LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2463-2021 proposto da:
B.A., rappresentata e difesa dall’avv. BIAGIO DE FRANCESCO;
– ricorrente –
contro
C.G., rappresentato e difeso dall’avv. STEFANO MIRATE;
– controricorrente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 4026/2020 del TRIBUNALE di PADOVA del 26/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO GIUSEPPE;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. MISTRI CORRADO che conclude chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del regolamento.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Nella causa ereditaria promossa da C.G. dinanzi al Tribunale di Padova nei confronti di B.A., relativa alla successione di C.L., padre dell’attore e coniuge della convenuta, la stessa convenuta, nel costituirsi in giudizio, eccepiva la litispendenza relativamente ad alcune delle domande con altra causa preventivamente proposta da C.G. presso il Tribunale di Lecce; eccepiva ancora l’incompetenza per territorio del Tribunale di Padova in favore del Tribunale di Lecce, essendosi la successione aperta in Comune compreso nel circondario di quel Tribunale.
Il Tribunale, “Delibata la questione di competenza territoriale”, concedeva i termini ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6.
Contro il provvedimento la B. ha proposto regolamento di competenza. Si rimprovera al Tribunale di avere affermato la propria competenza in composizione monocratica invece che collegiale e nonostante la palese fondatezza delle ragioni addotte dalla parte istante a sostegno della competenza per territorio del diverso foro.
C.G. ha depositato memoria difensiva, con la quale ha eccepito l’inammissibilità del regolamento di competenza per difetto di procura speciale.
La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
L’eccezione del controricorrente è infondata: “il difensore della parte, munito di procura speciale per il giudizio di merito, è legittimato a proporre istanza di regolamento di competenza, ove ciò non sia espressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti, perché l’art. 47 c.p.c., comma 1, è una norma speciale, che prevale sull’art. 83 c.p.c., comma 4, in base al quale la procura speciale deve presumersi conferita per un solo grado di giudizio” (Cass. n. 10439/2020; n. 28701/2’13). Il ricorso, nondimeno, è ugualmente inammissibile.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito in materia il seguente principio: “Anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione” (Cass., S.U., n. 20449/2014; conf. n. 2338/2020; n. 5354/2018).
Nella specie una tale statuizione, intesa a risolvere in via definitiva la questione, non è ravvisabile. In conformità al tenore letterale del provvedimento, il giudice aveva compiuto una mera delibazione dell’eccezione, che non ne impedisce, in ipotesi, il successivo accoglimento.
Conclusivamente il ricorso per regolamento di competenza deve essere dichiarato inammissibile.
Spese al merito.
A seguito dalla dichiarazione di inammissibilità, in ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza (Cass. n. 13636/2020), ci sono le condizioni per dare atto D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il regolamento di competenza; spese al merito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 15 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021