LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17671-2020 proposto da:
O.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati TIZIANA ARESI e MASSIMO CARLO SEREGNI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1811/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata l’11/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., del 31 dicembre 2016, rigettava il ricorso proposto da O.A., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonché del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14, o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6,.
2. La Corte d’appello di Torino, con sentenza pubblicata in data 11 novembre 2019, dichiarava inammissibile, per tardività, l’impugnazione proposta dal richiedente asilo.
3. Per la cassazione di tale statuizione ha proposto ricorso O.A. prospettando due motivi di doglianza.
Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
che:
4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, perché la Corte d’appello non ha valutato il periodo di permanenza del migrante nei paesi in cui era transitato dopo l’espatrio e le ragioni che da ultimo lo avevano indotto a fuggire anche dalla Libia.
3.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5 e 14, in quanto la Corte di merito ha effettuato la valutazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo senza tenere in considerazione le attuali condizioni socio-politiche del paese di provenienza.
4. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono ambedue inammissibili. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dal richiedente asilo a motivo della sua tardività.
Il ricorso proposto non si confronta in alcun modo con la motivazione della statuizione impugnata, limitandosi a sviluppare censure attinenti al merito della controversia, che la Corte distrettuale non ha in alcun modo preso in esame in ragione del carattere assorbente del rilievo preliminare compiuto.
Ne discende l’inammissibilità del ricorso.
In vero, la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), con la conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (Cass. 20910/2017, Cass. 13735/2020).
La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. e al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021