Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.33463 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19054/2015 proposto da:

P.P., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MALTA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 599/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 19/12/2014 R.G.N. 728/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/05/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 19.12.2014, la Corte d’appello di Potenza, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di P.P. volta a conseguire l’assegno ordinario di invalidità;

che avverso tale pronuncia P.P. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia nullità della sentenza per avere la Corte di merito omesso di esaminare l’eccezione di nullità della consulenza tecnica disposta in seconde cure per violazione del termine fissato per il suo deposito, ex artt. 152,154 e 194 c.p.c., nonostante che, in specie, a fronte del termine di 45 giorni concesso all’udienza del 13.2.2014 per la trasmissione della bozza di elaborato alle parti costituite, il CTU avesse inviato la bozza medesima solo in data 21.4.2014;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 101 e 183, n. 8, c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 Cost., per non avere la Corte territoriale accolto la richiesta di rinnovo della perizia e/o comunque di rimessione in termini e/o comunque di chiarimenti al CTU in relazione alle censure formulate con la memoria difensiva con allegata documentazione medica depositata in vista dell’udienza del 9.10.2014, alla quale l’udienza di discussione già fissata il 15.5.2014 era stata rinviata in esito al deposito tardivo della CTU medesima;

che i due motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante l’intima connessione delle censure;

che, al riguardo, va premesso che la Corte di merito ha ritenuto la tardività e inammissibilità delle deduzioni rassegnate da parte ricorrente nella memoria dep. il 29.9.2014 sul rilievo che, a fronte della trasmissione della bozza peritale avvenuta in data 21.4.2014, esse sarebbero dovute pervenire al CTU nei trenta giorni successivi;

che, ciò posto, i motivi sono affatto inammissibili, facendo riferimento ad atti processuali (provvedimenti istruttori recanti l’assegnazione e la successiva proroga di termini, istanze di parte recanti eccezioni, rinvio dell’udienza di trattazione, memorie difensive) che non sono stati trascritti, nemmeno nelle parti necessarie per dare alle censure un non opinabile fondamento fattuale, e di cui non si dice in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte si troverebbero, in spregio al consolidato principio secondo cui l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto a questa Corte ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque che la parte, in ossequio ai principi di specificità e autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 4-6, riporti in ricorso gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (così da ult. Cass. n. 23834 del 2019), e al contempo indichi dove l’atto stesso è rintracciabile, l’inosservanza di tale ultimo onere essendo di per se sola sufficiente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (cfr. in tal senso Cass. n. 28184 del 2020);

che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese di lite ex art. 152 att. c.p.c., la ricorrenza delle cui condizioni di applicabilità è stata accertata dalla sentenza impugnata;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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