Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33350 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10804-2020 proposto da:

S.C.S., V.C., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MICHELE PAROLA;

– ricorrenti –

contro

UNICREDIT SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSIMO NESPOLI, MARIACHIARA CAMOSCI, FEDERICO CAMOZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1632/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata l’08/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.

FATTI DI CAUSA

1. – Con citazione notificata l’11 febbraio 2013 D.D.G., S.C.S. e V.C. hanno convenuto in giudizio Unicredit s.p.a. con riferimento ad alcune negoziazioni di prodotti finanziari intervenute tra il dicembre 1999 l’ottobre 2000. Hanno domandato: dichiararsi la nullità, l’annullabilità e l’invalidità degli ordini di acquisto dei fondi comuni in cui essi istanti avevano investito la somma complessiva di lire 155.000.000; in via subordinata, risolversi i predetti ordini per inadempimento; condannarsi la banca alla restituzione, in favore di S. e V., della somma di Euro 80.050,80, oltre interessi; condannarsi la stessa banca al risarcimento del danno patrimoniale e di quello morale.

Nella resistenza di Unicredit il Tribunale di Cuneo ha rigettato le domande attrici.

2. – L’appello proposto dagli attori, soccombente in primo grado, è stato poi respinto con sentenza della Corte di appello di Torino dell’8 ottobre 2019.

3. – I nominati D.D., S. e V. hanno impugnato per cassazione detta pronuncia con un ricorso articolato in due motivi. Unicredit ha notificato controricorso e ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 99,112 e 345 c.p.c., oltre che degli artt. 2907,1453 e 1458 c.c. e dei principi generali che disciplinano l’individuazione della domanda. Gli istanti lamentano, in sintesi, che la Corte di merito abbia inteso la domanda risolutoria come riferita ai singoli ordini di investimento, laddove la domanda stessa avrebbe dovuto essere interpretata come diretta all’ottenimento di una pronuncia che aveva ad oggetto pure il contratto quadro. Viene invocato il principio per cui il giudice del merito, nell’indagine diretta l’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, così come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte.

Il motivo non è fondato.

La Corte di appello ha escluso che la domanda attrice potesse ritenersi diretta alla risoluzione del contratto quadro osservando: che la detta domanda era stata riferita a “tutti i negozi di sottoscrizione ed acquisto di fondi tra i signori S. – C. – D.D. e la ING Sviluppo Investimenti SIM”; che nella premessa dell’atto di citazione era stato menzionato il contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari, onde gli attori dovevano aver ben presente che gli ordini di acquisto erano stati preceduti dalla sottoscrizione di tale contratto, di cui conoscevano anche l’esatta denominazione; che, quindi, gli attori, proponendo una domanda avente ad oggetto i richiamati negozi di investimento, non avevano inteso domandare la risoluzione del contratto quadro, “posto che in tal caso avrebbero usato anche a proposito della domanda risolutoria la denominazione già contenuta nella premessa dell’atto di citazione”; che, del resto, nell’atto di appello la domanda di risoluzione era stata proposta anche relativamente al contratto quadro, e questo chiariva quale fosse l’effettivo oggetto della domanda di risoluzione articolata in primo grado; che a conferma dell’infondatezza delle deduzioni degli appellanti, andava rilevato che il contratto quadro era stato concluso con una società diversa da ING Sviluppo Investimenti SIM, cui era subentrata Unicredit.

E’ incontestabile che il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non sia tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti, ma debba aver riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio (per tutte: Cass. 14 marzo 2019, n. 7322; Cass. 7 gennaio 2016, n. 118). Nella fattispecie, però, la Corte di appello ha ben spiegato le ragioni per le quali doveva escludersi la riferibilità della domanda di risoluzione al contatto quadro e il motivo di ricorso si mostra incapace di aggredire con efficacia la decisione impugnata con riguardo a tale profilo.

