LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16423/2015 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD S.P.A., Agente della riscossione tributi per la regione Calabria, società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento della “Equitalia S.p.A.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA MILLEVOI 81, presso lo studio dell’avvocato CARMELA PARISI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
M.S., P.M., C.A., T.U., COSTRUZIONI EDILI MEDITERRANEE S.R.L., CA.GA., TA.GI.FE.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1819/2014 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositata il 16/12/2014 R.G.N. 1168/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/05/2021 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE.
RILEVATO CHE:
1. l’INPS promuoveva procedura esecutiva immobiliare sulla scorta del Decreto Ingiuntivo n. 701 del 1990;
2. successivamente, l’Istituto spiegava, nella intrapresa procedura, due distinti atti di intervento, in ragione di altrettanti decreti ingiuntivi e “DM 10”;
3. il Giudice dell’esecuzione approvava il progetto di distribuzione, con provvedimento del 16 dicembre 2013;
4. l’INPS promuoveva opposizione agli atti esecutivi, respinta dal Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 1819 del 2014. In particolare, il giudice ha osservato che “con i due (…) atti di intervento l’INPS (aveva fatto) valere un credito per sorte contributiva inferiore a quello derivante dalla somma degli importi risultanti dai titoli azionati (…) sicché correttamente (era) stato riconosciuto, in sede di riparto, tale minor credito, non essendo consentita, in virtù del principio della domanda che governa il processo, anche quello esecutivo, l’attribuzione di una somma maggiore (quantunque consacrata in titoli definitivi) di quella espressamente richiesta”;
5. l’INPS ha proposto ricorso per Cassazione, cui ha resistito, con controricorso, Equitalia Sud S.p.A.;
6. sono rimaste intimate le altre parti indicate in epigrafe.
CONSIDERATO CHE:
7. con l’unico motivo di ricorso, l’Inps – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., per l’esistenza di giudicati interni in relazione ai decreti ingiuntivi azionati esecutivamente;
7.1. nella sostanza, l’INPS assume che il giudice dell’esecuzione, nel progetto di distribuzione approvato, avrebbe modificato l’importo dei crediti, attribuendo somme inferiori a quelle definitivamente cristallizzate nei titoli;
8. il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità per difetto di specificità;
9. nello storico di lite, è riportato, in sintesi, il passaggio motivazionale che sorregge il decisum; per il giudice dell’esecuzione, l’Istituto aveva spiegato atti di intervento per importi inferiori a quelli portati dai titoli giudiziali e stragiudiziali e, pertanto, le somme assegnate nel progetto distributivo risultavano coerenti con la domanda del creditore procedente;
10. ciò posto, le questioni di diritto e di fatto poste con il motivo di ricorso in esame, con cui si censura l’indicato ragionamento, avrebbero richiesto la valutazione del concreto contenuto degli atti di intervento e del provvedimento di riparto (id est: il progetto di distribuzione) che, viceversa, l’INPS non trascrive in ricorso, nelle parti utili a reggere le censure, né localizza puntualmente negli atti processuali, così impedendo, in radice, l’esame dei mossi rilievi;
11. è principio costante quello per cui, anche per gli errores in procedendo, ancorché in tal caso la Corte di cassazione sia “giudice del fatto” (inteso, ovviamente, come fatto processuale) e possa procedere all’esame diretto degli atti, l’esercizio del potere medesimo resta condizionato alla formulazione di un valido motivo di ricorso, secondo le regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo della Corte (Cass., sez. un., n. 8077 del 2012 cit.; ex plurimis, Cass. civ., sez. Lav., 2015 n. 13713 del 2015);
12. in definitiva, il motivo di ricorso in esame presenta evidenti lacune, in relazione a quanto previsto dall’art. 366 c.p.c., dal momento che, sulla base di quanto esposto dal ricorrente, non è possibile comprendere l’esatto oggetto della domanda azionata in via esecutiva, tanto più alla stregua della sentenza impugnata che non solo non contiene indicazioni sufficienti ad integrare le lacune espositive indicate ma, come si è visto, reca statuizioni che ostacolano la tesi difensiva dell’INPS;
13. il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;
14. le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore della parte controricorrente, come da dispositivo; nulla deve provvedersi in ordine alle altre parti perché rimaste intimate;
15. sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.250,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021