LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3023/2016 proposto da:
A.G., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 3, presso lo studio dell’avvocato OTTONE SALVATI, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti principali –
contro
SARAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, e FRANCESCO GIAMMARIA, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
e contro
A.G., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 3, presso lo studio dell’avvocato OTTONE SALVATI, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti principali – controricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 324/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 07/08/2015 R.G.N. 513/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 7 agosto 2015, la Corte d’Appello di Cagliari ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede del 12 giugno 2013, che aveva rigettato la domanda dei lavoratori in epigrafe volte a far dichiarare la nullità della trasformazione del fondo CPAS, costituito per l’erogazione dell’indennità integrativa del TFR, in fondo di previdenza complementare per l’erogazione di una prestazione complementare del sistema obbligatorio.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che i ricorrenti non avessero diritti quesiti in quanto non erano iscritti al fondo, per essere state bloccate le iscrizioni di coloro che erano assunti (quali i ricorrenti) successivamente alla data prevista con accordi sindacali.
Avverso tale sentenza ricorrono i lavoratori per tre motivi, cui resiste con controricorso la Saras spa, che propone ricorso incidentale condizionato per quattro motivi (cui resistono a loro volta i lavoratori con controricorso); il Fondo è rimasto del tutto intimato.
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione del contratto costitutivo del CPAS e violazione degli artt. 36,37,20,21 e 31 c.c., per avere la sentenza impugnata trascurato che la CPAS è configurabile come associazione non riconosciuta tra i lavoratori, con conseguente necessità di Delibera degli associati per le decisioni inerenti la vita del fondo.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione del contratto costitutivo nonché degli artt. 36,2117,2123 c.c., per non avere la corte territoriale considerato la nullità della Delibera relativa alla mancata iscrizione dei ricorrenti e alla trasformazione del fondo.
Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in riferimento alla domanda di accertamento della illegittimità del recesso della Saras dal fondo.
Occorre preliminarmente rilevare che, con atto del 27 gennaio 2020 il ricorrente M.S. ha rinunciato al ricorso con richiesta di compensazione delle spese e la società ha accettato la rinuncia. Per il detto ricorrente, dunque, va dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Venendo alla posizioni degli altri ricorrenti, i motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono infondati.
La sentenza impugnata ha rilevato che la trasformazione del fondo è stato deciso dalla Saras e dalle oo.ss., sulla base di una loro valutazione, e con garanzia dei diritti quesiti dai lavoratori (cui era riconosciuta la possibilità di riscattare per intero il proprio accantonamento in ogni tempo). Quanto ai ricorrenti, la corte territoriale ha rilevato da un lato che essi non vantavano diritti acquisiti, perché già prima della loro assunzione la Saras aveva deciso di bloccare, d’accordo con le oo.ss., le iscrizioni dei nuovi assunti; dall’altro lato, la Saras con accordo sindacale si era impegnata a versare in favore dei novi assunti a favore di altro fondo le medesime somme accantonate in favore dei “vecchi assunti”, sicché nei confronti dei nuovi assunti era stato concordato a livello sindacale un trattamento non svantaggioso rispetto agli iscritti al fondo.
Nel descritto contesto, ove i ricorrenti non sono iscritti al fondo né hanno diritto di iscriversi, non risulta configurabile alcun interesse giuridicamente tutelabile a partecipare al fondo in discorso e, ancor meno, a far valere eventuali vizi di trasformazione del fondo.
In argomento, va ricordata la natura volontaria e non obbligatoria della costituzione dei fondi di che trattasi e dunque l’insussistenza di obblighi di legge inerenti la detta costituzione.
La soluzione della corte territoriale è dunque corretta, atteso che la fonte normativa del fondo, che è fonte esclusivamente negoziale, non riconosce alcun diritto ai nuovi assunti.
Ne’ i ricorrenti hanno dedotto – debitamente indicando (e riportando nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza) le relative parti rilevanti – che l’atto costitutivo o lo statuto del fondo o altri atti offrano elementi per affermare la partecipazione dei nuovi assunti al fondo o la configurabilità di diritti qualsivoglia in loro favore.
Tanto premesso, la decisione di escludere alcuni lavoratori secondo un criterio oggettivo e non discriminatorio basato sul momento, futuro, di costituzione del rapporto di lavoro non importa alcuna violazione di norme e dunque alcuna nullità della Delibera relativa (mentre restano irrilevanti eventuali vizi di annullabilità di Delibera, comunque mai impugnata da alcuno).
Del tutto legittimamente, dunque, le fonti istitutive della CPAS, ossia la Saras e le oo.ss., hanno concluso accordi ed hanno effettuato modifiche ed integrazioni agli atti costitutivi del fondo, nell’interesse dei lavoratori ed, in particolare, della relativa platea individuata nei detti accordi.
Ne’ assume rilievo la prospettata ricostruzione del fondo come associazione non riconosciuta di cui farebbero parte i lavoratori, in quanto, anche ad ammettere una siffatta ricostruzione ed a non ritenere il fondo quale mero fondo aziendale dedicato, si tratterebbe pur sempre di associazione di cui i ricorrenti non hanno mai fatto parte.
Ne deriva il rigetto del ricorso principale.
Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
per il ricorrente M.S., dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Per gli altri ricorrenti, rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento in favore di SARAS spa delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 7.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021
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