LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2126/2016 proposto da:
DISTILLERIA B. SPA, IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO BONI 15, presso lo studio dell’avvocato ELENA SAMBATARO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI LENTINI;
– ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale –
A.V., E PER L’ERASMUS SRL, IN PERSONA DEL SUO RAPP.TE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentati e difesi dall’avv. SALVATORE ALAGNA;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 1854/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 12/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;
udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, chiede che, riuniti i ricorsi, si respinga il primo motivo del ricorso principale ed entrambi i motivi di quello incidentale, accogliendo il secondo motivo del ricorso principale, circa la regolamentazione delle spese, da riferirsi ad entrambi i gradi di giudizio.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 1854 del 2014, pubblicata il 12 novembre 2014, ha parzialmente accolto l’appello proposto da Distilleria B. s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Palermo – sezione distaccata di Partinico n. 136 del 2003, e nei confronti di A.V. e di Erasmus s.r.l..
1.1. Il Tribunale aveva condannato la Distilleria B. al pagamento in favore della somma di Euro 334.998,94 oltre IVA ed interessi a titolo di compenso dell’attività professionale svolta dagli attori, finalizzata alla realizzazione di due impianti industriali in territorio dei Comuni di Mazara del Vallo e di Campobello di Mazara, nonché della somma di Euro 13.409,69 a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla società Erasmus nell’interesse della committente, oltre alle spese processuali.
2. La Corte d’appello, dopo avere confermato il rigetto delle eccezioni di inadempimento formulate dalla Distilleria B. aventi ad oggetto sia il progetto realizzato dalla società Erasmus per l’impianto da realizzare nel Comune di Mazara del Vallo, sia l’attività svolta dall’ing. A. per l’impianto da realizzare in Comune di Campobello di Marsala, ha accolto parzialmente i motivi terzo e quinto dell’appello, riducendo gli importi liquidati dal Tribunale a titolo di prestazioni accessorie riferite al progetto di lottizzazione del sito di *****, e di maggiorazione degli onorari dovuti per il progetto di lottizzazione del sito di *****.
Conclusivamente, la Distilleria B. è stata condannata a pagare la somma di Euro 238.164,95 oltre accessori, e le spese di lite del grado, ferma la statuizione del Tribunale sulle spese del giudizio di primo grado.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso spedito per la notifica il 9 dicembre 2015 la Distilleria B. spa, sulla base di quattro motivi. A.V. e la Erasmus srl resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale affidato a due motivi, ai quali resiste a sua volta, con controricorso, la Distilleria B.. Il Pubblico ministero ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, rigettati gli altri motivi ed il ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso principale è denunciata erronea applicazione dell’art. 1176 c.c., comma 2, artt. 2236,1375,1337,1460 c.c. e si contesta il rigetto dell’eccezione di inadempimento formulata dalla Distilleria B. con il quarto motivo dell’atto di appello.
La ricorrente principale riferisce che l’ing. A., incaricato della progettazione del piano di lottizzazione e del progetto di edificazione dell’insediamento industriale nel Comune di Campobello di Mazara, aveva proceduto all’esecuzione dell’incarico e depositato entrambi i progetti presso il Comune prima che fosse approvata la variante urbanistica – pure richiesta dal medesimo professionista nell’interesse della Distilleria B. – finalizzata al mutamento della destinazione dell’area interessata dal progetto da agricola ad industriale.
Ma la variante non era stata approvata e pertanto, secondo la ricorrente principale, il professionista non aveva diritto al compenso per l’attività di progettazione, essendo venuto meno all’obbligo di informare la committente della impossibilità di raggiungere il risultato a fronte della destinazione agricola dell’area. L’assunto, evidente con riferimento al progetto di lottizzazione, lo era a maggior ragione con riguardo al progetto di edificazione.
