Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.33431 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 25524/2020 proposto da:

B.I.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Fraternale, giusta procura in calce al ricorso per cassazione.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, nella persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12.

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di ANCONA n. 365/2020, pubblicata in data 30 aprile 2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza del 30 aprile 2020, la Corte di appello di Ancona ha rigettato l’appello proposto da B.I.A., proveniente dal Pakistan, proposto avverso l’ordinanza del 13 luglio 2016, con la quale il Tribunale di Ancona aveva confermato il provvedimento di diniego della Commissione territoriale competente.

2. Il richiedente aveva dichiarato di avere lasciato il paese d’origine, a causa delle violenze subite da una importante famiglia per costringerlo a vendere il terreno di sua proprietà e che non aveva ricevuto aiuto dalle forze di polizia, nonostante avesse presentato denuncia.

3. B.I.A. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tre motivi.

4. Il Ministero dell’Interno si è costituito ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c..

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 158 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perché il Giudice relatore ed estensore risultava un giudice ausiliario di appello non appartenente alla magistratura togata.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per violazione del dovere di cooperazione istruttoria, non essendo stata valutata in relazione alla domanda di protezione sussidiaria la situazione di una situazione di violenza indiscriminata nel paese di origine, fornendo in tal modo una motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, laddove la Corte territoriale, in relazione alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per gravi motivi di carattere umanitario, aveva omesso di prendere in esame la questione e qualsivoglia motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

4. Occorre prendere atto che il secondo motivo di ricorso sottopone allo scrutinio della Corte il tema degli oneri che gravano sul ricorrente per cassazione nel caso in cui il giudice del merito non abbia adempiuto al dovere di “cooperazione istruttoria”, o lo abbia fatto in modo incompleto o inadeguato, o comunque non rispettoso dei canoni legali, il cui apprezzamento svolge la considerazione di questioni che sono state rimesse alla pubblica udienza dalla Corte di cassazione, Sesta sezione civile – 1, con ordinanza interlocutoria n. 12586 del 12 maggio 2021.

In particolare, la Corte, nell’ordinanza richiamata, ha messo in evidenza l’esigenza di ricomporre il contrasto di giurisprudenza sorto sul tema, nonché di approfondire se i documenti relativi alle COI pretermesse possano essere introdotti per la prima volta nel giudizio di legittimità, in deroga all’art. 372 c.p.c.; se la parte possa limitarsi ad una mera allegazione “vestita” delle fonti informative alternative; se, ancora, l’effettiva esistenza e il concreto contenuto delle predette fonti informative alternative rientrino o esulino dai controlli di competenza della Corte di cassazione; ha, inoltre, affermato che “non è forse fuor di luogo ipotizzare che la soluzione delle questioni proposte possa risentire anche del rito seguito e possa differenziarsi a seconda della possibilità o meno di appellare la decisione di primo grado nel merito, proponendo uno specifico motivo di gravame sul punto”.

2. La causa va, quindi, rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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