Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33347 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9613-2020 proposto da:

MONDOL MD RATON, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANBATTISTA SCORDAMAGLIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 10;

– resistente –

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CATANZARO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1691/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 04/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, pubblicata il 4 settembre 2019, con cui è stato accolto il gravame proposto da, Ministero dell’interno nei confronti dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del Tribunale di Catanzaro. La nominata Corte ha negato che al ricorrente, Mondol Md Raton, potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed ha altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione del richiedente si fonda su due motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo è denunciata l’omessa valutazione di un fatto controverso, l’omessa valutazione comparativa della vita privata e familiare e dell’integrazione lavorativa e sociale del ricorrente e l’omessa valutazione del caso concreto. Deduce il ricorrente che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il ricorrente avrebbe omesso di valutare le ingiuste persecuzioni e le violente richieste di estorsione che il padre del richiedente aveva subito per aver rifiutato di vendere il proprio negozio al fratello del capovillaggio, aderente al partito di governo, e l’assenza di tutela e protezione da parte delle forze dell’ordine, che avevano consentito che le vessazioni proseguissero, culminando, poi, nel rapimento e nell’uccisione del padre, oltre che nell’assalto al punto di vendita.

Col secondo mezzo è denunciata la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, commi 1 e 1.1, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e degli artt. 3 e 8 CEDU. Deduce l’istante che il giudice distrettuale avrebbe dichiarato l’insussistenza delle condizioni per l’accesso alla protezione umanitaria basandosi esclusivamente sulla generale condizione del paese di provenienza dello stesso, e non già sullo specifico rischio di tale soggetto di subire, nel paese di origine, una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili. Osserva il ricorrente che la Corte di merito, nell’emettere il provvedimento, aveva mancato di valutare un aspetto fondamentale della propria vicenda: e cioè che egli era fuggito dal Bangladesh per tutelare la propria incolumità e sottrarsi alle richieste di estorsione di cui era stato vittima. Richiama, infine, il contenuto dei report, citati nella comparsa conclusionale di appello, in cui si sarebbe dato ampio risalto alla prolungata instabilità politica del Bangladesh e agli abusi cui sarebbe soggetta la popolazione del paese.

2. – La Corte di appello ha osservato non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, dal momento che non emergevano dagli atti, e non erano stati nemmeno oggetto di specifica allegazione, elementi sulla cui base poter presumere che il ricorrente versasse in una condizione soggettiva tale da implicare che lo stesso, una volta rientrato in Bangladesh, si sarebbe trovato inevitabilmente in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a determinare concretamente la significativa compromissione dei suoi diritti fondamentali, ovvero il rischio di non poter soddisfare le esigenze ineludibili della vita, quali quelli connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento dei livelli minimi di un’esistenza dignitosa. Ha evidenziato ancora il giudice di appello che la non credibilità del racconto non poteva non avere incidenza sull’esito della domanda volta al riconoscimento della protezione umanitaria e che, ai fini dell’invocata tutela, non potevano rilevare circostanze riferite al contesto generale del paese di provenienza.

Ciò detto, i motivi invocati appaiono inammissibili in quanto non colgono, nei suoi completi risvolti, il decisum impugnato.

Anzitutto l’istante non ha censurato in modo appropriato l’affermazione della Corte di appello per cui la domanda di protezione umanitaria mancava di pertinenti allegazioni quanto alla condizione di vulnerabilità del richiedente. Come è noto, la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 28 settembre 2015, n. 19197; in senso conforme: Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336; Cass. 31 gennaio 2019, n. 3016).

In secondo luogo, non è stata fatta oggetto di specifica impugnativa l’affermazione della Corte di appello per cui il racconto del richiedente risultava essere non credibile. Questa Corte ha precisato che in tema di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell’onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma (Cass. 29 gennaio 2019, n. 2458; Cass. 10 luglio 2014, n. 15782, e in precedenza Cass. 18 febbraio 2011, n. 4138, per la quale ove il richiedente non abbia fornito prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova devono essere ritenuti comunque veritieri se ricorrano le richiamate condizioni). Nella fattispecie, la narrazione è stata reputata non attendibile e, come si è detto, il punto non è stato specificamente censurato.

Da ultimo, il ricorso non coglie l’affermazione del giudice distrettuale secondo cui le deduzioni incentrate sulla forte instabilità politica del paese di origine riguarda contesti generali e fenomeni ad ampio raggio ai quali sono completamente estranee le ragioni che il richiedente ha addotto nel riferire il motivo che l’aveva spinto a lasciare il paese. E del resto, la situazione di vulnerabilità posta a fondamento della domanda di protezione umanitaria deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, quanto piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459 e Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, in motivazione; Cass. 2 aprile 2019, n. 9304).

3. – Nulla è da statuire in punto di spese processuali.

PQM

La Corte:

dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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