Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3336 del 10/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7688/2019 proposto da:

A.C., elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato Antonio Filardi, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonella Zotti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, domiciliato ex lege in Roma presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3931/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2020 dal cons. Dott. MARULLI MARCO.

FATTI DI CAUSA

1. A.C., cittadino *****, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Napoli, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ne ha respinto il gravame avverso il mancato riconoscimento in primo grado della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria e, sul preliminare rilievo inteso a promuovere l’incidente di costituzionalità circa la prescrizione recata dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita a pena di inammissibilità in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, ne chiede la cassazione in ragione dell’omesso esame circa un fatto decisivo consistente nella mancata valutazione dell’integrazione sociale raggiunta dal richiedente nel nostro paese, nella mancata valutazione della situazione interna del paese di provenienza, nel mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi e nel mancato apprezzamento delle condizioni giustificative nella specie del riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c).

Al proposto ricorso resiste l’amministrazione intimata con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. La sollevata questione di legittimità costituzionale, già scrutinata da questa Corte anche con riferimento ad una fattispecie analoga (Cass., Sez. I, 22/01/2020, n. 10626), prim’ancora che non prospettabile in guisa di motivo di ricorso (Cass., Sez. I, 9/07/2020, n. 14666) e manifestamente non fondata (Cass., Sez. I, 5/07/2018, n. 17717), è irrilevante posto che la norma asseritamente viziata non si applica al procedimento de quo, disciplinato non già dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis ma dall’abrogato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 che non contemplava la formalità imputata di illegittimità dal ricorrente.

3. Quanto alle restanti censure, esse sono inammissibili.

In linea generale, costituendo esse la mera espressione di un dissenso motivazionale ed essendo unicamente finalizzate a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio e una revisione dello sfavorevole apprezzamento di esso operatone dal decidente di merito.

Più in dettaglio, poichè il motivo mette capo ad una mescolanza di doglianze, affastellando in una indistinta illustrazione mezzi di impugnazione del tutto eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, ed in tal modo esponendosi al rilievo della sua inammissibilità, stante l’impossibilità di isolare in un coacervo espositivo privo di perspicuità le singole questioni oggetto di denuncia ed, insieme l’improprietà del compito che così si vorrebbe demandare al giudice di legittimità, chiamato a dare previarnente forma e contenuto alle lagnanze del ricorrente prima di decidere su di esse (Cass., Sez. I, 23/10/2018, n. 26874); ancora, perchè fatto nell’accezione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 è notoriamente il fatto principale o secondario storicamente costitutivo, modificativo o estintivo del diritto esercitato, di modo che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054); non ultimo, perchè la prospettazione dell’errore di diritto postula, in conformità allo statuto di censurabilità di esso in questa sede, la deduzione di specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass., Sez. I, 29/11/2016, n. 24298).

Poichè nessuna di queste condizioni è ravvisabile nel ricorso in disamina, ne discende de plano la sua inammissibilità.

4. Spese alla soccombenza e doppio contributo.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 27 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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