LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29714-2019 proposto da G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE PACHILE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI ANNALORO;
– ricorrente –
MINISTERO DELL’INTERNO;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, depositata 14/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. CRICENTI GIUSEPPE:
RITENUTO IN FATTO
CHE:
1. – G.S. è cittadino della Costa d’Avorio da cui ha raccontato di essere espatriato dopo che, per ragioni politiche, era stato incarcerato insieme al padre e detenuto in condizioni disumane per diverso tempo: l’occasione si è presentata quando la morte di un detenuto ha creato subbuglio e gli ha consentito di evadere. Dopo un periodo trascorso in Libia, il ricorrente è giunto in Italia.
2. – Impugna una decisione del Tribunale di Catania che, non credendo al suo racconto, ha escluso la protezione internazionale ed ha ritenuto non concedibile quella sussidiaria escludendo l’esistenza in Costa d’Avorio di un conflitto armato generalizzato; quanto alla protezione umanitaria, il Tribunale ha parimenti escluso che il ricorrente si sia integrato e che il suo rimpatrio possa renderlo vulnerabile.
3. – Il ricorso è basato su due motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente, ma non ha notificato controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE 4. – il primo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, artt. 2 e 3, medesima L., art. 14 e L. n. 25 del 2008, artt. 2 e 3..
Contiene censure plurime: intanto una contestazione del giudizio di inverosimiglianza del suo racconto, che, secondo il ricorrente, sarebbe frutto della percezione soggettiva del giudice; poi una contestazione della valutazione della situazione del paese di origine, fatta senza un adeguato approfondimento istruttorio, che andava effettuato d’ufficio, e senza riferimento a fonti adeguate di conoscenza.
Il motivo è infondato.
Quanto alla credibilità non indica in realtà quali aspetti del giudizio effettuato dal Tribunale sarebbero in contrasto con i criteri legali, limitandosi ad una astratta ricognizione delle regole di valutazione previste dalla L. n. 251 del 2007, art. 3; quanto alla valutazione del paese di origine, posto che il racconto non è risultato credibile, il Tribunale aveva da valutare solo la situazione di cui alla lett. c) dell’art. 14, che in realtà valuta, facendo riferimento a fonti correttamente indicate ed attendibili; punto sul quale non v’e’ contestazione specifica contestazione del ricorrente, ma una, nuovamente, generica.
5. – il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5 e censura il giudizio del Tribunale quanto al difetto di valutazione della sua integrazione in Italia e quanto al criterio di giudizio utilizzato per la valutazione del periodo trascorso in Libia, rispetto al quale è stata trascurata altresì la documentazione offerta.
Il motivo è fondato.
A prescindere dalla assertività della motivazione del Tribunale, due sono gli aspetti da evidenziare: a) il criterio di giudizio secondo cui conta solo la situazione del paese di origine e non quella soggettiva del ricorrente, salvo che nei casi determinati dalla legge; criterio che invece disattende la regola di giudizio sulla protezione umanitaria che impone si tenga conto anche della integrazione del ricorrente e del livello di vita privata, ossia di godimento dei diritti acquisiti; b) il criterio in ordine al periodo trascorso in Libia: non si può dire irrilevante il periodo trascorso in Libia, con l’argomento che quest’ultimo non è il paese di origine, in quanto, ai fini della vulnerabilità, contano anche i periodi trascorsi nel paese di transito, purché si alleghi che hanno comportato violazione di diritti- ed il ricorrente aveva allegato documentazione attestante le violenze subite- e senza che rilevi la circostanza che il transito non si è tradotto in un periodo di soggiorno stabile e duraturo, trattandosi, per l’appunto, di un transito, rilevante in quanto tale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Catania, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021