Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33343 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5009-2021 proposto da:

A.B.;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO ***** domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di PALERMO, depositata il 27/2/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI MARCO.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 2. A seguito di ricorso inteso ad impugnare avanti a questa Corte l’epigrafata ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Palermo ha respinto il ricorso dell’odierno ricorrente avverso il provvedimento di espulsione adottato nei suoi confronti dalla Prefettura di Palermo, il procedimento è stato iscritto a ruolo su istanza del controricorrente Ministero.

3. Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, non essendone stato effettuato il deposito ed essendone avvenuta l’iscrizione a ruolo, come detto, solo a seguito del controricorso dell’amministrazione resistente.

4. Le spese si liquidano di conseguenza. Doppio contributo ove dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso improcedibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della VI-I sezione civile, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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