LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24735-2020 proposto da:
A.D.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE, 11, presso lo studio dell’avvocato MICHELE PALETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO FURORE;
– ricorrente –
contro
MARATHON SPV SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa HOIST ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di SECURITISATION SERVICES SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, quest’ultima a propria volta mandataria di MARATHON SPV SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO, 8, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO SCARANTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato TITO MONTEROSSO;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso il decreto n. 41/2020 del TRIBUNALE di FOGGIA, emesso l’8/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Matteis Stanislao che chiede che la Corte dichiari inammissibile il regolamento di competenza.
RILEVATOche:
1. con ordinanza del 22/07/2020 il giudice del Tribunale di Foggia, investito della causa di opposizione ex art. 648 c.p.c., promossa da A.G. (debitore principale) e A.D.R. (fideiussore) avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 08/01/2020 nei loro confronti su istanza della Host Italia s.r.l., ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rilevando in motivazione la propria incompetenza sull’eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, (cd. legge antitrust), in quanto rientrante nella competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia di impresa;
1.1. avverso detto provvedimento A.D.R. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza, chiedendone la cassazione e l’affermazione della competenza del Tribunale di Foggia (o, in subordine, del tribunale delle Imprese) a decidere l’intera controversia;
1.2. con memoria difensiva la Marathon SPV s.r.l. ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per regolamento necessario di competenza, svolgendo poi ulteriori difese nel merito;
1.3. anche la Procura generale ha concluso per l’inammissibilità del regolamento di competenza proposto.
CONSIDERATO
che:
2. il regolamento di competenza è inammissibile, conformemente al consolidato orientamento di questa Corte in base al quale “non può essere impugnata con il regolamento di competenza l’ordinanza con la quale il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo si limiti ad una delibazione sommaria sulla competenza, unicamente come presupposto della decisione sulla sussistenza delle condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto” (ex multis, Cass. n. 20357/2020);
2.1. già da tempo, del resto, era stato affermato più in generale che, “anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione” (Cass. Sez. U, n. 20449/2014; Cass. n. 1615/2017, n. 14223/2017, n. 5354/2018, n. 2338/2020, n. 11742/2021);
2.2. con specifico riguardo alla decisione sulla provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo assunta con ordinanza interlocutoria riservata, in cui l’eccezione di incompetenza venga solo incidentalmente delibata come non idonea a definire il giudizio, di cui si dispone la prosecuzione, senza fissazione di un’udienza per la precisazione delle conclusioni e senza alcuna menzione nel dispositivo del provvedimento, “non si è in presenza di una pronuncia sulla competenza, come tale impugnabile” con ricorso per regolamento ex art. 42 c.p.c. (Cass. n. 8270/2021);
3. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, con assorbimento delle ulteriori questioni di merito, segue la prosecuzione del processo dinanzi al giudice a quo, previa riassunzione nei termini di legge, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio;
4. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, comma 1-quater, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Dispone la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Foggia, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio, previa riassunzione nei termini di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021