LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11435/2018 proposto da:
M.R.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TINTORETTO 88, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MIANI, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CONTE, LEONARDO RUSSI;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO GIRI 3, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI DESIDERI, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIANO ROMANO;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 664/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 07/03/2018 R.G.N. 24343/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO
Che:
1. con decreto 7 marzo 2018, il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della sua opposizione ai sensi della L. Fall., art. 98, ammetteva M.R.M.A. (che aveva insinuato complessivamente un credito di Euro 431.348,65) allo stato passivo del Fallimento ***** s.p.a., cui era già stato ammesso in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis c.c., n. 1, per il complessivo credito di Euro 139.025,14 a titolo di voci retributive varie, anche per la rivalutazione e gli interessi dovuti per legge e l’ulteriore credito per T.f.r. di Euro 9.893,46, con smobilitazione in favore di Previndai, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2. ritenuta assorbita la richiesta di ammissione in via di prededuzione del credito ammesso in via (concorsuale) privilegiata per avvenuta integrale soddisfazione, con il primo piano di ripartizione parziale, anche dei creditori privilegiati, il Tribunale negava l’ammissione degli ulteriori crediti relativi a: premi (Euro 74.666,67), siccome facoltativi né essendosene verificate le condizioni di erogazione; trattamento, successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro dopo la dichiarazione di fallimento, aggiuntivo al preavviso di licenziamento ex art. 8 della lettera di assunzione (Euro 168.000,00), per essersi il curatore sciolto dal rapporto di lavoro, dopo la sua fase di sospensione, ai sensi della L. Fall., art. 72; incidenza (pari a Euro 5.530,85) dei premi (come detto, non riconosciuti) sul T.f.r., ammesso per l’importo suindicato, relativo ad importi maturati dopo il fallimento (Euro 8.609,95) e prima di esso, ma dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo (Euro 1.283,51);
3. con atto notificato il 6 aprile 2018, il lavoratore ricorreva per cassazione avverso la predetta sentenza con dieci motivi, cui la curatela fallimentare resisteva con controricorso;
4. Il P.G. rassegnava conclusioni scritte, a norma del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, inserito da L. Conv. n. 176 del 2020;
5. entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
1. il ricorrente deduce falsa applicazione della L. Fall., art. 72 e mancata applicazione della L. Fall., art. 104, per la prosecuzione (e non già la sospensione) del proprio rapporto (anche) di lavoro, attesa l’autorizzazione dell’esercizio provvisorio dell’impresa con la sentenza dichiarativa di fallimento e l’opponibilità anche alla curatela fallimentare dell’indennità aggiuntiva prevista dall’art. 8 del contratto di assunzione, pertanto da ammettere in prededuzione (primo motivo);
2. esso è infondato;
3. in punto di diritto, è noto che, in caso di fallimento del datore di lavoro, ove non vi sia esercizio provvisorio di impresa, il rapporto di lavoro entri in una fase di sospensione, con conseguente venir meno dell’obbligo di corresponsione della retribuzione in difetto dell’esecuzione della prestazione lavorativa, sino a quando il curatore non decida la prosecuzione o lo scioglimento del rapporto L. Fall., ex art. 72, ratione temporis applicabile, nell’esercizio di una facoltà comunque sottoposta al rispetto delle norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi (Cass. 11 gennaio 2018, n. 522; Cass. 28 maggio 2019, n. 14503); e che invece, nell’ipotesi in cui sia disposto l’esercizio provvisorio di impresa, la regola valida per tutti i rapporti pendenti, e tra essi di lavoro, è di prosecuzione automatica, salva la facoltà del curatore di scioglierli o sospenderli (L. Fall., art. 104, comma 7), comportante la soddisfazione, in via di prededuzione ai sensi della L. Fall., art. 111, comma 1, n. 1, dei crediti sorti in tale periodo (L. Fall., art. 104, comma 8);
