Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.33407 del 11/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29680/2015 R.G. proposto da:

C.M., (C.F. *****), Ci.Mi., (C.F. *****) e C.J., (C.F. *****) tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Alfred Mulser, e Luigi Manzi, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo, in Roma via Federico Confalonieri 5.

– ricorrenti –

contro

Fallimento della ***** s.p.a., (C.F. *****), in persona dei curatori pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanna Cipolla, e Elisabetta Rampelli, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima, in Roma via Cicerone 28.

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Bolzano, depositato il giorno 18 novembre 2015, nel procedimento iscritto al n. r.g. 2928/2015.

Sentita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.

RILEVATO

Che:

C.M., Ci.Mi. e C.J. proposero opposizione avverso lo stato passivo del fallimento della ***** s.p.a. (di seguito breviter *****), nel quale era risultata respinta la loro domanda di ammissione dei crediti pretesi – in forza di una scrittura stipulata con la società quando era ancora in bonis – a titolo di compenso pattuito per lavori svolti.

Con decreto depositato il giorno 18 novembre 2015 il Tribunale di Bolzano respinse l’opposizione, osservando che la scrittura prodotta in giudizio era priva di data certa opponibile al Fallimento, non potendosi ricavare con certezza detta data dal fatto che, secondo quanto pure in essa previsto, ***** aveva assunto gli ex dipendenti, posti in mobilità, della fallita ***** e provveduto a versare ai C. (peraltro a titolo diverso da quello indicato nel documento) somme corrispondenti alla metà del risparmio fiscale realizzato attraverso le assunzioni: si trattava, infatti, di operazioni non legate da nesso di causalità necessaria all’atto che, secondo gli opponenti, ne costituiva la fonte, che anzi trovavano logica spiegazione nell’avere la società reperito manodopera ricavandone un vantaggio, e che pertanto non dimostravano che la stessa avesse dato esecuzione alle obbligazioni poste a suo carico nella scrittura. Il tribunale escluse, infine, l’ammissibilità delle prove testimoniali articolate dagli opponenti per dimostrare le predette circostanze, che non erano contestate e dalla cui pacifica collocazione temporale anteriore al fallimento non era possibile ricavare la data certa della scrittura.

Avverso il detto decreto del Tribunale di Bolzano, C.M., Ci.Mi. e C.J. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui risponde con controricorso il fallimento della *****.

La controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., avendo il tribunale erroneamente respinto tutte le loro richieste istruttorie.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente chiarito che in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, mentre è inammissibile la diversa doglianza a tenore della quale egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. S.U. 30/09/2020, n. 20867).

Dunque, inammissibile si mostra il tentativo dei ricorrenti, attraverso il mezzo in esame, di sottoporre ad una rivalutazione il provvedimento del tribunale che ha respinto tutti i mezzi istruttori di cui avevano chiesto l’ammissione, con una motivazione peraltro incensurabile in quanto incentrata sulla sostanziale loro irrilevanza, in quanto i detti mezzi erano riferiti tutti a fatti storici non controversi tra le parti.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 2704 c.c., avendo il giudice di merito respinto l’opposizione allo stato passivo, nonostante dagli atti risultasse la prova della data certa della scrittura prodotta in giudizio.

3. Con il terzo motivo eccepiscono ancora la violazione dell’art. 2704 c.c., avendo il giudice di merito respinto l’opposizione allo stato passivo, nonostante la prova in atti di fatti idonei a dimostrare la certezza della data – anteriore all’apertura del concorso – della scrittura prodotta in giudizio.

3.1. I due motivi, sostanzialmente connessi, meritano esame congiunto e sono entrambi infondati.

Invero, l’accertamento della data di una scrittura privata non autenticata e della sussistenza ed idoneità di fatti diversi da quelli specificamente indicati nell’art. 2704 c.c., ma equipollenti a questi ultimi, in quanto idonei a stabilire in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento, è compito esclusivo del giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivata (tra le tante, Cass. 16/02/2017, n. 4104).

Non può, quindi, trovare ingresso in questa sede il tentativo di rivalutare la rilevanza dei fatti storici allegati dagli opponenti ai fini della dimostrazione della data certa della scrittura (l’assunzione da parte della fallita di ex dipendenti della società di cui erano soci gli odierni ricorrenti, nonché la distribuzione a questi ultimi dei conseguenti risparmi fiscali derivanti dall’operazione), restando insindacabile la valutazione del tribunale, laddove ha ritenuto che quei fatti non fossero sufficienti, per la loro genesi non necessariamente riconducibile all’adempimento delle altre obbligazioni dedotte nella scrittura in discussione, a dimostrare l’anteriorità della stessa rispetto al fallimento della *****.

4. Con il quarto motivo i C. lamentano vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo omesso il tribunale di esaminare ed ammettere le prove testimoniali articolate da essi dedotte richieste istruttorie pure avanzate dagli opponenti.

4.1. Il motivo è inammissibile.

Invero, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. s.u. 7/04/2014, n. 8053).

E allora l’omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto, sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (Cass. 29/10/2018, n. 27415).

4.1. Nella vicenda all’esame, invece, i ricorrenti non individuano quali siano stati i fatti storici, decisivi ai fini dell’accoglimento dell’opposizione, ed oggetto di discussione tra le parti, che il tribunale avrebbe omesso di prendere in esame, limitandosi in sostanza a lamentare l’omessa ammissione delle prove proposte, rilevante come detto soltanto ai fini della nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per omessa motivazione sul punto, che invece – come visto sopra – il provvedimento impugnato ha sicuramente reso.

5. Le spese seguono la soccombenza; sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti dei ricorrenti del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte respinge il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 4.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472