Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33493 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 2261/2021 sollevato dal TRIBUNALE DI TARANTO n. R.G. 5974/2020 del 29/12/2020 nel procedimento pendente tra:

NEW BAULINE SRL, da una parte, PIEMY GROUP SRL, dall’altra;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Capasso Lucio che conclude chiedendo dichiararsi la competenza della Sezione Ordinaria e la rimessione degli atti della procedura al Tribunale di Taranto.

RILEVATO

che:

1. con provvedimento del 24/10/2020 la sezione specializzata di impresa presso il Tribunale di Bari ha declinato la propria competenza, funzionale e territoriale, a provvedere sul ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto da New Bauline S.r.l. nei confronti di Piemy Group S.r.l. per l’inibitoria delle attività di produzione, commercializzazione e pubblicizzazione di modelli di tavoli, integrante in tesi un’imitazione servile di modelli della ricorrente, in violazione sia delle norme generali in materia di concorrenza sleale, sia delle pattuizioni del contratto di appalto inter partes;

1.1. il Tribunale di Taranto, dinanzi al quale il procedimento è stato riassunto, rilevata la denunzia di “condotte di imitazione servile di modelli di mobili, benché non registrati”, ha richiesto il regolamento di competenza di ufficio, ritenendo competente la sezione specializzata in materia di impresa anche in ipotesi di marchio non registrato (Cass. n. 3399/2018) e concorrenza sleale cd. pura (Cass. n. 21776/2016);

1.2. la Procura generale ha ritenuto il regolamento ammissibile, ma infondato, in quanto: i) non si verte in tema di rapporto tra due sezioni dello stesso ufficio giudiziario, che esula dalle questioni di competenza (Cass. 19882/2019); ii) il D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 134, comma 1, lett. a), (codice della proprietà industriale) esclude dalla competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese le “sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale” Cass. n. 2680/2018); iii) nei casi di concorrenza sleale cd. pura, ove non si riscontra una simile interferenza, sono competenti le sezioni ordinarie (Cass. n. 5656/2017, n. 21776/2016, n. 21762/2013); iv) nel caso di specie non si registra alcuna interferenza di questo genere, mancando l’allegazione di un marchio (anche non registrato: Cass. n. 3399/2018) e non godendo i disegni e modelli non registrati di analoga tutela rafforzata.

CONSIDERATO

che:

2. il ricorso non risulta ammissibile;

3. è pur vero che la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita rientra nell’ambito della competenza in senso proprio (Cass. Sez. U, n. 19882/2019) – a differenza del rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa facenti parte del medesimo ufficio giudiziario, rientrante nella mera ripartizione degli affari interni – sicché il regolamento di competenza in esame sarebbe sotto tale profilo ammissibile, come concluso dalla Procura generale;

3.1. tuttavia, il provvedimento in ordine al quale è stato chiesto il regolamento di competenza è un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., rispetto al quale la consolidata giurisprudenza di questa Corte esclude il ricorso a tale mezzo: “In tema di procedimenti cautelari è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza – inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata – sia perché l’eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall’art. 47 c.p.c., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi” (Cass. Sez. U, n. 18189/2013, n. 16091/2009; Cass. n. 1613/2017, n. 10914/2018).

4. il regolamento va quindi dichiarato inammissibile, con prosecuzione del processo dinanzi al giudice a quo;

5. il carattere ufficioso dell’iniziativa esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il regolamento di competenza sollevato dal Tribunale di Taranto, dinanzi al quale il processo dovrà proseguire, previa riassunzione nel termine di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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