Il professionista avrebbe dovuto rendere edotta la committente della impossibilità allo stato di realizzare il progetto, e della conseguente inutilità della spesa necessaria per la progettazione, e non lo aveva fatto, venendo meno al dovere imposto dagli artt. 1337 e 1375 c.c., di agire secondo buona fede nella fase di formazione del contratto ed in quella di esecuzione, e poiché si trattava di professionista qualificato da specifica competenza tecnica, la mancata preventiva informazione del committente in ordine alle circostanze condizionanti la realizzazione dell’opera integrava responsabilità professionale, ai sensi dell’art. 2236 c.c..
2. Con il secondo motivo, che denuncia violazione dell’art. 92 c.p.c., si censura la mancata compensazione delle spese del giudizio di secondo grado, che la Corte d’appello avrebbe dovuto disporre in ragione della soccombenza parziale degli appellati. L’importo liquidato in favore dei professionisti era stato ridotto della somma di Euro 100.000,00 circa.
3. Con il terzo motivo è denunciata nullità della statuizione concernente le spese di lite del giudizio d’appello, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per carenza assoluta ovvero apparenza della motivazione, sul rilievo che la Corte d’appello non avrebbe affrontato il tema della soccombenza parziale.
4. Con il quarto motivo è denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo di appello con il quale la Distilleria B. aveva chiesto la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, in ragione del fatto che il Tribunale aveva accolto la domanda dei professionisti per importo significativamente inferiore (in misura del 30%) al quantum richiesto.
5. Il primo motivo è infondato.
5.1. La Corte territoriale, dopo avere rigettato il secondo motivo di gravame sull’assunto che la mancata approvazione del progetto relativo al sito di ***** non fosse in alcun modo imputabile alla società Erasmus (pagg. 10-11 della sentenza impugnata), ha esposto le ragioni del rigetto del quarto motivo di appello, con il quale era denunciato l’inadempimento dell’ing. A., avuto riguardo al progetto relativo al sito di *****.
Sul punto, che costituisce oggetto del primo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha accertato che l’incarico conferito al professionista aveva ad oggetto la progettazione del piano di lottizzazione e dell’impianto industriale, che avrebbe dovuto essere realizzato su un fondo già di proprietà della Distilleria B., mentre la stessa committente si era occupata di presentare l’istanza finalizzata all’approvazione della variante urbanistica per la modifica della destinazione del fondo.
Ne seguiva che l’irrealizzabilità del progetto dovuta alla mancata approvazione della variante non era in alcun modo imputabile al professionista, che era stato incaricato di eseguire il progetto prima che la varante fosse stata approvata, risultando, in definitiva, la conseguenza della scelta forse poco prudente della committente.
5.2. A tale conclusione, che risulta coerente con l’accertamento in fatto che sfugge al sindacato di legittimità, la ricorrente Distilleria B. oppone che il professionista sarebbe venuto meno all’obbligo di informare essa committente della impossibilità di realizzare l’opera in assenza di variante, e quindi della inutilità della spesa connessa alla progettazione.
L’assunto, che integra l’eccezione di inadempimento, è incompatibile con la ricostruzione della sequenza temporale fatta dalla Corte d’appello, e neppure specificamente contestata, secondo cui l’incarico della progettazione aveva seguito la presentazione della istanza di variante urbanistica in base alla scelta della committenza. Per altro verso, non è seriamente sostenibile che una committenza del livello della Distilleria B. non fosse consapevole delle implicazioni che tale scelta comportava, e cioè che nell’ipotesi, evidentemente stimata come remota, di mancata approvazione della variante, l’attività di progettazione sarebbe risultata inutile.
5.3. Non sussistono, pertanto, elementi per ravvisare in capo al professionista il denunciato inadempimento per violazione degli obblighi derivanti dal contratto e dalla legge.
E’ vero poi che la giurisprudenza di questa Corte (anche richiamata dalla ricorrente) ha affermato ripetutamente che il progettista deve assicurare la conformità del progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell’opera richiesta dal committente (ex plurimis, Cass. 21/05/2012, n. 8014; Cass. 09/07/2019, n. 18342), e che, inoltre, il professionista incaricato di redigere un progetto di costruzione, in quanto debitore di un risultato, è tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, sicché l’irrealizzabilità dell’opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto, dà luogo ad un inadempimento dell’incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell’eccezione di inadempimento (cfr. Cass. 18/01/2017, n. 1214).
