LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16590/2015 proposto da:
COMUNE DI CARRARA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO IARIA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 476/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 19/12/2014 R.G.N. 254/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO
– che, con sentenza del 22 dicembre 2014, la Corte d’Appello di Genova, chiamata a pronunziarsi avverso il gravame proposto avverso la decisione resa dal Tribunale di Massa sulla domanda proposta da B.F. nei confronti del Comune di Carrara, avente ad oggetto il risarcimento del danno subito in ragione dell’illegittimità del ricorso ad una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa come assistente sociale ed alla conclusione, infine di un contratto a termine, poi prorogato, senza specificazione della causale giustificativa, ma per identiche mansioni, in parziale riforma di quella decisione, dichiarava, diversamente dal primo giudice, decaduta dall’impugnazione del contratto a termine decorrente dal 31.12.2007 e poi prorogato fino al 24.8.2010 e, in coerenza con la delimitazione della domanda a decorrere dall’1.7.2004, illegittimi i soli contratti di collaborazione coordinata e continuativa intercorsi tra le parti dall’1.7.2004 al 31.12.2007, qualificandoli come contratti di lavoro subordinato a termine, a loro volta da considerarsi illegittimi e, pertanto, tali da determinare un abuso della loro successione, legittimante l’azionata pretesa risarcitoria, da liquidarsi in via equitativa, non diversamente da quanto a riguardo sancito dal primo giudice, in base al parametro dell’art. 18 Stat. lav. con l’aggiunta della condanna al pagamento del TFR, nei limiti della prescrizione;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto fondata l’eccezione di decadenza L. n. 183 del 2010, ex art. 32, della B. dall’impugnativa del contratto a termine in essere tra le parti nel periodo dal 31.12.2007 al 24.8.2010, illegittimi, viceversa, i successivi contratti di collaborazione continuativa e coordinata stipulati in precedenza dall’1.7.2004 al 31.12.2007, qualificati come contratti di lavoro subordinato a termine stipulati in successione con abuso del ricorso a tale tipologia contrattuale e tali da legittimare la pretesa al risarcimento del danno, parametrato, non diversamente dal primo giudice, all’art. 18 Stat. lav., dovuto, altresì, il TFR nei limiti della prescrizione;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre il Comune di Carrara, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la B.;
che il Comune ricorrente ha poi presentato memoria.
CONSIDERATO
– che, con il primo motivo, il Comune ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36,artt. 1422 e 2947 c.c., imputa alla Corte territoriale l’aver rigettato l’eccezione di prescrizione dell’azionata pretesa risarcitoria concretandosi l’illegittima apposizione del termine in una ipotesi di responsabilità, non contrattuale, ma precontrattuale riconducibile nell’alveo dell’illecito aquiliano;
– che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il Comune ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata valutazione “della parte più rilevante delle escussioni testimoniali” a suo dire idonee a delineare un quadro fattuale assolutamente compatibile con la disciplina del contratto di collaborazione continuativa e coordinata;
– che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, il Comune ricorrente imputa alla Corte territoriale il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in carenza di prova del medesimo;
– che nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 e della L. n. 300 del 1970, art. 18, nel testo originario, è prospettata con riferimento alla statuizione con cui la Corte territoriale ha proceduto alla determinazione equitativa del danno assumendo a parametro la norma statutaria con sommatoria dell’importo della sanzione minima pari a cinque mensilità e dell’indennità sostitutiva della reintegrazione;
– che il primo motivo risulta infondato dovendosi dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 5740/2020 e Cass. SS.UU. n. 5072/2016) secondo cui, in materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, il danno risarcibile di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, derivante dalla prestazione resa in violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego dei lavoratori da parte della P.A., ha origine contrattuale e il relativo diritto è pertanto assoggettato all’ordinario termine di prescrizione decennale;
– che, di contro, il secondo motivo deve ritenersi inammissibile essendosi il Comune ricorrente limitato ad opporre una propria valutazione del materiale istruttorio all’apprezzamento del medesimo operato dalla Corte territoriale, a prescindere da qualsiasi rilievo che di quell’apprezzamento evidenziasse incongruità logiche e giuridiche;
che il terzo motivo si rivela nuovamente infondato alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte a sezioni unite con la sentenza n. 5072/2016, secondo cui in materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12.12.2013, in C-50/13), potendosi così farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del dipendente privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l’indennità forfettizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l’onere probatorio del danno subito; che, di contro, il quarto motivo merita accoglimento alla stregua dell’orientamento a riguardo espresso da questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza 5072/2016, secondo cui, stante l’essere il pregiudizio sofferto dal lavoratore normalmente correlato alla perdita di chance di altre occasioni di lavoro stabile (e non alla mancata conversione del rapporto, esclusa per legge con norma conforme sia ai parametri costituzionali che a quelli comunitari) e derivandone, appunto per il l’impossibilità di identificare il pregiudizio del dipendente pubblico nella perdita del posto, l’incongruità del parametro di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, il parametro va individuato nella L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, disposizione espressamente riferita al risarcimento del danno in caso di illegittima apposizione del termine;
che, dunque, rigettati i primi tre motivi, va accolto il quarto motivo e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021