Gli istanti conferiscono rilievo al fatto che “da domanda di risoluzione, ancorché formalmente indirizzata ai singoli investimenti, in realtà si poggiava sul mancato rispetto degli obblighi nascenti dal contratto quadro” (pag. 5 del ricorso). La circostanza non appare tuttavia, in sé concludente: le violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro danno certamente vita a responsabilità contrattuale (Cass. Sez. U. 19 dicembre 2007, n. 26724; Cass. Sez. U. 19 dicembre 2007, n. 26725), ma ciò non implica che l’attore, facendole valere, domandi la risoluzione di tale contratto, piuttosto che dei negozi aventi ad oggetto le singole operazioni di investimento; e nel caso in esame gli odierni ricorrenti intesero proprio ottenere la risoluzione di tali negozi (risoluzione – merita aggiungere – che la giurisprudenza di questa Corte pacificamente ammette: cfr. ad es. Cass. 27 aprile 2016, n. 8394, secondo cui le operazioni di investimento in valori mobiliari, che hanno natura di contratti autonomi esecutivi del contratto quadro originariamente stipulato dall’investitore con l’intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, ricorrendone i presupposti, indipendentemente dalla risoluzione di quest’ultimo).

Il motivo di ricorso non coglie, poi, un argomento, in realtà decisivo, speso dalla Corte di appello per escludere la proposizione di una risoluzione del contratto quadro: quello per cui la convenuta Unicredit non era l’avente causa della società che aveva concluso detto negozio (e cioè ING Bank I.V.). Da tale dato discende una precisa conseguenza: e cioè che gli investitori ebbero a precludersi l’accesso alla pronuncia di risoluzione, mancando di evocare in giudizio l’unico soggetto legittimato a contraddire sulla domanda diretta a conseguire tale risultato.

2. – Il secondo mezzo oppone la violazione e la falsa applicazione degli artt. 99 e 342 c.p.c., nonché dell’art. 185 c.p. e dei principi generali che disciplinano l’onere di allegazione. Lamentano i ricorrenti che il giudice di primo grado non aveva mai esplicitamente preso in esame i fatti relativi alle firme falsificate, alle sostituzioni di persona dei promotori e all’assenza o incompletezza delle informazioni fornite; deducono altresì che nemmeno la Corte territoriale aveva verificato se l’onere di allegazione fosse stato effettivamente assolto.

Il motivo è inammissibile.

Il giudice distrettuale ha escluso l’ammissibilità del motivo di impugnazione vertente sul rigetto della domanda di risarcimento del danno morale osservando come i ricorrenti avessero mancato di impugnare una delle rationes decidendi poste dal Tribunale a fondamento della propria statuizione: quella vertente su di un difetto di allegazione.

I ricorrenti contestano detta proposizione assumendo, in contrario, che il Tribunale di Cuneo non avrebbe “mai esplicitamente analizzato i fatti relativi alle firme falsificate, alle sostituzione di persona tra i due promotori e alle mancate/incomplete informazioni date agli attuali ricorrenti”, per modo che non sarebbe “dato sapere se per il Tribunale vi fosse effettivamente tale difetto di allegazione”.

Una tale articolazione del motivo denuncia, tuttavia, un chiaro difetto di autosufficienza: era infatti il ricorrente a dover fornire precise indicazioni al riguardo (e non generici cenni, quali quelli contenuti a pag. 8 del ricorso, a prove che sarebbero state esperite nel corso del giudizio di primo grado): si imponeva, cioè, che gli istanti individuassero le allegazioni che assumevano rilievo ai presenti fini, ne riproducessero il contenuto e precisassero da ultimo la localizzazione, all’interno dei fascicoli di causa, degli atti che le contenevano. Ciò in ossequio del principio per cui la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” (Cass. Sez. U. 25 luglio 2019, n. 20181): infatti, la prospettazione di tali errori, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, non esclude che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l’ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (così Cass. 13 marzo 2018, n. 6014: cfr. pure: Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 8 giugno 2016, n. 11738; Cass. 30 settembre 2015, n. 19410).

3. – In conclusione, il ricorso è respinto.

4. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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