Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33486 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9898-2020 proposto da:

Z.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI, 8, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE FACHILE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI MARIA SALVATORE ANNALORO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 187/2020 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositato il 27/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Z.M., nato a Ouagadougou in Burkina Faso, ricorre con unico motivo per la cassazione del decreto in epigrafe indicato con cui il Tribunale di Caltanissetta Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ne ha rigettato l’impugnazione avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale e del riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso per ragioni umanitarie.

Nel racconto reso in fase amministrativa il ricorrente aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio Paese in seguito ad un attacco terroristico avvenuto il 15 gennaio 2016 ad Ouagadougou, nei pressi di un ristorante presso il quale lavorava il proprio padre. Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

2. Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Il tribunale aveva errato nel non valorizzare quali presupposti del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari l’integrazione sociale dello straniero, la effettiva compromissione dei diritti umani in cui egli si sarebbe trovato esposto in caso di rientro in Burkina Faso e la peculiare vulnerabilità dello stesso, persona affetta da disturbi al torace e all’apparato urinario, in corso di accertamento diagnostico, in correlazione ad uno stato di stress post-traumatico trattato presso la struttura di accoglienza.

3. In via preliminare deve darsi atto le Sezioni Unite civili di questa Corte, nel pronunciare su questione di massima di particolare importanza oggetto di contrasto in tema di protezione internazionale, per una interpretazione della portata precettiva della norma in esame ritenuta compatibile con il quadro del diritto dell’Unione Europea e con i principi di diritto costituzionale nonché della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, hanno affermato con la recentissima sentenza n. 15177 del 1 giugno 2021 il seguente principio:

“Il D.Lgs. n. 23 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che `2.a procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”.

La procura speciale allegata al ricorso reca la sola attestazione di autenticità da parte dell’Avvocato della firma del ricorrente, per l’adottata formula “Visto per autentica” apposta in calce alla prima, nulla attestando invece in ordine alla data, presente in forma dattiloscritta nella procura ed indicata come pari al 24 febbraio 2020, ed alla sua posteriorità rispetto alla comunicazione del decreto impugnato ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, come interpretato dalle richiamate SSUU.

4. Facendo applicazione del richiamato principio di diritto il ricorso è pertanto inammissibile essendo la procura nulla, non avendo il difensore certificato, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione del decreto impugnato che l’autenticità della firma.

5. Non occorre provvedere sulle spese nella tardiva ed irrituale costituzione dell’Amministrazione.

6. Quanto al versamento del contributo unificato, in adesione all’ulteriore principio di diritto affermato da SSUU n. 15177 citt. e per il quale “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presentza, all’Interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”, va disposto il pagamento del doppio contributo, se dovuto, a carico del ricorrente.

7. Il ricorso è pertanto inammissibile per nullità della procura speciale alle liti. Nulla sulle spese nella tardività della costituzione del Ministero dell’interno.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto (ex Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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