Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.33552 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 29812-2019 proposto da:

D.D., elettivamente domiciliato in Falconara Marittima, Piazza Mazzini n. 9, presso l’avv. NICOLETTA FELINGA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 14/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

RITENUTO IN FATTO

CHE:

1. – D.D. è cittadino del Senegal: dalla lettura del provvedimento impugnato si ricava che è espatriato per ragioni economiche, legate alla situazione sia del paese che della sua famiglia; di aver trascorso un periodo in Libia, dove è stato torturato e dove ha perso l’uso di un occhio.

2. Impugna un decreto del Tribunale di Catania che ha ritenuto la sua vicenda non tale da giustificare la protezione internazionale, in quanto caratterizzata dal bisogno economico più che da persecuzione politica; ha escluso in Senegal l’esistenza di un conflitto armato generalizzato; ha infine negato rilievo alla integrazione in Italia, ed al periodo di transito in Libia.

3.- Il ricorso è basato su tre motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente, ma senza notificare controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

4. – Il ricorso non contiene l’esposizione sommaria del tatto, la quale è ritenuta un requisito di validità nella misura in cui serve a valutare il motivo di ricorso. Qui difetta del tutto, e dunque rende inammissibile il primo motivo, il quale denuncia violazione della L. n. 51 del 2007, art. 14 e lo è quanto alle invocate protezioni di cui alle lett. a) e b) di quell’articolo.

Non rende invece il ricorso inammissibile sempre relativamente al primo motivo, quanto alla censura di violazione dell’art. 14, lett. c), che presupponendo che si valuti una situazione di conflitto generalizzato armato, prescinde dalla vicenda personale del ricorrente, attenendo invece ai pericoli che comunque costui, in quanto cittadino, corre in caso di rimpatrio.

Tuttavia, quanto a tale aspetto il motivo è comunque infondato, in quanto il Tribunale ha fatto adeguato riferimento alle fonti di conoscenza della situazione senegalese, citandole correttamente: né risultano fonti contrarie allegate dal ricorrente.

5. Seconde e terzo motivo censurano invece la decisione impugnata relativamente al rigetto della protezione umanitaria.

La censura attiene alla mancata valutazione della situazione personale – l’integrazione in Italia- ed alla mancata valutazione della situazione del paese di origine, e denuncia di violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5.

Ma viene anche in luce la censura circa il periodo trascorso in Libia.

Il motivo è infondato quanto alla contestazione del giudizio offerto dal Tribunale all’esito della comparazione, che seppure in modo succinto è motivato; piuttosto fondata è la censura alla ratio attinente alla rilevanza del periodo trascorso in Libia, che è invocato come periodo di transito. Il Tribunale ha deciso sul conto in violazione delle regole poste da questa Corte in una duplice direzione: a) ha ritenuto che il periodo trascorso in Libia non rileva in quanto non è quello il paese di origine, non tenendo dunque conto del fatto che anche il periodo trascorso nel paese di transito può rende vulnerabile lo straniero se ivi costui abbia subito violazione di diritti fondamentali; b) ritiene il Tribunale che il periodo trascorso in Libia non rilevi in quanto non è stato stabile e duraturo, anche qui trascurando la circostanza che, proprio perché di transito, il soggiorno in quel paese non necessariamente deve avere quei caratteri.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo. Accoglie secondo e terzo nei termini di cui in motivazione. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Catania anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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