LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26720/2013 proposto da:
Stylelab Srl E Per Essa Incorporante Cartiere Villa Lagarina Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Viale Parioli 43 presso lo studio dell’avvocato D’Ayala Valva Francesco che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Moschetti Francesco;
– ricorrente –
contro
Agenzia Entrate Direzione Provinciale Treviso
– intimato –
e contro
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 83/2012 della COMM.TRIB.REG., VENETO, depositata il 18/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2021 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.
IN FATTO E DIRITTO p. 1. La Cartiere Villa Lagarina spa, incorporante la Stylelab srl, ha proposto dieci motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 83/7/12 del 18 dicembre 2012, con la quale la commissione tributaria regionale del Veneto, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione per imposta proporzionale di registro ed ipocatastale notificatole dall’agenzia delle entrate, previa riqualificazione in termini di cessione di ramo aziendale – ex D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 – della seguente operazione:
– 8 luglio 2005, costituzione da parte della SCA Hygiene Products spa della Cartiere Villa Lagarina srl, con contestuale conferimento in quest’ultima dello stabilimento per la produzione di carta, cartone ed affini dalla prima posseduto in Villa Lagarina (TN);
– 14 luglio 2005, cessione della partecipazione detenuta da SCA Hygiene Products spa nella neocostituita Cartiere Villa Lagarina srl, alla Stylelab srl;
– 30 giugno 2006, incorporazione di Stylelab srl nella controllata Cartiere Villa Lagarina spa.
Ha resistito con controricorso l’agenzia delle entrate.
p. 2. Già assegnato a decisione per l’udienza del 7 novembre 2018, il ricorso è stato rinviato ad oggi a seguito di istanza della società ricorrente, la quale ha fatto contestualmente presente di aver presentato domanda di “rottamazione” ai sensi del decreto L. n. 193 del 2016; a valore tanto per l’avviso di liquidazione qui dedotto, quanto per l’atto di intimazione su di esso basato e fatto oggetto di altro ricorso per cassazione, all’epoca pendente al n. 7426/17 rg. (con riguardo al quale si chiedeva provvedimento di riunione).
Con istanza del 18 febbraio 2021 la controricorrente agenzia delle entrate ha chiesto dichiararsi l’estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere, avendo la Direzione Provinciale di Treviso comunicato l’avvenuta rottamazione della cartella conseguente all’avviso impugnato, ai sensi del decreto L. n. 193 del 2016 citato.
Va inoltre considerato che il giudizio per cassazione concernente questa cartella (n. 7426/17 rg. cit.) è già stato dichiarato estinto con ordinanza di questa Corte n. 16039 del 9 giugno 2021, sempre ai sensi della normativa suddetta.
Con istanza 6 ottobre 2021 la ricorrente ha a sua volta chiesto l’estinzione per cessata materia del contendere.
Sussistono i presupposti di legge per l’accoglimento delle convergenti istanze così rappresentate. Le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte:
– Dichiara estinto il processo per cessata la materia del contendere; compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, tenutasi con modalità da remoto, il 21 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021