3.1. nel caso di specie, il Tribunale ha dato atto dell’autorizzazione dell’esercizio provvisorio (al primo capoverso di p.g 2 del decreto), ma pure della previa sospensione del rapporto lavorativo e quindi, “a seguito delle verifiche effettuate dalla curatela”, del suo scioglimento “con lettera dell’11 febbraio 2015” (al secondo capoverso di pg. 5 del decreto): così avvalendosi della facoltà prevista dalla L. Fall., art. 104, comma 7, u.p., senza subentrare pertanto nel rapporto e quindi neppure nella clausola sub 8 del contratto tra le parti, di assunzione dell’obbligo di corresponsione dell’indennità aggiuntiva in essa prevista, in favore del lavoratore, in caso di recesso “per una ragione diversa dalla giusta causa ex art. 2119 c.c.”: tale non essendo la ragione del recesso, per le ragioni che si illustreranno nello scrutinio in particolare del sesto motivo;
4. il ricorrente deduce poi omessa considerazione di sussistenza dell’esercizio provvisorio dell’impresa al momento del licenziamento, risultante dalle documentate circostanze della sua autorizzazione con la sentenza dichiarativa di fallimento, della lettera di recesso del curatore dell’11 febbraio 2015, del contratto di affitto d’azienda del 30 luglio 2015 (secondo motivo);
5. esso è infondato, avendo il Tribunale, come detto, esaminato le circostanze allegate ed in particolare l’autorizzazione dell’esercizio provvisorio, che ha ben valutato nei suoi riflessi sulla determinazione del curatore ad esso conseguente, sopra illustrati;
6. il ricorrente deduce inoltre nullità del decreto per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per motivazione apparente in ordine alla non operatività dell’indennità aggiuntiva, prevista dall’art. 8 del contratto di assunzione per una causa diversa da quella ai sensi dell’art. 2119 c.c., nel caso di specie, in quanto assolutamente perplessa (terzo motivo); nullità del decreto per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per contraddittorietà della motivazione, qualora la non operatività dell’indennità aggiuntiva prevista dall’art. 8 del contratto di assunzione sia stata dal Tribunale ricondotta all’esclusione della giusta causa nel recesso del curatore (quarto motivo); violazione dell’art. 2119 c.c., se il recesso dovesse essere interpretato come giusta causa (quinto motivo); nullità del decreto per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per contraddittorietà della motivazione, avendo il Tribunale riconosciuto l’indennità di preavviso, così escludendo la giusta causa (sesto motivo); violazione dell’art. 2119 c.c., per erronea identificazione della giusta causa con la giustificatezza del recesso nel rapporto dirigenziale, come quello di specie (settimo motivo); violazione dell’art. 1362 c.c., per il chiaro significato attribuito dalle parti al riconoscimento dell’indennità aggiuntiva prevista dall’art. 8 del contratto di assunzione ad ogni ipotesi diversa dalla giusta causa (ottavo motivo);
7. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;
8. il Tribunale, con argomentazione congrua (e pertanto con una motivazione non apparente, né assolutamente perplessa, tanto meno irrimediabilmente contraddittoria, così da escludere la nullità della sentenza), ha ben spiegato il significato della clausola sub 8 del contratto tra le parti, negando che la lettera di recesso del curatore 11 febbraio 2015 integrasse “un ingiustificato provvedimento risolutorio”, tale da comportare la maturazione del diritto del lavoratore all’indennità aggiuntiva stabilita dalla clausola (al secondo e terzo capoverso di pg. 5 del decreto): con interpretazione neppure censurata dal ricorrente in modo appropriato, in assenza di una specificazione delle ragioni né del modo in cui si sarebbe realizzata l’asserita violazione dei canoni ermeneutici, avendo egli genericamente denunciato (con l’ottavo motivo) il solo art. 1362 c.c. (Cass. 14 giugno 2006, n. 13717; Cass. 21 giugno 2017, n. 15350), opponendo una mera contestazione del risultato in sé (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891) all’interpretazione del Tribunale (Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197), pertanto insindacabile in sede di legittimità (Cass. 10 maggio 2018, n. 11254);
