Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33494 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12825-2020 proposto da:

D.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO UGO MELANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

contro

PROCURATORE GENERALE;

– intimato –

avverso il decreto n. 855/2019 R.G. del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 14/2/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/6/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Torino, con decreto del 14 febbraio 2020, rigettava il ricorso proposto da D.B., cittadino del Mali proveniente dalla regione di *****, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento della protezione internazionale.

In particolare, il Tribunale, dopo aver ritenuto non credibili le dichiarazioni rese dal migrante (il quale aveva raccontato di essersi allontanato a causa di problemi ereditari con uno zio paterno), negava che al D. potesse essere riconosciuta anche la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), giacché la situazione della regione di origine del ricorrente non poteva ricondursi a una situazione di violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato.

Non poteva essere concessa – a parere dei giudici di merito – neppure la protezione umanitaria, in assenza di una situazione che giustificasse il riconoscimento di un simile tipo di tutela.

2. Ha proposto ricorso per cassazione contro tale pronuncia D.B., affidandosi a tre motivi di impugnazione.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. c), e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8: il Tribunale – a dire di parte ricorrente – ha esaminato la domanda di protezione internazionale senza assolvere adeguatamente il proprio dovere di cooperazione nell’accertamento dei fatti rilevanti al fine di valutare la reale situazione del paese di provenienza.

Il Tribunale inoltre – prosegue il ricorrente – ha compiuto un’errata valutazione della credibilità delle dichiarazioni rese, senza procedere a un’audizione personale del richiedente asilo nel contraddittorio fra le parti e fondando il giudizio di non credibilità su clausole di stile utilizzabili per una molteplicità indeterminata di casi, con una motivazione di carattere meramente apparente.

4. Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile.

4.1 Giova osservare, in primo luogo, che la procedimentalizzazione legale della decisione in ordine all’affidabilità delle dichiarazioni del migrante, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non prevede l’obbligo di una sua audizione in presenza di contraddizioni, incongruenze o assenza di dettagli all’interno del racconto e quale condizione per la valorizzazione di queste circostanze in termini di inattendibilità.

Al contrario, la norma stabilisce che il giudice possa direttamente valutare l’affidabilità delle dichiarazioni del migrante tenendo conto della loro coerenza e plausibilità, della mancanza di contraddizioni con informazioni generali e specifiche pertinenti al caso che siano disponibili (lett. c), e dei riscontri effettuati (lett. e).

4.2 Ciò posto, va detto poi la valutazione di affidabilità del dichiarante è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici indicati all’interno del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di criteri generali di ordine presuntivo idonei a illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese (Cass. 2n. 0580/2019).

Il giudice di merito si è ispirato a questi criteri laddove – all’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dal migrante nell’allegato al modello C3 e avanti alla commissione territoriale e con una motivazione tutt’altro che apparente, che ripercorre i termini della vicenda narrata nelle diverse occasioni e i profili di vaghezza, contraddittorietà ed inverosimiglianza del racconto, rappresentando compiutamente l’iter logico-intellettivo seguito dal collegio per arrivare alla decisione – ha rilevato, come previsto dall’art. 3, comma 5, lett. c, appena citato, che il racconto offerto dal richiedente asilo non era stato adeguatamente circostanziato, risultava contraddittorio e non appariva plausibile in diversi punti sotto il profilo della credibilità razionale della concreta vicenda narrata.

Una volta constatato come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo sia il risultato di una decisione compiuta alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sufficiente aggiungere che la stessa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile in questa sede solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Si deve invece escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, nel senso proposto in ricorso, trattandosi di censura attinente al merito; censure di questo tipo si riducono, infatti, all’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che però è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 3340/2019).

4.3 Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile a una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. n. 17075/2018).

Il Tribunale si è ispirato a simili criteri, prendendo in esame una nutrita serie informazioni sulla situazione in Mali, le ultime delle quali risalgono al 2019.

La critica in realtà, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cerca di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dal Tribunale, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 32064/2018).

7. Il secondo motivo si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 5 T.U.I., comma 6, e art. 19 T.U.I., del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.P.R. n. 394 del 2004, 28, comma 1, lett. d): il Tribunale – in tesi del ricorrente – ha negato la protezione umanitaria senza considerare in maniera adeguata da una parte la temporanea impossibilità del migrante di rimpatriare in Mali, a causa dell’insicurezza del paese, dall’altra la situazione di inserimento sociale del ricorrente in Italia e la sua condizione di vulnerabilità per le violenze subite in Libia.

8. Il motivo è inammissibile.

Il collegio di merito, dopo aver constatato la mancata allegazione di ragioni di tutela per motivi di salute, ha registrato che il migrante non aveva dato prova di aver raggiunto un minimo livello di stabilità economica e abitativa, né di aver compiuto un proficuo percorso di studi e formativo con valide prospettive lavorative a breve termine, e di conseguenza ha ritenuto di escludere che la comparazione fra i due contesti di vita consentisse di ravvisare un’incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali.

Inoltre, non valevano a giustificare il riconoscimento della protezione in discorso né la complessiva situazione socio-politica dell’area di provenienza, né le non dimostrate esperienze traumatiche vissute nel corso del transito in Libia.

A fronte di questi accertamenti – che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la doglianza intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito della controversia (Cass. n. 8758/2017).

9. Il terzo motivo di ricorso si duole, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti, in quanto il Tribunale avrebbe omesso di considerare, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la condizione di insicurezza e instabilità presente su tutto il territorio nazionale maliano e quanto vissuto dal migrante in Libia.

10. Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale, come appena detto, in realtà ha tenuto conto della “complessiva situazione socio-politica dell’area di provenienza”, ritenendola inidonea al riconoscimento di qualsiasi forma di protezione, nonché delle esperienze traumatiche asseritamente vissute in Libia, reputando che le stesse non risultassero dimostrate.

Il motivo in esame intende quindi dolersi, più che di un omesso esame di queste circostanze di fatto, di un esame delle stesse non conforme alle aspettative del ricorrente e in questo modo si pone al di fuori dei limiti propri del canone di critica utilizzato, che riguarda il tralasciato esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non si estende all’esame inappagante per la parte di tale fatto, che rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito.

11. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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