Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33353 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17424-2020 proposto da:

A.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO, 13, presso lo studio dell’avvocato DANIELE BERARDI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, *****, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 117, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO MORO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELA RAIMONDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19736/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 15/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA FIECCONI.

RILEVATO

che:

1. Con atto notificato via pec il 18/6/2020, A.V. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza n. 19736/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 15/10/2019 e non notificata. Roma Capitale ha presentato controricorso. Il Fallimento della ***** s.r.l., intimato, non ha svolto difese in questa sede.

2. A.V. conveniva Roma Capitale per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorsole in data ***** quando, per agevolare la discesa della madre dalla vettura, cadeva rovinosamente a terra, a causa della presenza di una buca posta sul marciapiede piena d’acqua, celata e non prevedibile, in assenza di sufficiente illuminazione pubblica. Si costituiva il Comune convenuto spiegando domanda di manleva nei confronti della ***** s.r.l. in forza del contratto di appalto stipulato inter partes. Il Giudice di Pace, all’esito dell’istruttoria, rigettava la domanda compensando le spese di lite.

3. Avverso la pronuncia di primo grado, la sig.ra A. ha interposto appello principale e l’ente comunale appello incidentale. Il Tribunale ha rigettato il gravame della danneggiata ritenendo non provato il nesso causale tra la res in custodia e i danni subiti; invece, ha accolto l’appello di Roma Capitale quanto all’erronea compensazione delle spese di lite disposta in prime cure e, per l’effetto, ha condannato l’attrice al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in suo favore.

4. I difensori delle parti, nelle more del giudizio, hanno depositato memoria congiunta in cui dichiarano di avere rinunciato al ricorso e al controricorso.

CONSIDERATO

che:

5. Rilevato preliminarmente che la ricorrente e il resistente hanno fatto pervenire presso la cancelleria di questo ufficio atto di rinuncia al ricorso e al controricorso con cui dichiarano che non hanno più interesse alla prosecuzione del giudizio, in quanto nelle more è stato raggiunto un accordo, formulando ai sensi dell’art. 390, la volontà di volere rinunciare al ricorso per cassazione con compensazione totale delle spese.

P.Q.M.

La Corte, preso atto della rinuncia delle parti, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio;

nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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