Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33352 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8836-2020 proposto da:

C.O., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCA BALLARINI, SERGIO BALLARINI;

– ricorrente –

contro

C.F., C.A.D., M.S., D.B.E., R.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 320/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA FIECCONI.

RILEVATO

che:

1. Con atto notificato il 27/2/2020 e il 2/3/2020, C.O. propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, illustrato da memoria, avverso la sentenza n. 320/2020 della Corte d’Appello di Venezia, notificata il 3/2/2020. C.F., C.A.D., M.S., D.B.E. e R.T., intimati, non hanno svolto difese in questa sede.

2. Per quanto ancora rileva, C.O. aveva proposto appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Verona deducendo che il giudice di prime cure, nel dichiarare estinto, per rinuncia agli atti, il rapporto processuale tra l’attrice C.F. (creditrice e attrice in revocatoria ex art. 2901 c.c.) e i convenuti C.A.D., M.S., D.B.E. e R.T. (terzi acquirenti dell’immobile), avrebbe errato nel non dichiarare l’estinzione anche del rapporto con il medesimo appellante C. (alienante dell’immobile), essendo il venditore e litisconsorte processuale nell’azione pauliana esercitata dall’attrice.

3. Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte d’Appello di Venezia ha rigettato il gravame rilevando che il Tribunale, nel dichiarare estinto il giudizio nei confronti dei soli acquirenti, litisconsorti necessari rispetto alla domanda di revocatoria, aveva ordinato la prosecuzione della causa residua (poi sospesa ex art. 75 c.p.c.) in quanto l’attrice aveva proposto, oltre la domanda ex art. 2901 c.c., ulteriori domande (risarcitoria e restitutoria) nei confronti del solo convenuto C. e che nulla ostava al giudice di prime cure di “riconoscere la sopravvenuta carenza dei litisconsorti necessari rispetto alla domanda revocatoria e di tenerne conto in sede di decisione della stessa domanda e di statuizione sulle spese di lite una volta riassunta la vertenza”.

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo e unico motivo di ricorso si denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 102-306 c.p.c., e dell’art. 2901 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” per avere la Corte d’Appello di Venezia confermato l’ordinanza di estinzione parziale del processo nei soli confronti dei terzi acquirenti e non anche del debitore alienante. Di contro, il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto della rinuncia agli atti dell’attrice nei confronti degli acquirenti e, poi, dichiarare l’estinzione dell’intero processo estendendola a tutte le parti in lite, posto che, nel caso di specie, si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale tra il creditore attore in revocatoria, il debitore alienante e i terzi acquirenti.

5. Il motivo è fondato.

6. La Corte d’Appello ha rilevato che il giudice di prime cure aveva dichiarato estinto il rapporto processuale tra l’attrice in revocatoria e i convenuti terzi acquirenti, nonché disposto la prosecuzione del giudizio nei soli confronti di C.O. e, quindi, sulla base dell’art. 75 c.p.p., ha disposto la sospensione del procedimento.

7. Tuttavia, ha ritenuto che le spese di lite riguardanti la posizione del ricorrente dovessero essere liquidate nella successiva fase, una volta riassunto il giudizio dopo la definizione di quello penale, e che in quel contesto si sarebbe potuto tenere conto della “sopravvenuta carenza dei litisconsorti necessari” rispetto alla domanda revocatoria.

8. Per giurisprudenza consolidata l’azione revocatoria comporta un litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. e, pertanto, anche nei confronti del ricorrente il procedimento si sarebbe dovuto estinguere, occorrendo regolarne le spese.

9. Conseguentemente la Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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