8.1. nel caso di specie, il Tribunale ha pertanto letto la comunicazione di recesso del curatore al dirigente, tale essendo il ricorrente, di “assoluta impossibilità di svolgimento delle sue prestazioni lavorative… previste nel contratto di lavoro sottoscritto il 5 dicembre 2012”, in particolare di “predisposizione e… attuazione del piano finalizzata al rilancio della società… di cui al punto 3 della premessa a detto contratto” (trascritta in nota a pg. 4 del ricorso), “essendo… istituzionalmente venuta meno, colla dichiarazione di fallimento… anche l’esigenza dello stesso rilancio aziendale – che la dichiarazione stessa ha negato fosse in essere al 5 dicembre 2014” (così nella trascrizione a pgg. 26 e 27 del ricorso), in stretto e coerente collegamento con la suddetta clausola (trascritta in nota a pg. 3 del ricorso), nella parte di riconoscimento, in favore del dirigente, in caso di recesso di ***** “per una ragione diversa dalla giusta causa ex art. 2119 c.c.”, del trattamento in parola aggiuntivo “a quanto previsto a titolo di indennità di preavviso dalla legge e dal CCNL… sostitutivo di quanto previsto dal CCNL per indennità supplementare”;
8.2. in esito alla suddetta lettura interpretativa, il Tribunale ha così escluso, giova ribadire, che la lettera di recesso del curatore integrasse “un ingiustificato provvedimento risolutorio”, trattandosi di una “risoluzione diversa da quella giusta causa, di cui all’art. 2119 c.c.”, non ricorrente “certamente nel caso in esame” (così sempre al secondo e terzo capoverso di pg. 5 del decreto): chiarito che il riferimento, soltanto nominale all’art. 2119 c.c., deve essere piuttosto inteso, anche per l’immediato collegamento con la natura sostitutiva del trattamento aggiuntivo dell’indennità supplementare, come giustificatezza del licenziamento, posto che la giusta causa, che esonera il datore di lavoro dall’obbligo di concedere il preavviso o di pagare l’indennità sostitutiva, nel caso di specie invece riconosciuta, si distingue dalla giustificatezza, che esonera il datore di lavoro soltanto dall’obbligo di pagare l’indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva (Cass. 1 giugno 2005, n. 11691; Cass. 10 aprile 2012, n. 5671);
8.3. ed essa è da correlare alla presenza di valide ragioni di cessazione del rapporto lavorativo, come tali apprezzabili sotto il profilo della correttezza e della buona fede, sicché non giustificato è il licenziamento per ragioni meramente pretestuose, al limite della discriminazione, ovvero anche del tutto irrispettoso delle regole procedimentali che assicurano la correttezza dell’esercizio del diritto: con la conseguenza che possono ricorrere le condizioni per non corrispondere l’indennità supplementare, in presenza di giustificatezza del licenziamento e non sussistere quelle per negare l’indennità sostitutiva di preavviso in assenza della giusta causa (Cass. 1 giugno 2005, n. 11691): come appunto nel caso di specie, per l’addebitabilità del fatto alla società datrice fallita per una ragione apprezzabile sotto il profilo della correttezza e della buona fede, quale l’esercizio della facoltà di sospensione e di successivo scioglimento, motivato come detto, in pendenza di esercizio provvisorio (L. Fall., art. 104, comma 7);
9. il ricorrente deduce poi violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 104, comma 8, art. 111, ed erronea applicazione dell’art. 2751 bis c.c., n. 1, per erronea ammissione delle quote di T.f.r. maturate dopo il fallimento e prima di esso, ma dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo, solo in via privilegiata e non anche in prededuzione (nono motivo);
7. esso è parzialmente fondato;
