Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.33553 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 30186-2019 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHISIMAIO 28, presso lo studio dell’avvocato MARILENA CARDONE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE CAGLIARI;

– intimato –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 14/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

RITENUTO IN FATTO

CHE:

1. – A.A. viene dal Bangladesh. Ha raccontato di essere rimasto orfano del padre, ucciso in un incidente stradale; di aver cercato di denunciare il colpevole, che però lo ha minacciato, mentre le forze dell’ordine hanno ignorato la denuncia. La morte del genitore ha ridotto la capacità economica della famiglia, ed anche per tale motivo egli è dovuto andare via.

2. – Il Tribunale di Cagliari ha preso atto della mancata prospettazione di una domanda di protezione internazionale, ed ha escluso anche la protezione umanitaria, assumendo che in caso di rimpatrio il ricorrente non peggiorerebbe la sua situazione.

3. Il ricorso è basato su tre motivi. V’e’ tardiva costituzione del Ministero, che non ha notificato controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

4. – Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 7, ed attribuisce al giudice di merito di avere motivato in modo tautologico quanto alla esclusione di minacce e pericoli in caso di rimpatrio. Ribadisce invece la verosimiglianza del racconto della sua fuga.

4.1. – Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 25 del 2008, art. 8.

Ritiene il ricorrente che il Tribunale è venuto meno obbligo di cooperazione istruttoria, evitando di accertare la situazione del paese di origine, e dunque di richiamare le fonti di sua conoscenza.

I motivi possono esaminarsi insieme e sono inammissibili.

Non è colta la ratio della decisione impugnata, la quale non pronuncia, è vero, sulla protezione internazionale primaria e sussidiaria in quanto ritiene non proposte le relative domande con l’atto introduttivo, né ricavabili dal generico racconto del ricorrente.

Per contro quest’ultimo non dimostra- né lc dichiara-di avere proposto al Tribunale la domanda di protezione, così che il difetto di accertamento che si imputa ai giudici di merito è giustificato dal difetto di domanda.

5. Invece il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5.

1) Il ricorrente contesta nel merito la valutazione compiuta (..al Tribunale quanto alla vulnerabilità ed agli elementi ostativi al rimpatrio.

Il motivo è inammissibile anche esso.

Infatti, contiene una censura generica, di apodittica contestazione dell’accertamento fatto dal giudice di merito, cui si rimprovera di non aver tenuto conto adeguatamente della integrazione in Italia cosa che invece il giudice di merito ha fatto ritenendola insufficiente- e dunque del pericolo di perdere tale integrazione- ed anche questa valutazione è stata compiuta. Ma tutto ciò si fa senza dire quale avrebbe dovuto essere per contro il criterio corretto da seguire nell’accertamento dei seri motivi di carattere umanitario. Per cui la censura è una apodittica affermazione del proprio punto di vista in contrasto con l’accertamento fatto nella decisione impugnata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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