Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33344 del 11/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6563-2021 proposto da:

H.S.;

– ricorrente –

Contro

MINISTERO DELL’INTERNO ***** domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato il 16/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI MARCO.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 2. A seguito di ricorso inteso ad impugnare avanti a questa Corte l’epigrafato decreto con la quale il quale il Tribunale di Trieste ha respinto il ricorso dell’odierno ricorrente a mente del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 3, comma 3-quater, il procedimento è stato iscritto a ruolo su istanza del controricorrente Ministero.

3. Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, non essendone stato effettuato il deposito ed essendone avvenuta l’iscrizione a ruolo, come detto, solo a seguito del controricorso dell’amministrazione resistente.

4. Le spese si liquidano di conseguenza. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso improcedibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della VI-I sezione civile, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472