Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.33456 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BELLINI Ubaldo – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Condominio *****, in persona dell’amministratore sig.

Pr.Ce., rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso dagli Avvocati Andrea Galasso, e Michele Galasso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato prof. Paolo Carbone, in Roma, via del Pozzetto n. 8.

– ricorrente –

contro

Im.Cos.Imm. di geom. A.P., rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dall’Avvocato Arturo Cancrini, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, piazza San Bernardo n. 101.

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e D.L.; Allianz s.p.a.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 362 della Corte di appello di Torino, depositata il 4.3.2016.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 362 del 4.3.2016 la Corte di appello di Torino, in parziale accoglimento dell’appello proposto da P.A., titolare della ditta individuale IM.COS.IMM., dichiarato inammissibile il motivo di gravame che lamentava il mancato accoglimento dell’eccezione di giudicato, rigettò la domanda proposta dal condominio ***** di condanna del P. al risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c., per i gravi vizi costruttivi delle parti comuni dell’edificio condominiale da lui realizzato. La Corte motivò tale conclusione affermando la fondatezza dell’eccezione di decadenza e prescrizione dell’azione promossa dal condominio, atteso che questi aveva recapitato la denunzia dei vizi alla controparte il 9.5.2007 e promosso l’azione in giudizio nel marzo 2008, mentre una serie di documenti prodotti in causa dimostravano che aveva acquisito consapevolezza della presenza dei vizi costruttivi del fabbricato già negli anni precedenti e ben prima della perizia tecnica che aveva fatto svolgere ed aveva acquisito nel marzo 2007 al fine di proporre in giudizio la domanda risarcitoria.

Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 29.4.2016, ricorre il condominio *****, affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale condizionato, sulla base di un solo motivo, P.A..

D.L. ed Allianz s.p.a., che avevano partecipato al giudizio quali chiamati in causa, non hanno svolto attività difensiva.

La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

L’unico motivo del ricorso principale denunzia “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla tempestività dell’azione proposta ex art. 1669 c.c.”. In particolare, il condominio ricorrente lamenta che la Corte territoriale, disattendendo la massima secondo cui il termine per la denunzia previsto dall’art. 1669 c.c., decorre dal giorno in cui il committente consegue un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale all’imperfetta esecuzione dell’opera, abbia ritenuto raggiunta tale consapevolezza non già dal momento della perizia acquisita nel marzo 2007, ma negli anni precedenti, valorizzando a tal fine una serie di missive in realtà inconferenti, in quanto provenienti non dal condominio ma dalla società cooperativa che aveva commesso la realizzazione dell’edificio all’impresa del P., che la Corte torinese ha ritenuto di valutare sul presupposto di mero fatto che il legale rappresentante della stessa era poi divenuto amministratore del condominio ed i soci erano divenuti condomini, ma senza considerare che si trattava di soggetti diversi. Si assume inoltre che la Corte ha mal valutato tali documenti, in quanto alcuni di essi si riferivano a difetti non oggetto di causa ed altri a contestazioni avanzate dai singoli condomini in relazione alle loro proprietà esclusive.

Il mezzo appare in parte infondato ed in parte inammissibile.

Infondato laddove censura il criterio adottato dal giudice a quo per accertare il momento in cui il condominio attore ha avuto consapevolezza dei difetti costruttivi e della loro riconducibilità causale alla non corretta esecuzione dell’edificio. La conoscenza dei gravi difetto dell’opera da parte del committente o dei suoi aventi causa – il cui accertamento in concreto integra comunque un apprezzamento di fatto come tale demandato al giudice del merito – può invero reputarsi raggiunta non solo in base ad accertamenti tecnici specifici raccolti in una perizia, ma anche da altri fatti e documenti che comprovino l’avvenuta certa percezione da parte del committente dei difetti e del loro nesso causale con l’esecuzione delle opere (Cass. n. 27693 del 2019; Cass. n. 9966 del 2014).

Infondata è anche la critica rivolta al giudice di merito per avere considerato a tal fine anche le lettere e i comportamenti posti in essere dalla Cooperativa edilizia che aveva appaltato i lavori all’impresa. Al di là del rilievo in ordine alla identità dei soci della cooperativa divenuti condomini a seguito delle assegnazioni degli alloggi, il ragionamento svolto dal giudicante trova infatti fondamento normativo nel rapporto di successione a titolo particolare verificatosi per effetto delle assegnazioni delle unità immobiliari da parte della cooperativa, in forza del quale l’avente causa si trova nella stessa posizione del cedente e quindi subisce gli effetti di eventuali decadenze verificatasi a suo carico. L’azione di garanzia nei confronti dell’appaltatore di cui all’art. 1669 c.c., espressamente prevista in favore del committente e dei suoi aventi causa, per la rovina, il pericolo di rovina ed i gravi difetti dell’opera, decorre dalla scoperta dalla scoperta del grave difetto della costruzione, indipendentemente dalla circostanza che tale conoscenza sia stata acquisita direttamente da chi agisce in giudizio ovvero dal suo dante causa (Cass. 1052 del 1999). La decadenza e prescrizione, una volta accertate in relazione alla condotta del committente, esplicano quindi i loro effetti sfavorevoli nei confronti degli aventi causa.

Il motivo è altresì inammissibile nella parte in cui contesta la rilevanza probatoria dei documenti valutati a tal fine dalla Corte territoriale, sollecitando una diversa valutazione degli stessi da parte di questa Corte, non consentita in sede di giudizio di legittimità. Si è precisato che l’accertamento del momento nel quale detta conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 777 del 2020; Cass. n. 4622 del 2002).

Si rileva, infine, che le contestazioni e le censure mosse sul punto dal ricorso sono estremamente generiche, in quanto non precisano né i difetti costruttivi denunziati con l’atto di citazione né il preciso contenuto dei documenti valutati dal giudice di merito, rendendo quindi impossibile qualsiasi apprezzamento sulla decisività delle critiche sollevate.

Il ricorso principale va pertanto respinto.

Il ricorso incidentale avanzato da P.A. va dichiarato assorbito, in quanto condizionato.

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale; condanna il ricorrente condominio ***** al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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