LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32414/2018 proposto da:
O.J., elettivamente domiciliato in L’Aquila Via Manzoni 13 presso lo studio dell’Avv.to Simona Giannangeli per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale Campobasso;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il 25/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2020 da MELONI MARINA.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Campobasso, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 25/9/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno in ordine alle istanze avanzate da O.J. nato in *****, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.
Il richiedente asilo proveniente da Benin City aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di essere fuggito dal proprio paese in quanto aveva litigato con un medico per una questione di proprietà di un fondo e, dopo avergli distrutto l’automobile, temeva di essere ucciso o perseguitato per vendetta tanto da aver deciso di fuggire dal proprio paese.
Il Tribunale di Campobasso in particolare ha escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8 ed i presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per la concessione della protezione sussidiaria, non emergendo elementi idonei a dimostrare che il ricorrente potesse essere sottoposto nel paese di origine a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti. Nel contempo il collegio di merito riteneva non attendibile la vicenda e negava il ricorrere di uno stato di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nonchè una situazione di elevata vulnerabilità individuale.
Avverso il decreto del Tribunale di Campobasso il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, riguardo al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria in ordine alla situazione oggettiva relativa al Paese di origine, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in riferimento alla protezione umanitaria ed all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per non avere il Tribunale valutato la situazione di conflitto del paese di origine e la violenza diffusa posta in essere da Boko Haram.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia e la revoca del beneficio all’ammissione del gratuito patrocinio di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2 e art. 136, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3..
Il ricorso è infondato.
Infatti contiene una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione del Tribunale territoriale che, come tali, si palesano inammissibili, in quanto dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento.
La parte non può, invero, rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 02/08/2016, n. 16056).
In riferimento ai presupposti per la concessione della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. C), il Giudice ha correttamente ritenuto con motivazione coerente ed esaustiva che l’assenza di situazioni di violenza generalizzata ed indiscriminata e conflitto armato interno o internazionale nel paese d’origine del ricorrente escludano il diritto alla protezione sussidiaria.
In ordine poi alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria alla luce della disciplina antecedente al D.L. 4 ottobre 2018, n. 13 convertito nella L. 1 dicembre 2018, n. 132, non applicabile alla fattispecie non avendo tale normativa efficacia retroattiva secondo l’orientamento recentemente espresso da questa Corte (Cass. S.U. 2019/29460), il ricorrente censura l’accertamento di merito compiuto dal Tribunale in ordine alla insussistenza di una particolare situazione di vulnerabilità del ricorrente: tuttavia il ricorrente invero, a fronte della valutazione espressa con esaustiva indagine officiosa dal giudice di merito (in sè evidentemente non rivalutabile in questa sede) circa la insussistenza nella specie di situazioni di vulnerabilità, non ha neppure indicato se e quali ragioni di vulnerabilità avesse allegato, diverse da quelle esaminate nel provvedimento impugnato.
Riguardo al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo e dell’avvenuta integrazione dello straniero in Italia, questa Corte con sentenza Sez. 1- n. 4455 del 23/02/2018 confermata da S.U. 2019/29460 ha precisato che “In materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza”.
Nella fattispecie l’integrazione raggiunta poteva essere valorizzata come presupposto della protezione umanitaria ma non come fattore esclusivo, in quanto circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che, tuttavia, nel caso di specie è stata esclusa stante la non credibilità del ricorrente.
Il terzo motivo è parimenti infondato avendo il Tribunale motivato sia pur succintamente sulla palese infondatezza del ricorso proposto D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 74, ed essendo tale giudizio insindacabile in sede di legittimità.
Per quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione, il 17 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021