LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1735/2019 proposto da:
F.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Corfinio 23 presso lo studio dell’avvocato Lodi Davide che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Giammatteo Gianluca;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il 29/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2020 da MELONI MARINA.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Campobasso, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 29/11/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno in ordine alle istanze avanzate da F.M. nato in Togo il …, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.
Il richiedente asilo aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di essere fuggito dal proprio paese in quanto il padre ed il fratello che lavoravano come macellai erano stati uccisi dalla Polizia locale per aver messo delle trappole non autorizzate.
Il Tribunale di Campobasso in particolare ha escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8 ed i presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per la concessione della protezione sussidiaria, non emergendo elementi idonei a dimostrare che il ricorrente potesse essere sottoposto nel paese di origine a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti. Nel contempo il collegio di merito negava il ricorrere di uno stato di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nonchè una situazione di elevata vulnerabilità individuale.
Avverso il decreto del Tribunale di Campobasso il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, riguardo al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria in ordine alla situazione oggettiva relativa al Paese di origine, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
In riferimento ai presupposti per la concessione della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. C), il Giudice ha correttamente ritenuto con motivazione coerente ed esaustiva che l’assenza di situazioni di violenza generalizzata ed indiscriminata e conflitto armato interno o internazionale nel paese d’origine del ricorrente escludano il diritto alla protezione sussidiaria.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in riferimento alla protezione umanitaria ed all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia e omesso esame di circostanze decisive quali l’uso notorio della forza da parte delle autorità di polizia in Togo e motivazione apparente e contraddittoria in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il ricorso è fondato in ordine al secondo e terzo motivo.
In ordine alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria alla luce della disciplina antecedente al D.L. 4 ottobre 2018, n. 13, convertito nella L. 1 dicembre 2018, n. 132, non applicabile alla fattispecie non avendo tale normativa efficacia retroattiva secondo l’orientamento recentemente espresso da questa Corte (Cass. S.U. 2019/29460), il ricorrente censura l’accertamento di merito compiuto dal Tribunale in ordine alla insussistenza di una particolare situazione di vulnerabilità del ricorrente.
Infatti questa Corte con sentenza Sez. 1- n. 4455 del 23/02/2018 confermata da S.U. 2019/29460 ha precisato che “In materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza”.
Il decreto impugnato non ha esaminato affatto il livello di integrazione raggiunta dal ricorrente nè effettuato alcuna comparazione con il paese di origine e contiene una tipica fattispecie di motivazione apparente, ovvero di motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente risulta tuttavia costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio (cfr., per tutte, Cass. n. 9105/2017);
Per quanto sopra si impone l’accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso, rigettato il primo, e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio del procedimento al Tribunale di Ancona in diversa composizione, che, attenendosi al principio enunciato, procederà ad un nuovo esame del merito e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Campobasso in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione, il 17 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021