Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.33549 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 18282 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da:

R.D., (C.F.: *****) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato Gaetano Mercadante (C.F.:

*****);

– ricorrente –

nei confronti di:

CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.A., società a socio unico (C.F.:

*****), in persona dell’amministratore delegato, legale rappresentante pro tempore, C.M., in rappresentanza di LUTE-ZIA SPV S.r.l., società unipersonale (C.F.: *****) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato Francesca D’Agostino (C.F.: *****);

– controricorrente –

nonché

S.G.C. S.r.l. Società Gestione Crediti (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di procuratrice speciale della Ares Finance, quest’ultima cessionaria del credito BNL;

– intimata –

e CREDITO FONDIARIO S.p.A. (C.F.: *****), in persona del rappresentante per procura T.G., in rappresentanza di PALATINO SPV S.r.l (C.F.: *****) rappresentato e difeso, giusta procura speciale notarile, dagli avvocati Raffaele Gorla (CF:

*****) e Francesco Grilletta (CF: *****);

– parte intervenuta –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n..

797/2006, depositata in data 16 giugno 2006;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 maggio 2021 dal Consigliere TATANGELO Augusto.

FATTI DI CAUSA

Il Credito Fondiario e Industriale – FONSPA S.p.A., sulla base di un titolo esecutivo stragiudiziale, ha pignorato (nel 1998) alcuni immobili di proprietà di R.D., oggetto di ipoteca. La B.N. L. S.p.A. è intervenuta nel processo esecutivo, quale creditore ipotecario.

Il R. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

L’opposizione è stata solo parzialmente accolta dal Tribunale di Reggio Calabria, che ha determinato in Euro 1.353.398,35 la somma dovuta dal R. al FONSPA S.p.A., ha dichiarato illegittima la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi apposta ai contratti di conto corrente oggetto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare da parte della Banca Nazionale del Lavoro e ha rigettato le altre domande proposte. La Corte di Appello di Reggio Calabria ha dichiarato estinto il giudizio di appello nei rapporti tra il R. e la S.G.C. S.r.l. Società Gestione Crediti, nella sua qualità di mandataria della BNL S.p.A., e ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità l’appello incidentale proposto dal R. nei confronti del Credito Fondiario e Industriale – FONSPA S.p.A., riformando la decisione di primo grado in relazione alle spese di lite.

Il R. ha proposto ricorso per cassazione e questa Corte, con ordinanza decisoria n. 29480 in data 7 dicembre 2017, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, in quanto non poteva essere proposto l’appello contro la decisione di primo grado.

Il R. ricorre nuovamente contro la decisione di primo grado, sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso Cerved Credit Management S.p.A., in rappresentanza di Lutezia SPV S.r.l. (che si è resa cessionaria del credito originariamente fatto valere dal Credito Fondiario e Industriale – FONSPA S.p.A.).

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Prima dell’adunanza camerale si è costituita in giudizio Credito Fondiario S.p.A., in rappresentanza di Palatino SPV S.r.l., che assume essere succeduta a Lutezia SPV S.r.l. nella titolarità delle posizioni giuridiche soggettive oggetto della presente controversia.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ inammissibile l’intervento nel presente giudizio, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., di Credito Fondiario S.p.A., in rappresentanza di Palatino SPV S.r.l., società che si assume essere succeduta all’intimata Lutezia SPV S.r.l. (costituita, quale contro-ricorrente, a mezzo della rappresentante Cerved Credit Management S.p.A.) nella titolarità delle posizioni giuridiche soggettive oggetto della presente controversia nel corso dello stesso giudizio di legittimità, a seguito di una pluralità di cessioni di crediti in blocco.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell’autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11375 del 11/05/2010, Rv. 613348 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 7986 del 07/04/2011, Rv. 618297 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 12179 del 30/05/2014, Rv. 631489 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 3336 del 19/02/2015, Rv. 634411 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 5759 del 23/03/2016, Rv. 639273 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021, Rv. 660761 – 01; nello stesso senso, v. pure: Cass., Sez. U, Ordinanza n. 26145 del 03/11/2017, Rv. 646128 – 01, punto 4 delle ragioni della decisione, nonché, sempre in motivazione: Sez. 3, Sentenza n. 28624 del 07/11/2019, Rv. 655786 – 01). 2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 117 T.U.B. e 23 T. U. F in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Nullità del titolo a procedere in executivis per mancanza della sottoscrizione sul contratto di mutuo del 27.09.1990”.

Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 1283 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 14, n. 3); Nullità della motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4); Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

Con il terzo motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 1283 c.c. e 6, all. B, del contratto di mutuo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); Nullità della motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4); Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le Darti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

E’ pregiudiziale la verifica dell’ammissibilità del ricorso.

La decisione impugnata è costituita da una sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, emessa in primo grado in un giudizio di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., nel 2006.

Tale sentenza, già oggetto di appello delle parti, è in realtà passata in giudicato, a seguito della cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado della Corte di Appello di Reggio Calabria che l’aveva in parte riformata, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, disposta da questa stessa Corte con ordinanza decisoria n. 29480 in data 7 dicembre 2017, per non essere proponibile l’appello avverso la decisione di primo grado (essendo invece proponibile esclusivamente il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., in ragione della previsione allora vigente, ratione temporis, di cui all’art. 616 c.p.c.).

D’altra parte, è manifestamente destituito di fondamento l’assunto del ricorrente per cui, a seguito della decisione di questa Corte “rivive la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Reggio Calabria (sentenza n. 797/2006 del 516/6/2006), che, alla luce di quanto osservato nell’ordinanza n. 29480/2017 della Suprema Corte, può essere impugnata mediante ricorso per Cassazione”, in quanto la decisione di primo grado oggi impugnata risulta pubblicata in data 16 giugno 2006 e, dunque, il presente ricorso per cassazione risulterebbe in ogni caso palesemente tardivo, ai sensi dell’art. 327 c.p.c..

E’ appena il caso di osservare, in proposito, che la cassazione senza rinvio della decisione di secondo grado per l’improponibilità dell’appello avverso la pronuncia di primo grado, anche a prescindere dalla consumazione del potere di impugnazione, comunque non sarebbe idonea a riaprire né a rimettere nei termini le parti, per la proposizione del ricorso per cassazione.

L’avvenuto passaggio in giudicato della decisione impugnata comporta l’inammissibilità del presente ricorso per cassazione, che non può dunque neanche essere esaminato nel merito.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del presente giudizio, in quanto la costituzione in giudizio della società controricorrente non può ritenersi regolare.

Risulta infatti costituita in giudizio, quale controricorrente, Cerved Credit Management S.p.A., in rappresentanza di Lute-zia SPV S.r.l. (che avrebbe acquisito la titolarità dei crediti per cui è causa, per cessione, dalla Sagrantino Italy S.r.l., la quale li avrebbe acquistati per cessione da International Credit Re-covery (6) S.r.l., la quale, a sua volta, li avrebbe acquistati per cessione dal Credito Fondiario e Industriale – FONSPA S.p.A.), in virtù di una procura autenticata dal notaio D.M. di Milano del 4 febbraio 2015 (rep. 15413, racc. 8364). Nell’epigrafe del controricorso si afferma che Cerved Credit Management S.p.A. sarebbe costituita in persona del suo legale rappresentante (cioè l’amministratore delegato C.M.), ma in realtà viene subito dopo precisato, sempre nell’epigrafe del controricorso, che la procura ad litem al difensore sarebbe stata conferita da M.A., a tanto autorizzata per procura speciale del notaio B.E. di Roma del 23 febbraio 2018 (si fa riferimento al doc. 7 allegato al ricorso).

In realtà la procura ad litem al difensore costituito (avvocato D.) allegata in calce al ricorso risulta conferita da tale T.A., che sarebbe a tanto autorizzato in base all’atto Bergamo del 23 febbraio 2018.

La non coincidenza tra il soggetto in persona del quale la società controricorrente dichiara di essere costituita in giudizio ed il soggetto che risulta avere conferito la procura ad litem al difensore, determina inevitabilmente l’insanabile nullità della costituzione in giudizio della stessa società controricorrente. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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