LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9116-2019 proposto da:
R.C.B., rappresentata e difesa dall’avvocato ORNELLA FIORE, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso la sede dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza della CORTE d’APPELLO di TORINO, depositata il 26/7/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie depositate dalla ricorrente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE L’avvocato R.C.B. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un motivo, avverso l’ordinanza, depositata il 26 luglio 2018, del Consigliere delegato dal Presidente della Corte d’Appello di Torino emessa nel procedimento iscritto al n. 693/2018 R.G., con la quale, decidendo sull’opposizione – formulata dalla stessa ricorrente in proprio – avverso il provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato adottato nei confronti di Z.K. (difeso nel procedimento di riconoscimento della protezione internazionale dalla medesima avv. R.C.), la dichiarava inammissibile per carenza di legittimazione.
Ha resistito con controricorso l’intimato Ministero della Giustizia, che ha istato per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di rigetto del ricorso.
La ricorrente ha depositato memorie in prossimità dell’udienza. Con il motivo di ricorso, la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione di norme di diritto circa l’erronea esclusione della propria legittimazione ad agire avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottato nei confronti del soggetto dalla stessa assistito nel procedimento presupposto.
Si sostiene, che in assenza di una specifica indicazione normativa, doveva attribuirsi una titolarità di impugnazione autonoma e parallela, rispetto a quella attribuita alla parte ammessa e revocata, avendo il difensore uno specifico interesse ad impugnare, sia per quanto attiene all’esigenza di evitare che la revoca, correlata, come nella specie alla palese infondatezza nel merito della domanda proposta, possa preludere ad eventuali iniziative disciplinari nei confronti del difensore (nonché al fine di vedere riconosciuta la correttezza del proprio operato nella sede processuale), sia al fine di impedire che la revoca possa dare adito ad azioni di responsabilità dell’assistito.
Il ricorso è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, dovendo la Corte assicurare continuità al principio affermato da Cass. n. 21997/2018 secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l’unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante (in senso conforme si veda anche Cass. n. 7486/2019).
Invero, in materia di gratuito patrocinio, la legittimazione del difensore in proprio è limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi (cfr. Cass. n. 10705/2014; Cass. n. 1539/2015 e Cass. S.U. n. 26907/2016) ma non è configurabile anche con riferimento all’opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio; in tali casi, infatti, detta legittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o che vi è stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato. Tanto si desume, sul piano dell’ermeneutica letterale e sistematica, dal raffronto tra il D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 93 e 99, laddove, nel primo, la legittimazione della presentazione dell’istanza è attribuita all’interessato e al difensore, mentre, nel secondo, essa è conferita al solo interessato e tale differenziazione trova rispondenza anche nel contenuto dello stesso D.P.R., artt. 112 e 113, proprio in materia di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio. Poiché l’opposizione proposta concerneva unicamente il decreto di revoca della pregressa ammissione al gratuito patrocinio (ancorché dal medesimo consegua, come effetto automatico e privo di autonomia decisoria, siccome rinveniente il suo presupposto giustificativo proprio nella sopravvenuta revoca, l’inammissibilità della richiesta di liquidazione del compenso al difensore), appare evidente come non poteva che essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso in opposizione formulato direttamente ed esclusivamente dal difensore, in quanto carente di una propria legittimazione, non controvertendosi della liquidazione dei compensi ad esso spettanti, che avrebbe presupposto la conservazione del provvedimento di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio E’, invero, indiscutibile che, una volta intervenuta la revoca di quest’ultimo provvedimento – che produce, come effetto, quello di ripristinare retroattivamente l’obbligo della parte di sopportare personalmente le spese della sua difesa -, è a quest’ultima soltanto che spetta la legittimazione ad opporsi alla intervenuta revoca, proprio perché esclusiva titolare del diritto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021