8. in via di premessa, deve essere negata la rilevata carenza d’interesse del lavoratore, per il pagamento integrale con il primo progetto di ripartizione parziale dei crediti ammessi in prededuzione e in via privilegiata (così al sesto capoverso di pg. 4 del decreto), in quanto relativa ai crediti già ammessi e non a quelli oggetto di contestazione;
8.1. quanto al merito, è nota la maturazione progressiva, in ragione dell’accantonamento annuale, del credito da T.f.r. del lavoratore, tuttavia esigibile solo al momento di cessazione definitiva del rapporto di lavoro (Cass. 19 luglio 2018, n. 19277; Cass. 23 febbraio 2021, n. 4897) e pertanto solo al suo verificarsi suscettibile di ammissione al concorso (Cass. 27 febbraio 2020, n. 5376): sicché, è riconoscibile il suo credito di Euro 8.609,95, per importi di T.f.r. maturati dopo la dichiarazione di fallimento in prededuzione, derivando una tale qualificazione da specifica disposizione di legge (L. Fall., art. 111, comma 2), quale la L. Fall., art. 104, comma 8, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis c.c., n. 1; esse ben possono tra loro concorrere, consistendo: la prededuzione nell’attribuzione di una precedenza processuale del credito, per la sua collocazione extra-concorsuale di natura temporale o funzionale; il privilegio, in una qualità del credito, in ragione della sua causa, a norma dell’art. 2745 c.c. (Cass. 11 giugno 2019, n. 15724; Cass. 11 agosto 2021, n. 22670);
8.2. la collocazione in prededuzione non compete invece al credito, pure in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis c.c., n. 1, di Euro 1.283,51, per importi di T.f.r. maturati tra la data di presentazione della domanda di concordato a norma della L. Fall., art. 161, comma 6 e di dichiarazione di fallimento, in quanto né qualificato da una specifica disposizione di legge, né sorto in occasione o in funzione di una procedura concorsuale (L. Fall., art. 111, comma 2), in assenza di un’ammissione a tale procedura: essendo necessaria l’effettiva apertura di una procedura e non la semplice presentazione di una domanda di concordato preventivo (Cass. 15 gennaio 2021, n. 639);
9. il ricorrente deduce infine omessa considerazione di sussistenza dell’esercizio provvisorio dell’impresa al momento del proprio licenziamento, per le ragioni indicate in riferimento al secondo motivo (decimo motivo);
10. esso è infondato, per le ragioni illustrate nello scrutinio dei primi due motivi;
11. pertanto il nono motivo deve essere parzialmente accolto in ragione delle superiori argomentazioni, con rigetto degli altri, il decreto impugnato cassato in relazione al motivo come accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, il credito di Euro 8.609,15 essere ammesso allo stato passivo della procedura fallimentare in via di prededuzione e privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis c.c., n. 1, con smobilitazione in favore di Previndai, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
12. le spese dei giudizi di merito e di legittimità devono, infine, essere compensate integralmente tra le parti, in ragione della loro reciproca soccombenza.
PQM
La Corte accoglie parzialmente il nono motivo e rigetta nel resto il ricorso; cassa il decreto in relazione al motivo come accolto e, decidendo nel merito, ammette M.R.M.A. allo stato passivo del Fallimento ***** s.p.a. in prededuzione con privilegio ai sensi dell’art. 2751 bis c.c., n. 1, per il credito di Euro 8.609,15, a titolo di T.f.r., con smobilitazione in favore di Previndai, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Dichiara le spese dei giudizi di merito e di legittimità interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021
Codice Civile > Articolo 1 - Capacita' giuridica | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1362 - Intenzione dei contraenti | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2119 - Recesso per giusta causa | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2745 - Fondamento del privilegio | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 4 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 132 - Contenuto della sentenza | Codice Procedura Civile