Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33411 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34288-2019 proposto da:

COMET SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE CAPOGRECO;

– ricorrente –

contro

ANAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONZAMBANO, 10, presso lo studio dell’avvocato VALERIA GRAZIOSI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO ARENA;

– controricorrente –

contro

COMERI SPA;

– intimata –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 13/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte d’Appello di Catanzaro con l’ordinanza in epigrafe indicata ha dichiarato l’inammissibilità per tardività del ricorso proposto da CO.ME.T. S.r.l. ex art. 702-bis c.p.c., in opposizione alla stima dell’indennità di occupazione e di esproprio determinata da Co.me.ri. S.p.A., delegata da Anas S.p.A. per l’esercizio dei poteri espropriativi, nell’ambito di un procedimento ablativo di alcuni immobili di proprietà della ricorrente siti nel Comune di ***** e censiti al N.C.T. al foglio *****, p.lla provvisoria ***** (p.lle definitive *****), per la realizzazione di opere di viabilità pubblica.

La società delegata emetteva il decreto di esproprio al prot. n. *****, avente ad oggetto anche i terreni della CO.ME.T. S.r.l., provvedimento che notificava, per errore, in data 12 ottobre 2010, alla ditta P.E., precedente proprietario, che in tale contesto comunicava alla delegata di aver venduto i terreni espropriati alla CO.ME.T. S.r.l..

In esito ad istanza di accesso ex L. n. 241 del 1990, la ricorrente otteneva dall’Agenzia delle Entrate una copia del decreto di esproprio.

La ricorrente si opponeva quindi alla stima della indennità di occupazione e di esproprio deducendo che la mancata notifica del decreto di esproprio all’effettivo proprietario aveva impedito la decorrenza del termine di opposizione e chiedeva, previo espletamento di c.t.u., la condanna in solido di ANAS e COMERI al pagamento della somma di Euro 410.339,25, o a quella maggiore o minore di giustizia, al fine di garantire un serio ristoro per l’occupazione subita.

La Corte d’Appello ha ritenuto che la ricorrente avesse avuto piena e legale conoscenza del decreto di esproprio al momento della proposizione dell’istanza di svincolo del 15 maggio 2015 delle somme depositate presso la Cassa DD.PP. di ***** a titolo di indennità di espropriazione dei terreni di causa, e tanto dietro comunicazione del relativo provvedimento autorizzativo da parte della società delegata alle operazioni, in cui si attestava “la definitività dell’indennità di espropriazione rispetto a tutti”.

La richiesta e l’intervenuto pagamento dell’acconto, pari ad Euro 65.586,02, da parte dell’espropriata, da intendersi quale accettazione tacita dell’indennità, aveva fatto sì che la ricorrente non potesse successivamente agire per la determinazione dell’indennità risultando tale facoltà incompatibile con la scelta compiuta che presuppone, necessariamente, l’accettazione dell’importo offerto dall’espropriante e la definizione del sub-procedimento avviato con la notifica dell’offerta.

2. Ricorre per la cassazione dell’indicata ordinanza CO.ME.T. S.r.l. con unico motivo con cui deduce la violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 20, 21, 23, 26, art. 27, comma 2, e la violazione e falsa applicazione del “principio di cognizione” e degli artt. 24 e 42 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Avrebbe in tal senso concorso, la mancata notifica alla ricorrente del decreto di esproprio, quale atto determinativo dell’indennità contenente i criteri di stima, nelle forme degli atti processuali civili (D.P.R. n. 321 cit., ex art. 20), nella irrilevanza della conoscenza aliude avuta del decreto, e la mancata formazione dell’accordo, non risultando mai avviato il procedimento della terna tecnica previsto dal D.P.R. cit., art. 21, e mai formatosi, per decorso del termine di trenta giorni (D.P.R. cit., ex art. 26), l’atto determinativo della indennità definitiva per intervenuta accettazione di quella provvisoria.

Qualsiasi accettazione presuppone la conoscenza legale dell’atto da cui far discendere gli effetti che l’accettazione importa a tutela del diritto di proprietà e di difesa.

3. Il motivo è manifestamente fondato dovendosi qui dare continuità al conforme orientamento di legittimità formatosi sulla tempestività del ricorso (cfr. Cass. n. 28791; Cass. n. 9566 del 2018; Cass. n. 21731 e n. 442 del 2016).

In tema di indennità di esproprio, il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, comma 2, applicabile “ratione temporis”, prevede la decadenza dal diritto di proporre opposizione alla stima solo a seguito del decorso del termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o della successiva stima peritale, dovendo pertanto escludersi che l’opponente incorra in altra decadenza ove tali notifiche non siano effettuate, pure nei casi in cui l’opposizione sia proposta dallo stesso ente espropriante, che sia anche promotore o beneficiario dell’espropriazione (Cass. 26/02/2021, n. 5340).

4. Questa Corte, pertanto, in applicazione dell’indicato principio accoglie il motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Catanzaro, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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