LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul regolamento per conflitto negativo di competenza ex art. 45 c.p.c., iscritto al n. 17521/2020 R.G., sollevato dal TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CALTANISSETTA con ordinanza n. 442/2020 del 03/07/2020 nel procedimento ex art. 330 c.c., vertente tra:
Z.A., da una parte, e M.M.L., dall’altra;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Ceroni Francesca che, visti gli artt. 18 e 380-ter c.p.c., chiede alla Corte di respingere il regolamento di competenza in epigrafe indicato.
RILEVATO
che:
1. nel 2015 veniva aperto presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta un procedimento ex art. 330 c.c., per la decadenza dalla responsabilità genitoriale di M.M.L., padre della minore M.M.M., su ricorso della madre Z.A., che in subordine chiedeva l’affidamento della minore in via esclusiva;
1.1. nelle more di quel procedimento, la stessa Z.A. presentava ricorso al Tribunale ordinario di Enna “ex artt. 316-bis e 337-quater c.c., e art. 737 c.p.c.” (come si legge nell’ordinanza del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta) per ottenere l’affido in via esclusiva della minore e un contributo al suo mantenimento a carico del padre;
1.2. il Tribunale ordinario di Enna dichiarava inammissibile il ricorso e disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, il quale sollevava conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c., chiedendo a questa Corte di stabilire la “competenza funzionale del Tribunale Ordinario nella materia dell’affido della minore e della determinazione dell’assegno di mantenimento”;
1.3. la Procura generale ha chiesto “respingersi il regolamento di competenza” e “dichiararsi la competenza dell’autorità giudiziale minorile, in quanto preventivamente adita” (Cass. n. 3490/2021, n. 1866/2019, n. 2020/2018, n. 21882/2013).
CONSIDERATO
che:
2. l’art. 38 disp. att. c.c., comma 1, (nel testo sostituito dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, art. 3, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall’1 gennaio 2013) dispone che “sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt. 84,90,330,332,333,334,335 c.c., e art. 371 c.c., u.c.. Per i procedimenti di cui all’art. 333, resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’art. 316 c.c.; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt. 251 e 317-bis c.c.”;
3. pronunciandosi sulla interpretazione di detta norma, la cui oscura formulazione ha suscitato ampie critiche in dottrina, l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte ha identificato la ratio della vis attractiva prevista in favore del tribunale ordinario (anche quando ad assumere l’iniziativa per i provvedimenti di cui all’art. 330 c.c. e ss., sia stato il P.M. presso il tribunale per i minorenni) nelle interrelazioni e interferenze spesso riscontrabili tra i procedimenti di separazione e divorzio, o relativi a figli di genitori non coniugati, e quelli previsti dagli artt. 330 e 333 c.c., osservando che spesso risulta assai difficile distinguere, in concreto, una domanda di affidamento pura e semplice da una fondata su comportamenti pregiudizievoli o gravi abusi del genitore; ha peraltro rilevato la sostanziale coerenza del dettato normativo (volto ad evitare l’adozione di provvedimenti contrastanti o la presentazione di ricorsi strumentali ad un organo diverso) che limita l’attrazione all’ipotesi in cui il procedimento dinanzi al tribunale ordinario sia già pendente, in tal modo implicitamente escludendo l’ipotesi opposta – ricorrente nel caso in esame – e richiedendo altresì che i due procedimenti si svolgano tra le medesime parti; ha infine escluso che la vis attractiva possa estendersi alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, riservata in ogni caso al giudice minorile, ferma restando la competenza del tribunale ordinario per l’adozione dei provvedimenti conseguenti (ex multis, Cass. n. 16339/2021, n. 3490/2021, n. 5117/2020, n. 5306/2020, n. 1866/2019, n. 20202/2018, n. 10365/2016, n. 15971/2015, n. 1349/2015);
4. nel caso di specie, non vi è dubbio che il procedimento dinanzi al tribunale per i minorenni sia stato instaurato per primo, e che in entrambi i procedimenti si discute dell’affido e del mantenimento del minore, per cui la competenza deve essere regolata sulla base del criterio della prevenzione sopra indicato, correttamente applicato dal Tribunale ordinario di Enna;
5. va quindi dichiarata la competenza del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta in ordine ad entrambi i procedimenti in questione;
6. il carattere ufficioso dell’iniziativa esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.
PQM
Dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, dinanzi al quale entrambi i processi dovranno essere riassunti nel termine di legge.
Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nell’ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021
Codice Civile > Articolo 316 - Responsabilita' genitoriale | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 330 - Decadenza dalla responsabilita' genitoriale sui figli | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 333 - Condotta del genitore pregiudizievole ai figli | Codice Civile
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