenza, nondimeno andrebbe ricordato, come da ultimo ribadito dalle SS.UU. che il livello di integrazione raggiunto in Italia, ove non evidenzi, come qui, “decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale”, isolatamente ed astrattamente considerato, non è bastevole ai fini della concessione della misura atipica (Cass., Sez. U, 13/11/2019, n. 29459).

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472