LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2885-2021 proposto da:
V.F.;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO ***** domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE per i MINORENNI di TORINO, depositata il 13/2/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI MARCO.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 2. A seguito di ricorso inteso ad impugnare avanti a questa Corte l’epigrafata ordinanza con la quale il Tribunale per i Minorenni di Torino ha respinto il ricorso degli odierni ricorrenti a mente del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 31, il procedimento è stato iscritto a ruolo su istanza del controricorrente Ministero.
3. Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, non essendone stato effettuato il deposito ed essendone avvenuta l’iscrizione a ruolo, come detto, solo a seguito del controricorso dell’amministrazione resistente.
4. Le spese si liquidano di conseguenza. Doppio contributo ove dovuto.
PQM
Dichiara il ricorso improcedibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della VI-I sezione civile, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021