Tuttavia, i principi richiamati non sono applicabili alla fattispecie in oggetto, nella quale non sono emersi errori o negligenze del professionista, ed è stato accertato, invece, che è stata la committenza a richiedere la predisposizione del progetto prima di avere ottenuto l’approvazione della variante urbanistica.
6. Risultano privi di fondamento anche i motivi dal secondo al quarto, che attingono sotto diversi profili la statuizione sulle spese di lite.
6.1. Non sussiste l’omessa pronuncia denunciata con il quarto motivo – da esaminare prioritariamente per ragioni logico-giuridiche – poiché la Corte d’appello ha confermato la statuizione sulle spese di lite del giudizio di primo grado; richiamando l’esito della lite “comunque sfavorevole alla Distilleria” (pag. 17 della sentenza).
6.2. Identica valutazione sorregge la decisione della Corte d’appello relativa all’onere delle spese del giudizio di secondo grado (come si legge in sentenza, ancora pag. 17), anch’esso posto totalmente a carico dell’appellante Distilleria B..
Per un verso, quindi, non è neppure configurabile la carenza assoluta o apparenza di motivazione (ex plurimis, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053), e, per altro verso, si deve ribadire il consolidato orientamento secondo cui il sindacato di questa Corte è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (ex plurimis, Cass. 17/10/2017, n. 24502; Cass. 04/08/2017, n. 19613; Cass. 31/01/2014, n. 2149).
7. Con il primo motivo del ricorso incidentale è denunciata violazione del D.M. 21 agosto 1958, artt. 5 e 13 e si contesta la riduzione delle prestazioni accessorie che la Corte d’appello avrebbe ritenuto erroneamente non indicate, mentre sia la parte appellata, sia il CTU e la stessa sentenza di primo grado avevano descritto dette prestazioni. La Corte d’appello non ha avrebbe in tesi esaminato e valutato la documentazione prodotta né la CTU.
8. Con il secondo motivo del ricorso incidentale è denunciata violazione del D.M. 21 agosto 1958, artt. 5 e 13 e si contesta la riduzione delle maggiorazioni riconosciute all’ing. A..
9. I motivi sono entrambi privi di fondamento.
9.1. La Corte d’appello ha parzialmente accolto l’appello della Distilleria B., riducendo i compensi per le “attività accessorie” svolte dalla società Erasmus e dall’ing. A., e lo ha fatto all’esito dell’esame dettagliato degli elementi probatori acquisiti e della CTU.
In particolare, con riferimento al progetto di lottizzazione del sito di *****, la Corte d’appello ha osservato che le prestazioni accessorie non risultavano descritte neppure in maniera approssimativa, sicché la maggiorazione in misura del 40% risultava priva di giustificazione, e doveva essere ricondotta entro il margine prudenziale accettabile del 10%.
Con riferimento al sito di *****, dopo avere rilevato la mancanza di prova sulle prestazioni accessorie (non specificamente descritte), la Corte territoriale ha ritenuto spettante l’aumento del 25% per le attività non svolte dall’ing. A., ma eccessiva la maggiorazione del 60% e del 45% che era stata riconosciuta a titolo di prestazioni accessorie inerenti, rispettivamente, al progetto di lottizzazione ed al progetto di costruzione della nuova distilleria. Anche in questo caso, è stato ritenuto congruo un aumento degli onorari pari al 10%.
9.2. Nella decisione impugnata, che ha confermato il diritto dei professionisti al compenso per prestazioni accessorie, non sono ravvisabili i vizi di violazione di legge denunciati mentre il profilo valutativo, dell’apprezzamento del quadro probatorio, non può essere oggetto del sindacato di legittimità se non nei limiti ormai noti dell’omesso esame del fatto storico decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, che nella specie non è neppure dedotto (cfr. Cass. Sez. U n. 8053 del 2014, già richiamata).
10. Il rigetto dei ricorsi principale ed incidentale giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principiale ed il ricorso incidentale e dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale ed incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021