Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33487 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13964-2020 proposto da:

R.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE CIPRIANI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– intimato –

avverso la sentenza n. 572/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. R.F., nato nella provincia di *****, nella regione del *****, in Pakistan, ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Venezia ne ha rigettato l’impugnazione avverso l’ordinanza con cui il locale tribunale ne aveva disatteso l’opposizione avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale e del riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso per ragioni umanitarie.

2. Nel racconto reso in fase amministrativa il ricorrente aveva dichiarato di essersi allontanato dal proprio Paese perché voleva aiutare economicamente la propria famiglia di origine che, di condizioni non floride, viveva nell’abitazione dello zio del richiedente, dichiarando altresì che i debiti contratti per affrontare il viaggio avrebbero potuto creargli dei problemi con le persone che gli avevano prestato i soldi.

3. Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

4. I motivi, scrutinati nei termini di seguito indicati, sono inammissibili.

4.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione di legge, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f e lett. g); D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3; D.Lgs. n. 25 del 2008; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. a), b) e c) e art. 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché omesso e/o insufficiente esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, relativamente al diniego e/o mancato accertamento dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il motivo è inammissibile in applicazione del principio per il quale in materia di ricorso per cassazione, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. n. 26790 del 23/10/2018).

Il motivo, diffuso nella sua redazione da pagina 5 a pagina 25 del ricorso, affastella denunce di violazione di legge sostanziale, di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e di omessa pronuncia sulle protezioni internazionali con conseguente contraddittorietà della censura là dove lascia convergere in un unico motivo i due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, ovvero del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, mentre il secondo presuppone l’esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, e va denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle doglianze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 26874 del 23/10/2018).

Tanto avviene nell’esposto motivo in cui si cumulano, per l’appunto, profili di violazione di legge sostanziale e processuale e quelli sulla motivazione denunciata, ancora inammissibilmente, anche per sua insufficienza.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere (violazione e/o falsa applicazione di legge, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Omesso e/o insufficiente esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, relativamente al diniego e/o al mancato accertamento dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

Il motivo è ancora inammissibile per difetto di allegazione delle posizioni individualizzanti di vulnerabilità (Cass. n. 13573 del 02/07/2020) nella loro tempestiva deduzione nel giudizio di merito e quindi mancante, per i necessari contenuti di autosufficienza, là dove il ricorso richiama produzioni documentali (p. 30) che vengono espressamente dedotte nella loro formazione come risalenti ad epoca successiva al termine per le produzioni documentali nel giudizio di merito in contrasto quindi anche con l’art. 372 c.p.c. (ex multis: Cass. n. 9685 del 26/05/2020; Cass. n. 10967 del 09/05/2013).

I contenuti del proposto mezzo sono poi contraddittori in ragione dell’operato cumulo di censure di legittimità tra loro incompatibili (Cass. n. 6150 del 05/03/2021; Cass. n. 26874 del 23/10/2018).

5. Il ricorso è conclusivamente inammissibile. Nulla sulle spese nella tardività della costituzione del Ministero dell’interno.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto (ex Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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