Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3354 del 10/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13188-2019 proposto da:

O.C., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato MARIA GRAZIA PICCIANO, rappresentato e difeso dall’Avvocato ROBERTO GIAMMARIA giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI CAMPOBASSO n. 515/2019, depositato in data 14.3.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17.12.2020 dal Consigliere Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

O.C. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione del decreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Campobasso aveva respinto il ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie della protezione sussidiaria ed umanitaria;

il Ministero dell’interno resiste con controricorso;

il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1.1. con il primo ed il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3, 4 e 5, comma 5, lett. a), comma 6, lett. a), commi 7, 8, 11, 12, lett. a), artt. 14, 16 e 17, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione al mancato riconoscimento, nella vicenda narrata dal richiedente, dei presupposti per l’attribuzione dello status di rifugiato, ovvero per il riconoscimento del danno grave di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in riferimento al rischio, allegato dal deducente, di essere arrestato per la sua affiliazione al gruppo cultista Neo Black Movement of Africa e di rimanere esposto ai rischi derivanti dalla situazione di violenza diffusa ed indiscriminata nella regione di provenienza (Edo State – Nigeria);

1.2. le censure vanno accolte;

1.3. in base ad un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere affidata alla mera opinione del giudice ma deve essere il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione” da compiere non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui al D.Lgs. cit., art. 5, comma 3, lett. c)), senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (Cass. 14 novembre 2017, n. 26921; Cass. 25 luglio 2018, n. 19716; Cass. 7 febbraio 2020, n. 2956 e ivi ampi richiami di giurisprudenza);

1.4. solo sulla base di un esame effettuato nel modo anzidetto, le dichiarazioni del richiedente possono essere considerate, infatti, inattendibili e come tali non meritevoli di approfondimento istruttorio officioso, salvo restando che ciò vale soltanto per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), ma non per l’accertamento dei presupposti per la protezione sussidiaria di cui all’art. 14 cit., lett. c), – la quale non è subordinata alla condizione che l’istante fornisca la prova di essere interessato in modo specifico nella violenza indiscriminata ivi contemplata, a motivo di elementi che riguardino la sua situazione personale – neppure può valere ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria in quanto il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente relativo alla specifica situazione dedotta a sostegno della domanda di protezione internazionale, non può precludere la valutazione, da parte del giudice, delle diverse circostanze che rilevano ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria (vedi, per tutte: Cass. 18 aprile 2019, n. 10922; Cass. 7 febbraio 2020, n. 2960; Cass. 7 febbraio 2020, n. 2956 cit.);

1.5. va anche precisato che solo a condizione che la suddetta valutazione – di credibilità soggettiva o meno – risulti essere stata effettuata con il metodo indicato dalla specifica normativa attuativa dii quella di origine UE e, quindi, in conformità della legge, essa può dare luogo ad un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, come tale censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 – come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (tra le tante: Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340), il che significa che se tale valutazione non deriva da un esame effettuato in conformità con i criteri stabiliti dalla legge è denunciabile in cassazione – con riguardo all’esame medesimo – la violazione delle relative disposizioni (come accade nella specie), la cui sussistenza viene ad incidere “a monte” sulle premesse della valutazione di non credibilità, travolgendola non per ragioni di fatto ma di diritto;

1.6. nella specie il Tribunale ha fondato il rigetto della domanda di protezione internazionale sulla condivisione del giudizio di non credibilità del racconto del ricorrente effettuata dalla Commissione Territoriale – dalla quale non sarebbe emersa la sussistenza di alcun rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamento inumano o degradante – ed ha appuntato la propria valutazione di inattendibilità del richiedente sul dato della mancata precisazione della natura, finalità ed obiettivi perseguiti dal gruppo cultista, o del contesto in cui si sarebbe formato tale gruppo, e della mancata indicazione circa gli appartenenti del gruppo, trascurando di valutare gli elementi puntualmente addotti nel giudizio di merito per precisare e circostanziare la vicenda narrata (come riportate alle pagg. 7 ed 8 del ricorso) circa la creazione del gruppo nel 1977 con finalità di eguaglianza sociale e lotta all’oppressione, l’affiliazione in ambito universitario del ricorrente, le modalità del rito d’iniziazione e l’appartenenza al gruppo degli studenti universitari;

1.7. è, quindi, evidente che la suddetta valutazione di non credibilità soggettiva del ricorrente risulta fondata su un esame delle sue dichiarazioni effettuato in modo difforme da come previsto dalla legge e, in particolare, dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3;

1.8. a seguire, ribadito che il giudizio di credibilità o non credibilità delle dichiarazioni rese dal dichiarante non può sortire conseguenze preclusive per l’accesso al diritto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), va rilevato, quanto al corretto assolvimento dei doveri di cooperazione istruttoria da parte del giudice di merito, come lo stesso non possa limitarsi alla generica indicazione di non meglio precisate fonti di informazioni o di fatti pretesamente notori, dovendo piuttosto provvedere a un’espressa e specifica individuazione delle fonti di informazione utilizzate (ivi compresa l’indicazione dell’esatta provenienza soggettiva dei testi e i contrassegni identificativi dei documenti dedotti) e dell’epoca del relativo rilascio, all’evidente scopo di consentire, nel rispetto del contraddittorio delle parti, il controllo della serietà e attendibilità delle informazioni raccolte e del sufficiente grado del relativo aggiornamento;

1.9. nel caso di specie, il giudice a quo si è inammissibilmente limitato alla generica (e radicalmente insufficiente) menzione dell’avvenuta consultazione di un (non meglio identificato) rapporto dell’UNCHR riferibile alla situazione dell’Edo State, con conseguente fondatezza delle censure del ricorrente;

2. alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento nei sensi di cui si è detto, restando assorbita la censura sulla protezione umanitaria in quanto “minore”, con la cassazione del decreto impugnato e rinvio al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; rinvia al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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